LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9899-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
CANTINE E.C. DI E.A. E C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO TUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1996/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 03/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente presentava ricorso in riassunzione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 63, del rinvio da Cassazione in seguito all’ordinanza n. 27314 del 2014 relativa alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco che aveva annullato un avviso di accertamento – fondato su una operazione asseritamente inesistente relative a bibite gassate – relativo ad IVA per l’anno d’imposta 1999;
la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27314 del 2014, cassava con rinvio, affermando in particolare che “3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3.1. Posto che i rilievi mossi dall’Ufficio alla contribuente si erano incentrati sull’inesistenza degli acquisti della merce operati dalla Cantine E. s.n.c. e sulla fittizietà delle successive vendite, fatte apparire artificiosamente come operazioni intracomunitarie o come cessioni all’esportazione, la CTR si sarebbe limitata ad affermare che la effettività e realtà di tali operazioni sarebbe dimostrata dalla regolarità dei relativi pagamenti, atteso che il pagamento per contanti è consentito dall’ordinamento, e che la falsità delle dichiarazioni dei clienti esteri D.L. n. 331 del 1993, ex art. 41, ai fini della regolarità delle cessioni intracomunitarie, non fosse imputabile al cedente.
L’impugnata sentenza, oltre che del tutto anapodittica nell’operare le affermazioni suesposte, avrebbe, per contro, trascurato – a parere della ricorrente – una serie di elementi indiziari allegati dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio e che avrebbero, se adeguatamente valutati, certamente indotto il giudice di appello ad una decisione diversa da quella emessa.
3.2. Il motivo è fondato.
3.3. Premesso che il fatto controverso è stato individuato, nel momento di sintesi formulato dalla ricorrente, nella natura fittizia degli acquisiti operati dalla contribuente tramite ditte c.d. cartiere e delle successive vendite, la motivazione della sentenza di appello si rivela insufficiente sotto un triplice profilo.
3.3.1. Anzitutto, per quanto concerne i pagamenti in denaro e le dichiarazioni di intento, la sentenza appare del tutto anapodittica, in quanto la CTR si è limitata ad affermare, tout court, la liceità dei pagamenti in contanti, anche se superiori a venti milioni di lire, e la non imputabilità al cedente della falsità delle dichiarazioni D.L. n. 331 del 1993, ex art. 41, operate dalle ditte cessionarie. E tuttavia, il giudice di appello non ha in alcun modo esposto le ragioni che lo abbiano indotto a formulare tali asserzioni perentorie, le quali, peraltro, – nell’economia dell’impugnata sentenza – hanno assunto un valore decisivo.
3.3.2. Per quanto attiene, poi, agli elementi di prova presi in esame, la CTR ha trascurato – in maniera del tutto erronea, per le ragioni dianzi esposte – sia le dichiarazioni del trasportatore della merce asseritamente ceduta all’esportazione, che ne aveva escluso la consegna al cliente estero sia il ruolo chiave, risultante dal processo verbale di constatazione (trascritto sul punto nel ricorso, p. 2), svolto nella frode fiscale da tale S.M. risultato, al contempo, fornitore della Cantine E. mediante una ditta individuale, rivelatasi inesistente, e titolare della ditta tedesca Europa Import-Export, destinataria fittizia delle cessioni della stessa merce all’esportazione, nonché dai L., titolari della suddetta ditta di trasporti, i quali risultavano avere pagato, insieme allo S., forniture di merce apparentemente destinate a terzi. Siffatte anomalie nei rapporti tra le ditte, idonee ad evidenziare, sul piano indiziario, la consapevolezza della Cantine E. s.n.c. di essere inserita a pieno titolo in una frode fiscale, non sono state, invero, tenute in considerazione alcuna dalla CTR.
3.3.3. Il giudice di appello ha, infine, operato una valutazione atomistica di alcuni degli elementi di prova presuntiva offerti dall’Ufficio in giudizio, laddove la valutazione degli indizi deve essere globale, al fine di verificare se gli stessi, quand’anche singolarmente sforniti di una adeguata valenza probatoria, nel loro insieme, possano dare luogo ad una valida prova presuntiva (Cass. n. 19894/2005; n. 9108/2012; n. 5787/2014).
3.4. Il mezzo in parola non può, pertanto, che essere accolto.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che procederà a nuovo esame del merito della controversia, attenendosi ai principi di diritto suesposti e valutando unitariamente e globalmente tutti gli elementi indiziari e presuntivi sopra indicati”;
riassunto il giudizio su iniziativa della parte contribuente, la Commissione Tributaria Regionale affermava che lo strumento di pagamento è anomalo quando ne viene utilizzato uno non in uso nel settore di mercato in cui opera l’imprenditore e nel settore in cui operava la parte contribuente (commercio all’ingrosso di bevande) era normale l’utilizzo dei contanti. Quanto alle dichiarazioni degli autotrasportatori queste sono delle semplici deduzioni dei verbalizzanti e quindi di scarso rilievo per il processo, ma ancora la modalità di consegna contrattuale esclude che possa chiedersi al mittente di controllare le varie fasi del trasporto tenendo conto che tali eccezioni riguardano solo quelle dirette verso l’Europa import export. Le presunzioni dell’Ufficio non sono gravi, precise e concordanti ed una loro valutazione, sia globalmente che singolarmente, data la loro inconsistenza, non porta alla prova delle violazioni tributarie ascritte.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, nonché degli artt. 384 e 394 c.p.c., per non essersi la Commissione Tributaria Regionale conformata a quanto statuito da Cass. n. 27314 del 2014, nonché – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., in quanto la sentenza sarebbe affetta da nullità per motivazione apparente;
considerato che, secondo questa Corte:
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018);
il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. n. 27337 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale da un lato si è attenuta ai suddetti principi relativi al minimo costituzionale redigendo una motivazione chiara, lineare, puntuale e ragionevole, evidenziando in particolare la fragilità degli indizi addotti dall’Agenzia che dunque, pur complessivamente considerati, non sono tali da permettere di concludere per la fittizietà dell’operazione posta in essere e dall’altro lato si è attenuta fedelmente ai precetti contenuti nell’ordinanza di questa Corte n. 27314 del 2014, in particolare fornendo una motivazione che risponde punto per punto ai rilievi contenuti nella suddetta ordinanza. Infatti, quanto al rilievo con cui si evidenzia che la Commissione Tributaria Regionale si è limitata ad affermare, tout court, la liceità dei pagamenti in contanti senza aver esposto le ragioni che lo abbiano indotto a formulare tali asserzioni perentorie, la sentenza impugnata ha affermato che lo strumento di pagamento è anomalo solo quando ne viene utilizzato uno non in uso nel settore e mercato in cui opera l’imprenditore e nel settore in cui operava la parte contribuente (vendita all’ingrosso di bibite gassate) era normale l’utilizzo dei contanti perché tali prodotti restano nella disponibilità del compratore per un breve lasso di tempo prima di essere rivenduti e anche perché i fornitori di beni e servizi della contribuente richiedevano il pagamento in contanti; quanto al rilievo secondo cui la Commissione Tributaria Regionale ha trascurato sia le dichiarazioni del trasportatore della merce asseritamente esportata, che ne aveva escluso la consegna al cliente estero sia il ruolo chiave, risultante dal processo verbale di constatazione svolto nella frode fiscale da tale S.M. la sentenza impugnata ha replicato evidenziando per un verso che tutte le dichiarazioni degli autotrasportatori sono delle semplici deduzioni dei verbalizzanti e quindi di scarso rilievo per il processo, e per un altro verso che le oggettive modalità di consegna contrattuale escludono che possa chiedersi al mittente di controllare le varie fasi del trasporto tenendo conto che tali eccezioni riguardano solo quelle dirette verso l’Europa import export; infine, quanto al rilievo relativo alla valutazione atomistica degli elementi di prova presuntiva offerti dall’Ufficio, laddove la valutazione degli indizi deve essere globale, ha risposto la sentenza impugnata che le presunzioni dell’Ufficio non sono gravi, precise e concordanti ed una loro valutazione, sia globalmente che singolarmente, data la loro inconsistenza, non porta alla prova delle violazioni tributarie ascritte.
Il motivo di impugnazione è dunque infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021