LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16344-2019 proposto da:
O.M., provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Colalelli, con studio in Terni, via Lungonera Savoia n. 26;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 274/2019 del Tribunale di Terni, depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– O.M. impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Terni n. 274/2019 che quale giudice di appello ha accolto il gravame dell’Ufficio Territoriale del Governo di Terni avverso la decisione del giudice di pace adottata a seguito di ricorso da lei presentato avverso il decreto del 6 ottobre 2017 con il quale il Prefetto di Terni le aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a seguito di definitività della sentenza della Corte d’appello di Perugia che aveva dichiarato estinto il reato di cui agli art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, confermando nel resto la sentenza penale di primo grado;
– espone il giudice d’appello che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei era stata comminata alla O. dal Tribunale con la sentenza che nell’ambito del procedimento penale svolto nei suoi confronti ne aveva riconosciuto la responsabilità per i reati ascrittile e l’aveva condannata al risarcimento dei danni subiti dalle parti costituite;
– a seguito di gravame avverso la suddetta pronuncia penale, la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando nel resto l’appellata sentenza;
– ha ritenuto il tribunale quale giudice d’appello che erroneamente il giudice di pace aveva accolto l’opposizione della O. fondata sull’assunto che a seguito di intervenuta estinzione del reato non poteva essere comminata la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida;
– il giudice di pace non poteva a seguito di ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6, incidere sul titolo esecutivo dal quale derivava la sanzione amministrativa accessoria irrogata, in violazione del giudicato penale formatosi per non essere stata la sentenza della corte d’appello perugina impugnata in cassazione;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ufficio Territoriale del Governo di Terni.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 578 c.p.p., e dell’art. 244C.d.S.;
– assume la ricorrente che il Tribunale di Terni quale giudice d’appello e prima ancora il Prefetto di Terni avevano erroneamente interpretato la statuizione della Corte d’appello di Perugia che non poteva decidere sulle sanzioni amministrative accessorie sicché non poteva formarsi su di esse un giudicato e la clausola “conferma nel resto dell’appellata sentenza” costituiva una formula di stile da interpretare in base alla normativa vigente;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 578 c.p.p., e dell’art. 244C.d.S., nonché l’omesso valutazione di fatto decisivo;
– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112, per avere il tribunale quale giudice d’appello erroneamente ritenuto che il giudice di pace sarebbe incorso in ultra petizione;
– enunciati i motivi sui quali il ricorso si articola, osserva preliminarmente la Corte che non procede alla rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato in ragione dell’intervenuta irregolare notifica dello stesso all’Avvocatura distrettuale in applicazione del principio interpretativo ripetutamente affermato secondo il quale il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.), di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne deriva in particolare che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass. 15106/2013; 125151/2018; id.16141/2019; id. 8980/2020);
– i tre motivi, che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infatti infondati;
– la Corte ritiene corretta la motivazione del Tribunale di Terni là dove ha interpretato la statuizione della Corte d’appello di Perugia di cui alla sentenza penale n. 1414/2016 emessa nel procedimento penale a carico della O. nel senso di ravvisare, accanto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la conferma nel resto della sentenza appellata che prevedeva, oltre alla condanna penale, la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite e della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, comminata ai sensi dell’art. 222 C.d.S., e da applicata da parte del Prefetto secondo la procedura descritta nell’art. 224 C.d.S.;
– non si è trattato quindi di una clausola di stile come sostenuto dalla ricorrente ma di una statuizione la cui legittimità avrebbe potuto essere denunciata con ricorso in cassazione e non con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6 e ss., avanti al giudice di pace;
– conseguentemente in difetto dell’impugnazione la pronuncia è divenuta irrevocabile anche con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria;
– rispetto a tale previsione il prefetto ha effettivamente agito quale organo esecutivo, privo di potere discrezionale in relazione alla durata della sanzione già stabilita dall’autorità giudiziaria;
– così ricostruito il ruolo del prefetto, appare pure corretta la considerazione del giudice d’appello secondo cui il giudice di pace, adito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e ss., accogliendo l’opposizione della O., ha finito per incidere sul titolo esecutivo in violazione del giudicato penale;
– né appare pertinente il richiamo all’art. 578 c.p.p., secondo il quale “Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”;
– si tratta infatti di disposizione che regolando il rapporto fra la declaratoria di estinzione del reato e gli effetti sulle statuizioni civili pronunciate dal giudice penale, non rileva ai fini di inficiare la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice d’appello sulle statuizioni della sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Perugia costituente effettivamente titolo per l’esecuzione nei confronti della O. della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
– il ricorso è rigettato;
– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021