Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29417 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8395-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4567/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente relativo ad un avviso di accertamento per IRPEF in merito all’anno d’imposta 2005;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’appello inammissibile affermando che l’atto di impugnazione risulta notificato in data 4 maggio 2017 presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 17, dopo che il tentativo di notifica presso lo studio del difensore, dove la ricorrente aveva eletto domicilio, non era andato a buon fine perché il difensore risultava avere trasferito altrove il proprio studio: tuttavia tale modalità di notifica nel caso di specie è illegittima perché è stata effettuata in segreteria in assenza di comprovate indagini effettuate in ordine al nuovo luogo in cui procedere alla notificazione.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 330,170 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, per avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato inammissibile l’appello perché notificato presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale nonostante che dalle interrogazioni effettuate dall’Ufficio il 26 aprile 2017 presso l’albo degli avvocati del comune di Palermo e presso il consiglio nazionale forense emergeva che lo studio dell’avv. C.V., originariamente indicato nel ricorso introduttivo e nella impugnata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale in *****, era stato trasferito in via *****, presso cui però, invece, il messo notificatore attestava di non aver potuto effettuare la notifica perché il difensore risultava “sloggiato da qualche anno”, cosicché sarebbe stato onere del suddetto avvocato di comunicare le successive variazioni.

Il motivo è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

nel processo tributario, l’onere di notificare alle controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede è previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione di domicilio operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione d’indicare la sede dello studio di quest’ultimo, sicché il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l’onere di comunicare il cambiamento d’indirizzo del proprio studio, spettando, invece, al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità della notifica o comunicazione dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria ai sensi del medesimo art. 17, comma 3, in caso di esito negativo di tali indagini (in applicazione dell’enunciato principio, la Corte di cassazione ha ritenuto valida la notificazione dell’avviso di trattazione della causa presso la segreteria della commissione, avendo l’Amministrazione finanziaria compiuto le opportune ricerche ed in particolare riscontrato che il domiciliatario non aveva comunicato variazioni all’ordine professionale di appartenenza: Cass. n. 13238 del 2016) in tema di contenzioso tributario, la regola prevista in via residuale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, che consente l’effettuazione delle notificazioni e delle comunicazioni presso la segreteria della commissione, si applica non solo nei casi, espressamente menzionati di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte, ma anche nelle ipotesi in cui, non essendo stato adempiuto l’onere di comunicare le successive variazioni, la sopravvenuta inefficacia delle predette indicazioni renda in concreto impossibile procedere alla notificazione o alla comunicazione (in applicazione dell’enunciato principio, la Corte di cassazione ha ritenuto valida la comunicazione dell’avviso di trattazione effettuata presso la segreteria della commissione tributaria, non avendo la parte dato notizia dell’avvenuto trasferimento dello studio del difensore, presso cui aveva eletto domicilio: Cass. n. 5749 del 2016).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – nel dichiarare l’appello inammissibile affermando che l’atto di impugnazione risulta notificato in data 4 maggio 2017 presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 17, dopo che il tentativo di notifica presso lo studio del difensore, dove la ricorrente aveva eletto domicilio, non era andato a buon fine perché il difensore risultava avere trasferito altrove il proprio studio: tuttavia tale modalità di notifica nel caso di specie è illegittima perché è stata effettuata in segreteria in assenza di comprovate indagini effettuate in ordine al nuovo luogo in cui procedere alla notificazione – ha dato decisivo rilievo, conformemente a quanto previsto dall’art. 17 citato, alla circostanza della mancanza di comprovate indagini da parte dell’Ufficio volte alla ricerca del nuovo indirizzo dello studio dell’avvocato. Infatti, nel suo ricorso, l’Agenzia delle entrate dimostra che l’originario studio dell’avv. C.V. si trovava in *****, e afferma che la successiva notifica, andata a vuoto, era avvenuta in via *****, presso cui il messo notificatore avrebbe attestato di non aver potuto effettuare la notifica perché il difensore risultava “sloggiato da qualche anno”, cosicché sarebbe stato onere del suddetto avvocato di comunicare le successive variazioni; tuttavia il ricorso, in rapporto alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale che non specifica ove sia avvenuto il tentativo – fallito – di notifica al difensore della parte contribuente, è carente, per difetto di autosufficienza (Cass. n. 29495, 28184 e 27702 del 2020), sia quanto all’effettivo tentativo di notifica al difensore in via *****, sia quanto alla correttezza di tale indirizzo in relazione a quanto risultante dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo, sia infine – e soprattutto – quanto al reale svolgimento delle ricerche (che, lo si ripete, la sentenza impugnata nega essere avvenute), che si sarebbero svolte, nella prospettazione del ricorso dell’Ufficio, il 26 aprile 2017 presso l’albo degli avvocati del comune di Palermo e presso il consiglio nazionale forense, ma di cui non vi è nel ricorso alcuna dimostrazione, cosicché non si ravvisa la lamentata violazione di legge per non avere la sentenza impugnata ritenuto non applicabile al caso di specie la regola prevista in via residuale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, che consente l’effettuazione delle notificazioni e delle comunicazioni presso la segreteria della commissione.

Pertanto, ritenuto infondato l’unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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