LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Anna Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35405-2019 proposto da:
B.R., rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Spanu con studio in Nuoro via L. Da Vinci 50;
– ricorrente –
contro
V.E., BE.GI., G.A., A.P., elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Luciani 1, presso lo studio dell’avvocato Daniele Manca Bitti, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Valeria Falchi, Andrea Puledda;
– controricorrenti –
e contro
FIDEA DI P.E. E F. SOCIETA’ SEMPLICE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 183/2019 della Corte d’appello di Cagliari –
Sez. Dist. di Sassari, depositata il 19/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Casadonte Annamaria.
RILEVATO
che:
– il signor B.R. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha respinto il di lui gravame e confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva rigettato la domanda dal medesimo proposta di costituzione coattiva di servitù di passaggio in corrispondenza del sentiero già esistente sui fondi di proprietà dei convenuti e aveva accolto la domanda riconvenzionale di cessazione delle turbative ed eliminazione del varco aperto sulla recinzione per accedere al sentiero di controparte;
– il sig. B. aveva convenuto in giudizio i sigg.ri A.P., G.A., Be.Gi., V.E. e la Fidea s.r.l. chiedendo che, previo accertamento dell’interclusione del suo fondo sito in San Teodoro, e distinto in catasto al foglio ***** mappali *****, fosse costituita coattivamente ai sensi dell’art. 1051 c.c. una servitù di passaggio in corrisponedenza del sentiero già esistente sui fondi di proprietà dei convenuti con determinazione dell’indennità ad essi dovuta;
– i convenuti avevano contestato la fondatezza delle domande attoree con riguardo all’interclusione del fondo formulando domanda riconvenzionale di accertamento dell’inesistenza dell’invocata servitù e di condanna dell’attore alla cessazione delle turbative e molestie eliminando il varco aperto sulla loro recinzione;
– con successivo atto di citazione il sig. Bozzetto aveva promosso altro giudizio nei confronti dei medesimi convenuti articolando la domanda di declaratoria dell’intervenuta usucapione del diritto di servitù, in ragione per possesso ultraventennale della stessa, e, in subordine, la costituzione della servitù ai sensi dell’art. 1052 c.c. per soddisfare esigenze di carattere generale di prevenzione degli incendi e di rispetto delle sue esigenze abitative;
– i convenuti si costituivano anche in questo giudizio contestando le pretese avversarie e proponendo in via riconvenzionale le domande già avanzate nel primo giudizio;
– riuniti i due processi, l’adito Tribunale di Nuoro, rigettava tutte le domande attoree ed accoglieva quella riconvenzionale dei convenuti;
– proposto gravame, la Corte d’appello di Cagliari- sez. Dist. di Sassari ha ritenuto che l’attore non avesse dimostrato l’intervenuta usucapione non essendo stato provato il passaggio continuo per almeno venti anni;
– la corte territoriale ha inoltre esclusa l’interclusione del fondo, e la sussistenza di interessi generali della produzione che, trascendendo quelli individuali, possano giustificare, in concreto, l’imposizione della servituù di passaggio pur in mancanza dell’interciusione del fondo;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi cui resistono con controricorso a.P., G.A., Be.Gi. e V.E.;
– non ha svolto attività difensiva l’intimata Fidea di P.E. e F. Società Semplice.
CONSIDERATO
che:
– con il primo, articolato motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su una specifica domanda con violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
– secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che la domanda ex art. 1052 c.c. è stata proposta specificando sin dall’atto di citazione (cfr. pag. 6) e poi nell’atto di impugnazione (cfr. pag. 15) le esigenze abitative del B., il grave disagio per sé e per la famiglia rappresentato dall’inadeguatezza del passaggio attraverso la casa per trasportare i rami, i resti delle potature degli alberi e della pulizia del bosco;
– assume il ricorrente che tale esigenza è stata peraltro riconosciuta fondata dal ctu il quale ha confermato la penalizzazione della normale vivibilità dell’unità residenziale connessa all’attraversamento del soggiorno e del corridoio con i materiali di risulta ricavati dalla manutenzione del verde privato;
– all’interno del primo motivo si deduce, inoltre, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1052 c.c., per avere la corte territoriale negato la costituzione della servitù ai sensi dell’art. 1052 c.c. per avere ritenuto che la norma in questione “postula la rispondenza alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l’imposizione solo per interesse generale della produzione (…)”;
– assume il ricorrente che detta interpretazione, secondo la quale l’imposizione di una servitù ex art. 1052 c.c. si giustifica soltanto se sussiste un sottostante interesse generale della produzione, è in contrasto con i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità che, invece, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo in questione, riconoscendo la possibilità che la norma sia invocata a tutela di esigenze abitative, in una prospettiva di valorizzazione della persona e non solo in ottica dominicale e produttivistica;
– con il secondo, pure articolato, motivo si deduce, in primo luogo, la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda di costituzione di una servitù di passaggio ex art. 1052 c.c. giustificata dal perseguimento dell’interesse generale della prevenzione degli incendi;
– in secondo luogo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1052 c.c. per l’eventualità che si possa affermare che una pronuncia (magari implicita) e’, invece, rinvenibile;
– così enunciati i motivi a fondamento dell’impugnazione, ritiene la Corte che il primo motivo sia fondato nei sensi di seguito precisati;
– costituisce, infatti, principio ormai consolidato che l’art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo (carraio), in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (cfr. Cass. 14103/2012; id.8817/2018; id. 14477/2018);
– di tale possibilità la corte territoriale non ha dato conto, nonostante le esigenze abitative fossero state specificamente allegate e ribadite con il gravame, oltre che riscontrate dal ctu;
– certamente occorre che la domanda proposta a norma dell’art. 1052 c.c., vada valutata dal giudice del merito avuto riguardo, ove necessario, all’assenso dell’autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall’art. 1051 c.c., u.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell’indennità, previsto dall’art. 1053 c.c.;
– nondimeno, la valutazione delle allegate esigenze, oggetto di accertamento da parte del ctu, non può essere omessa, come, invece, risulta nel caso di specie;
– il primo motivo e’, quindi, accolto perché la corte territoriale non ha esaminato la specifica critica sull’apprezzamento giuridico della situazione di fatto allegata a sostegno della domande svolta dal B. in relazione all’art. 1052 c.c.;
– all’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento (proprio) della seconda censura avanzata alla sentenza impugnata;
– la sentenza impugnata, per effetto dell’accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari affinché riesamini il gravame riguardante la costituzione di servituù ai sensi dell’art. 1052 c.c. alla luce del principio interpretativo enunciato nelle pronunce sopra richiamate;
– il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile-2, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021