Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2942 del 08/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10092/2019 proposto da:

N.T., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 285/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal cittadino ***** N.T., nato a *****, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna aveva negato la protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato dichiarando: di essere nato in un villaggio povero da una famiglia con ridotte possibilità economiche; di aver conseguito un diploma di scuola superiore; di aver lavorato come elettricista fino a quando una forte alluvione del settembre 2014 aveva distrutto la propria bottega e l’abitazione familiare; di essersi trasferito con i genitori, la moglie e i due figli piccoli presso la casa dei suoceri in un villaggio vicino; di aver preso un prestito rivelatosi insufficiente per saldare i debiti contratti per sostenere la famiglia; di aver quindi deciso di vendere il terreno su cui sorgevano la casa e la bottega, per andare a trovare lavoro in Europa al fine di saldare i debiti, in quanto terrorizzato dallo stigma derivante dall’appartenere ad una classe sociale inferiore; di non voler rientrare nel Paese di origine perchè lì, non potendo svolgere alcun lavoro, non avrebbe risorse economiche.

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

3.1. Con il primo motivo – rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Pakistan. Omessa consultazione e valutazione delle fonti normative. Erronea applicazione dell’onere della prova” – si lamenta che la Corte d’appello non abbia minimamente preso in considerazione il fatto che “il Pakistan è un paese instabile che non garantisce il rispetto della legalità ed afflitto daò condizioni di violenza generalizzata ove i gruppi terroristici hanno la capacità di operare su tutto il territorio nazionale”.

3.2. Con il secondo mezzo – rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente. Errata applicazione dell’onere della prova. Omessa audizione del ricorrente” – ci si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, fondato sulle motivazioni economiche dell’espatrio e sulla non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, che la Corte avrebbe potuto approfondire “in ossequio all’onere di cooperazione”, posto che “dalla storia di vita del ricorrente poteva trarsi, come può e deve, il messaggio – da approfondire d’ufficio – di una problematica generalizzata che, nel caso di specie, si declinerebbe nel rischio per la propria incolumità personale”.

3.3. Il terzo motivo – rubricato “art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 – Mancata concessione della protezioni sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Omesso esame delle fonti normative. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.” – ripropone le doglianze veicolate dai mezzi precedenti, sottolineando che la Corte d’appello “non ha reputato necessario citare alcuna fonte informativa” sulla “condizione del Pakistan o sulla circoscritta zona di provenienza del ricorrente”, laddove la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), concerne “una ipotesi di rischio e danno generale e non soggettivamente collegata alla persona del richiedente” e, alla luce del rapporto Amnesty international 2016-2017 e del sito ***** del MAE al luglio 2017 (di cui vengono trascritti lunghi brani da pag. 19 a pag. 28 del ricorso), “appare chiaro ed evidente che la condizione del paese di origine e della specifica zona di provenienza del ricorrente sia assolutamente pericolosa”.

3.4. Nel quarto mezzo – rubricato “art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti” – lamentano l’assoluta mancanza (o comunque mera apparenza) della motivazione con cui è stato negato “il riconoscimento della protezione sussidiaria”.

3.5. Il quinto motivo è così rubricato (testualmente): “art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 – Il Tribunale ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Omessa valutazione delle condizioni personale del richiedente e dei presupposti perita concessione della protezione umanitaria”. In esso si osserva che “la salute e l’accesso all’alimentazione sono diritti inalienabili dell’individuo” e che la loro compromissione “comporta gravi situazioni di vulnerabilità”, sicchè “il nostro paese deve garantire al ricorrente giunto sul territorio Italiano ed Europeo un livello di vita dignitoso”, in quanto “la prova che le condizioni di vita del ricorrente nel Paese di origine sono del tutto inadeguate è in re ipsa”, alla luce delle “condizioni socio-economiche” del Pakistan e della “ridotta aspettativa di vita, confrontata con quella interna al nostro paese”.

4. Tutti i motivi, che veicolano confusamente vizi eterogenei, presentano plurimi profili di inammissibilità.

4.1. In linea generale occorre ricordare che, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis), il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U., 33017/2018).

4.2. Orbene, premesso che la motivazione della sentenza impugnata supera quella soglia minima, tutte le censure motivazionali contenute nei motivi di ricorso non sono conformi al paradigma di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (applicabile ratione temporis), ai cui fini il ricorrente è onerato di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018).

4.3. Le doglianze sono altresì generiche, perchè sviluppate per lo più in termini generali e astratti, senza la dovuta attinenza alla fattispecie concreta. Peraltro, le stesse sono sovente indirizzate contro il decisum del Tribunale, e non del provvedimento di secondo grado oggetto di impugnazione in questa sede.

4.4. Con riguardo al secondo motivo, ulteriore ragione di inammissibilità risiede nel fatto che la contestazione del giudizio di non credibilità della narrazione non coglie l’assorbente ratio decidendi della Corte territoriale, la quale ha sottolineato che, a prescindere dal giudizio di inverosimiglianza del racconto, è “la stessa prospettazione dei fatti che non integra i presupposti legittimanti il riconoscimento di alcuna delle tutele richieste”, in quanto “dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente non emerge alcun elemento da cui desumere la sussistenza di atti persecutori e/o discriminatori a suo carico (…) trattandosi di una vicenda personale di natura economica”, con conseguente inconferenza del “richiamo operato dalla difesa alle condizioni generali del paese di provenienza essendo certo che non sussiste alcun nesso di causalità fra tali condizioni e le motivazioni soggettive che hanno indotto il reclamante a fuggire in Italia”.

4.5. La medesima conclusione vale per il terzo motivo, avendo il giudice d’appello evidenziato l’insussistenza di un pericolo di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) o c), dal momento che “la vicenda del ricorrente ha natura di carattere personale ricollegabile alla sfera ordinaria ed è come tale estranea e diversa da quelle che potrebbero, secondo il combinato disposto delle norme citate, dare adito al riconoscimento della protezione sussidiaria”.

4.6. D’altro canto, le stesse fonti informative riportate in ricorso (tratte dal rapporto Amnesty international 2016-2017 e dal sito ***** del MAE al luglio 2017), oltre a non essere aggiornate all’attualità, non danno conto dell’esistenza in Pakistan (al di là di attacchi terroristici e della instabilità del Paese più volte menzionati dal ricorrente) di una effettiva condizione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” presupposto imprescindibile per il riconoscimento della protezione sussidiaria invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – la quale postula, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile”, chiunque esso sia e solo perchè presente nel Paese.

4.7. Sul punto, è appena il caso di ricordare che, per consolidato indirizzo di questa Corte (ex multis Cass. 8908/2019, 284/2019, 13858/2018, 32064/2018), il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretato in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (art. 9 e art. 15, lett. c), delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE) e in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia, la quale ha precisato che “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (Corte giust., 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, punti 33-35 e 43; 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30). La stessa Corte giust. (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36) ha altresì chiarito che, di norma, i rischi cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese non costituiscono ex sè una minaccia individuale definibile come “danno grave” (v. Considerando n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE).

4.8. In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’attivazione dei poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, nell’ambito del dovere di cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, postula che il richiedente abbia debitamente assolto l’onere di allegare i fatti costitutivi del diritto (Cass. 11312/2019, 13449/2019, 13897/2019, 9230/2020, 13255/2020), in particolare con “la deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna – percepita come idonea a porre in pericolo la vita o l’incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione il rischio persecutorio” (Cass. 19224/2020), se non anche l’onere di allegare – a pena di inammissibilità – l’esistenza delle cd. COI che, secondo la sua prospettazione, ove esaminate dal giudice di merito avrebbero ragionevolmente condotto al riconoscimento della tutela invocata (Cass. 22769/2020, 4037/2020).

4.9. Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno chiaramente rilevato la mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e dal ricorso non emergono elementi per ritenere il contrario, stante la genericità e il difetto di autosufficienza di talune affermazioni (v. ad es. pag. 8: “assumiamo per trascritte le dichiarazioni rese in Commissione e quindi ripresentate dinanzi al Giudice di prime cure le quali, si ritiene, non sono state apprezzate dal giudice sia di prime cure che di appello”).

5. Anche l’ultimo motivo sulla protezione umanitaria è affetto da genericità, poichè, alla puntuale motivazione della Corte d’appello che, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U., 29459/2019; Cass. 4455/2018) ha dato atto dell’impossibilità di operare una valutazione comparativa, “poichè non è nota la condizione del richiedente nel Paese d’origine e nemmeno quella in cui versa in Italia, ove nemmeno risulta che abbia seguito un corso di lingua italiana; nè la sola circostanza di avere svolto qualche lavoro temporaneo è prova di una raggiunta integrazione” – contrappone (al di là di una serie di affermazioni di principio) la mera affermazione per cui “la prova che le condizioni di vita del ricorrente nel Paese di origine sono del tutto inadeguate” sarebbe “in re ipsa”.

6. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese stante l’assenza di difese non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. U., 23535/2019, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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