LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33555-2019 proposto da:
SPA BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BELLETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO ANDERLONI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA MARTIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 226/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che la s.p.a. “BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Veneto, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Vicenza, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IMU 2012 emesso nei suoi confronti dal Comune di Torri di Quartesolo (VI); la CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, in base al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, l’IMU relativa ad un immobile, concesso in locazione finanziaria ad una società, il cui contratto si era sciolto anticipatamente, era a carico del proprietario per il periodo intercorrente fra lo scioglimento del contratto di leasing e la riconsegna effettiva dell’immobile alla società proprietaria da parte dell’utilizzatore.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la s.p.a. “BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS” lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; era infatti indubbio che, per l’intero contratto di locazione finanziaria, l’IMU doveva gravare sull’utilizzatore, ai sensi del citato D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1; il problema era di intendere cosa avesse inteso il legislatore con l’espressione “per tutta la durata del contratto”; invero il legislatore tributario aveva individuato nel possesso di immobili il presupposto impositivo dell’IMU (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 comma 2); tuttavia ciò che la norma da ultimo citata aveva chiamato “possesso” aveva un contenuto più ampio rispetto alla nozione di possesso, di cui all’art. 1140 c.c., comma 1, in quanto, secondo il diritto tributario, erano qualificati possessori anche soggetti che, in base al codice civile, tali non erano, in quanto disponevano di un immobile sulla base non di un diritto reale di godimento, ma di un diritto personale, si da poter essere qualificati, da un punto di vista civilistico, come detentori; pertanto sia gli utilizzatori nel contratto di leasing, sia il concessionario di aree demaniali erano pacificamente privi di diritti reali sugli immobili di cui disponevano, rimanendo il loro possesso civilistico in capo ai proprietari (impresa di leasing o Stato), che li esercitavano per il tramite dell’utilizzatore/concessionario; quindi, con la locuzione “per tutta la durata del contratto” il legislatore non aveva inteso far riferimento al solo profilo civilistico della vigenza del contratto, ossia fino alla risoluzione dello stesso, ma aveva dato alla locuzione un significato diverso e più esteso, conformemente a quanto stabilito, in materia di TASI, dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, (legge di stabilità 2014), secondo cui, in caso di locazione finanziaria, la TASI era dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, intendendosi per tale ultimo anche il periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e la data di riconsegna dell’immobile dato in leasing al locatore, così come comprovato dal verbale di consegna; pertanto, fino a tale ultimo momento, il locatario utilizzatore era responsabile del pagamento dell’IMU; che il Comune di Torri di Quartesolo (VI) si è costituito con controricorso;
che sia la società ricorrente, sia il Comune resistente hanno presentato memorie;
che l’unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 13793 del 2019) è ormai concorde nel ritenere (salvo Cass. n. 19166 del 2019, rimasta peraltro isolata) che, in materia di IMU, il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua, nel contratto di locazione finanziaria, il locatario quale soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, si che, qualora in contratto di leasing si sia risolto e l’immobile non sia stato ancora restituito, è la società di leasing locatrice che torna ad essere il soggetto passivo dell’imposta, pur non avendo essa ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene locato per mancata sua riconsegna da parte dell’utilizzatore; pertanto il locatario finanziario non viene più ritenuto quale soggetto passivo IMU non dalla riconsegna da parte sua dei bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, momento che, ai fini dell’IMU, come nella disciplina civilistica, va identificato in quello del pagamento dell’ultimo canone, in base alla durata stabilita dal contratto, oppure, in ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella specie in esame, dal momento in cui il contratto è stato risolto; né appare pertinente il richiamo fatto dalla società ricorrente alle norme vigenti in materia di TASI, trattandosi di norme dettate per un tributo differente e che non possono rivestire natura interpretativa, stante la differenza ontologica ravvisabile fra la TASI e l’IMU, atteso che la TASI è destinata a finanziare servizi pubblici indivisibili, dei quali usufruiscono i detentori o possessori di beni immobili; l’IMU ha un presupposto diverso, essendo essa da ricollegare alla mera titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
che, alla stregua di quanto sopra esposto, va ritenuto che, in base al disposto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’IMU, in caso di risoluzione di un contratto di leasing, torna ad essere la società locatrice, anche se la stessa non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene, per mancata sua riconsegna da parte del locatario; invero, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, ma l’esistenza di una vincolo contrattuale, che legittimi la detenzione qualificata, atteso che è quest’ultima a conferire al locatario la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, titolarità che permane finché rimane in vita il rapporto giuridico e che si trasforma in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno; come innanzi rilevato, non può poi essere richiamata, in favore della tesi contraria, la diversa disciplina dettata in materia di TASI, la quale è dovuta dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, tenuto conto del diverso presupposto impositivo ravvisabile in tale ultimo tributo;
che, pertanto, il ricorso proposto dalla società ricorrente va respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto del recente formarsi di un’univoca giurisprudenza di legittimità in materia;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021