LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11902/2015 proposto da:
B.M., V.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Tevere n. 44, presso lo studio dell’avvocato Di Giovanni Francesco, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Battistella Mario, Mognon Adriano, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Immobiliare Contrada Canova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avvocato Marzi Massimo Filippo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Maiolino Angelo, Massarotto Giorgio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2472/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTI DI CAUSA
1. – Immobiliare Contrada Canova S.r.l. e B.M.G. sottoscrissero l’8 giugno 2000 un contratto preliminare con il quale la prima si obbligava a vendere e la seconda ad acquistare, per sé o per persona da nominare, un appartamento al grezzo facente parte di un fabbricato ancora da edificare, sito nel comune di *****.
2. – Le parti pattuirono che eventuali controversie insorte dal contratto sarebbero state rimesse alla decisione di un arbitro unico.
3. – Nell’agosto del 2006 la promittente venditrice contestò alla promissaria acquirente l’inadempimento alle obbligazioni assunte ed, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel preliminare, le comunicò che il contratto doveva intendersi risolto per suo fatto e colpa.
4. – B.M.G., unitamente ad V.A., da lei nominato quale acquirente, promosse giudizio arbitrale per ottenere l’emanazione di un lodo che tenesse luogo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., del contratto non concluso.
5. – Immobiliare Canova S.r.l. si costituì in giudizio chiedendo che fosse riconosciuta la legittimità del suo recesso dal preliminare, con conseguente diritto alla ritenzione della caparra versata da B., o che, in subordine, il contratto venisse dichiarato risolto per inadempimento della promissaria acquirente.
6. – L’arbitro unico, con lodo del 6 marzo 2008, respinse le domande proposte da B. e V. e, in accoglimento della riconvenzionale dell’Immobiliare Canova, dichiarò che quest’ultima aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso.
7. – I soccombenti impugnarono il lodo dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia.
8. – Immobiliare Canova, costituitasi, resistette.
9. – Con sentenza del 2 aprile 2010 la Corte adita, in parziale accoglimento dell’impugnazione, annullò il lodo, respinse ogni altra domanda proposta dalle parti e compensò le spese del giudizio.
10. – Immobiliare Contrada Canova S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, mentre B. e V. hanno resistito con controricorso ed hanno a loro volta proposto ricorso incidentale.
11. – Questa Corte, con sentenza n. 6148 del 19 aprile 2012, ha respinto i primi tre motivi del ricorso principale, accolto il quarto ed il quinto motivo e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, cassando con rinvio.
12. – Riassunto il giudizio ad iniziativa della società, nel contraddittorio delle parti, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 5 novembre 2014, ha rigettato l’impugnazione per nullità del lodo proposta dai B.- V., con compensazione delle spese di lite.
13. – Per la cassazione della sentenza B.M.G. e V.A. hanno proposto ricorso affidato a due mezzi.
14. – Immobiliare Contrada Canova S.r.l. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
15. – Il ricorso contiene due mezzi.
15.1. – Il primo mezzo, che si protrae da pagina 19 a pagina 28 del ricorso, è svolto sotto la rubrica “le inosservate regole del giudizio di rinvio nell’impugnata sentenza 14.10/5.11.2014, n. 2472, della Corte di Venezia, sezione II: violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c., u.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.
15.2. – Il secondo mezzo, che si diffonde a pagina 28 pagina 46, si svolge sotto la rubrica che segue: “L’impregiudicata questione di nullità del lodo; di ingiustificato rifiuto a stipulare il contratto definitivo in mancata misurazione dell’immobile; d’inefficace diffida ad adempiere intimata dalla promettente venditrice: violazione e falsa applicazione degli artt. 1537,1453,1454,1455 e 1460 c.c.”.
16. – E’ intervenuta rinuncia accettata.
Il processo è estinto.
17. – Nulla spese.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021
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