LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29493/2018 proposto da:
Wynn Las Vegas Llc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’avvocato Anglani Angelo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Travaglini Gabriele, giusta procura speciale per Notaio A.R. dello *****, munita di apostille;
– ricorrente –
contro
An.Le., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 154, presso lo studio dell’avvocato Miotti Luciano, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Miotti Giacomo, Miotti Pietro Paolo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che chiede che la Corte accolga il ricorso. Conseguenze di legge.
RITENUTO
CHE:
Con ricorso proposto ai sensi degli att. 30 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c., depositato il 13/10/2017, la società WYNN LAS VEGAS LLC (di seguito, anche la società) chiese alla Corte di appello di Roma il riconoscimento, al fine della successiva esecuzione, della sentenza emessa dalla District Court Clark Country dello Stato del Nevada (U.S.A.) il 13.8.2015 nel caso n. A- 12-671209-C, ad iniziativa della stessa società WYNN LAS VEGAS LLC., che aveva ottenuto la condanna di An. al pagamento di quanto meglio precisato nella sentenza straniera.
An., nel resistere, eccepì la contrarietà di detta sentenza all’ordine pubblico, ai sensi di quanto previsto dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, lett. g).
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha negato il riconoscimento della sentenza straniera ed ha ravvisato la contrarietà all’ordine pubblico interno; ha osservato che la normativa espressa nel punto 463.368 del Nevada Revised Statutes, richiamato nella sentenza, escludeva che l’allegazione di disturbi mentali o comportamentali legati al gioco d’azzardo fosse valido motivo di difesa e che, sulla base di tale disciplina, il giudice dello Stato del Nevada aveva dedotto “l’asserita dipendenza da gioco d’azzardo non è motivo di difesa”. La Corte distrettuale ha ravvisato in questa preclusione normativa la violazione del diritto di difesa, ritenendo che la stessa escludesse la prospettazione di un motivo di nullità o di annullamento della fonte dell’obbligazione – di cui la controparte chiedeva l’adempimento – attinente alla insussistenza della capacità di autodeterminazione.
A sostegno, ha argomentato che “l’art. 428 c.c., comma 1 non è di certo applicabile alla fattispecie in esame, ma costituisce comunque un parametro per individuare i principi fondamentali del nostro ordinamento, in ordine all’esercizio del diritto di difesa a tutela di una dedotta incapacità naturale” in presenza di un grave pregiudizio (fol. 7 della ord. imp.).
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, corroborato da memoria. An. ha replicato con controricorso, seguito da memoria.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64 sotto tre profili.
Sotto il primo profilo la ricorrente sostiene che è erroneo ritenere che vi siano effetti contrari all’ordine pubblico, per lesione del diritto di difesa, derivanti dall’applicazione, nella sentenza de qua, di una norma che la Corte d’appello, errando, ritiene preclusiva rispetto alla prospettazione di un motivo di nullità o annullamento per incapacità. Sotto altro profilo la ricorrente osserva che la mera allegazione di essere affetto da ludopatia non basterebbe neanche nell’ordinamento italiano a far ritenere esistente e provata l’incapacità naturale del soggetto agente, occorrendo invece provare in concreto che lo stesso si sia trovato in uno stato di incapacità al momento dell’assunzione dell’obbligazione. Sotto l’ultimo profilo rappresenta che il principio fondamentale dell’ordinamento che si assume leso è stato malamente individuato, finendo col dare erroneamente rilievo alla sussistenza di un grave pregiudizio, ed omettendo di considerare, invece, che sarebbe occorso un diverso elemento, e cioè la malafede, che nel caso di specie era insussistente per averlo accertato il giudice competente del Nevada in modo insindacabile.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nell’esistenza e nella portata delle norme dello Stato del Nevada a tutela della incapacità, descritte nello stesso ricorso, la cui mancata considerazione ha portato erroneamente a ritenere che la sentenza statunitense avesse leso il diritto di difesa e prodotto asseriti effetti contrari all’ordine pubblico.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia la motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, atteso che la Corte d’appello non ha spiegato da dove abbia tratto la convinzione che il mero fatto che la ludopatia non sia motivo di difesa per la legge del Nevada porti – tout court – ad impedire la prospettazione di un motivo di nullità o annullabilità ai sensi della medesima legge, essendo piuttosto vero il contrario.
2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
2.2. la L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. g) dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.
2.3. La nozione di ordine pubblico ostativa al riconoscimento della decisione straniera ha subito una profonda evoluzione, elaborata nella pronuncia delle S.U. n. 16601/2017 e ribadita nelle più recenti decisioni a S.U. n. 12193/2019 e n. 9006/2021, pienamente condivise dal Collegio.
Come si evince da Cass. Sez. U. n. 16601/2017, l’ordine pubblico internazionale “da complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici (così Cass. 1680/84) è divenuto il distillato del sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea dall’art. 6 TUE (Cass. 1302/13)”; è stato, ivi, precisato che “il rapporto tra l’ordine pubblico dell’Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza” e che la sentenza straniera “quand’anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale” il cui assetto deve essere ricostruito al momento del riconoscimento della sentenza stessa, e non riferito al tempo in cui essa è stata adottata. Ciò perché, sotto il profilo processuale, “ferma la salvaguardia dell’effettività dei diritti fondamentali di difesa, il setaccio si è fatto più largo per rendere più agevole la circolazione dei prodotti giuridici internazionali” occorrendo, piuttosto, valutare “se l’istituto che bussa alla porta sia in aperta contraddizione con l’intreccio di valori e norme che rilevano ai fini della delibazione”, tanto che il diritto di difesa non costituisce prerogativa assoluta, ma può soggiacere entro certi limiti a restrizioni, perché non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non ove investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie (v. anche, Cass. n. 17519/2015).
In linea con tali principi, è stato puntualizzato che “In tema di riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g), deve essere valutata non solo alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico. ” (Cass. Sez. U. n. 12193/2019).
2.4. In proposito, in riferimento ai limiti derivanti dall’ordine pubblico al riconoscimento in sede unionale di una sentenza di un Paese membro, la Corte di Giustizia (sentenza 25.5.2016, causa C 559/14, par. 41-42, che richiama la propria precedente 28.4.2009, causa C – 420/07, par. 59-60) ha chiarito che, benché non spetti alla CGUE definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione promanante da un altro Stato membro ed ha precisato “che, vietando la revisione della decisione straniera nel merito, gli artt. 36 e 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ostano a che il giudice dello Stato membro richiesto neghi il riconoscimento o l’esecuzione di tale decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato membro richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato membro di origine” concludendo che “E’ quindi ammissibile ricorrere all’eccezione dell’ordine pubblico prevista all’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove il riconoscimento o l’esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento”.
2.5. Secondo la CGUE quindi il ricorso alla clausola di ordine pubblico non può essere utilizzata per negare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia.
2.6. Il principio espresso dalla CGUE – come già condivisibilmente chiarito da questa Corte in controversia concernete altra sentenza emessa negli Stati Uniti d’America – “costituisce linea guida cui attenersi, anche, quando, come nella specie, vengano in rilievo questioni ascrivibili ad aspetti processuali relativi a sentenze provenienti da stati terzi” (Cass. n. 10540/2019).
2.7. Va, quindi, ricordato che, se è vero che in caso di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 67 l’indagine relativa alla sussistenza dei requisiti del riconoscimento deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio (Cass. n. 13662/2004), tuttavia tale indagine incontra i limiti delle risultanze processuali, secondo i relativi oneri probatori delle parti (Cass. Sez. U. n. 16601/2017).
2.8. Giova, inoltre, rammentare che la valutazione che deve compiere il giudice al quale, in sede di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale estero Legge n. 218 del 1995, ex art. 67 venga richiesto l’accertamento del requisito ex art. 64, lett. g) cit., deve, di conseguenza, riguardare esclusivamente gli effetti che l’atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (Cass. Sez. U. n. 9006/2021; in precedenza Cass. nn. 16511/2012, 1163/2013 e 9483/2013) 3.1. Passando all’esame del presente caso, deve rilevarsi che la decisione emessa dalla District Court Clark Country dello Stato del Nevada non ha riguardato un debito di gioco, vale a dire il pagamento della posta derivante dalla relativa perdita, bensì – come si evince dall’ordinanza impugnata (fol. 3/4) – un contratto di apertura di credito richiesto e sottoscritto da An. con la società ricorrente, rispetto al quale An. aveva avanzato plurime domande di aumento della linea di credito fino a sottoscrivere nel luglio 2010 una richiesta di aumento per l’importo di 700.000= in relazione alla quale rilasciò il 4/7/2010 un titolo di credito di pari importo, rimasto impagato, avente – quale causale del rapporto tra emittente e beneficiario – l’erogazione da parte di quest’ultima, WYNN LAS VEGAS LLC., in favore di An. di una somma di danaro da utilizzare per praticare il gioco d’azzardo: in questo quadro, il rilascio del titolo nell’ambito di un rapporto di finanziamento si è posto con funzione di garanzia per la restituzione dell’importo mutuato.
Tale fattispecie deve essere, invero, sussunta nello schema negoziale del mutuo, non ravvisandosi né la diretta compartecipazione del mutuante al giuoco, ovvero la condivisione del rischio, né l’interesse economico diretto del mutuante al risultato, ovvero il conseguimento degli utili di giuocata, né, infine, potendosi configurare un’ipotesi di collegamento negoziale, in quanto realizzabile soltanto tra atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del giuoco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridicamente vincolante (Cass. n. 17686/2019).
3.2. Trattandosi di debito attinente al gioco d’azzardo, rettamente la stessa Corte romana, che sul punto non si discosta dai principi già fissati in tema in sede di legittimità, ha affermato che non produce effetti contrari all’ordine pubblico e, quindi, può essere riconosciuta in Italia, ai sensi della L. n. 218 del 1995, artt. 64 e 67 la sentenza straniera recante condanna per un debito attinente al gioco d’azzardo legalmente esercitato, atteso che, in ambito nazionale ed in ambito comunitario, non esiste un disfavore dell’ordinamento giuridico nei confronti del gioco d’azzardo in quanto tale, ove esso non sfugga al controllo degli organismi statuali e non si esponga, pertanto, alle infiltrazioni criminali (Cass. n. 12364/2016; Cass. n. 16511/2012).
3.3. Inoltre, poiché non si tratta di un debito di gioco, ma di un “contratto di credito” assimilabile al mutuo, e non risulta allegato nel giudizio americano, e neppure in quello italiano, che sia stato concluso perché funzionalmente connesso al gioco, nel senso che vi era un diretto interesse del casinò contraente a favorire la partecipazione al gioco del soiietto mutuatario, risulta preclusa la disciplina ex art. 133 c.c. (Cass. n. 14375/2019; Cass. n. 21712/2015).
3.4. La Corte d’Appello di Roma ha, tuttavia, pronunciato il giudizio di non compatibilità degli effetti della pronuncia straniera rispetto al parametro dell’ordine pubblico interno ed internazionale perché ha ravvisato la violazione del diritto di difesa: ha affermato che la limitazione del diritto di difesa non può essere tale da escludere – come, a suo parere, avvenuto nel presente caso – la prospettazione di un motivo di nullità o di annullamento della fonte dell’obbligazione di cui la controparte abbia chiesto l’adempimento, in particolare quando tale motivo attenga alla insussistenza della capacità di agire.
Per argomentare in merito alla rilevanza della lesione del diritto di difesa – come dalla stessa Corte distrettuale ravvisata -, quest’ultima ha richiamando l’art. 428 c.c., comma 1, ed ha osservato che lo stesso “costituisce comunque un parametro per individuare i principi fondamentali del nostro ordinamento, in ordine all’esercizio di difesa a tutela di una dedotta incapacità naturale” qualora si eccepisca l’incapacità naturale con riferimento a un atto unilaterale, quale l’emissione di un titolo di credito, che trova tutela laddove ricorra un grave pregiudizio economico subito dall’autore dell’atto, come quello in concreto prospettato da An. (fol. 7 della sent. imp.).
3.5.1. Tale decisione è errata sotto molteplici profili.
3.5.2. Innanzi tutto, come si evince dalla stessa ordinanza, la normativa dello Stato del Nevada preclude la possibilità di eccepire, in sede difensiva, la sussistenza di un disturbo mentale o comportamentale relativo al gioco d’azzardo ed An. aveva, appunto, eccepito, dinanzi al giudice straniero “la propria incapacità di contrarre a causa della presunta sua dipendenza e intossicazione da gioco d’azzardo” (come risulta dalla estrapolazione della sentenza statunitense trascritta nell’ordinanza impugnata, fol. 5) ed in ragione di ciò la District Court Clark Country aveva affermato che “l’asserita dipendenza da gioco d’azzardo non è motivo di difesa”, chiarendo in tal modo che la difesa a cui non aveva dato spazio era fondata su una condizione personale “presunta” ed “asserita”, e cioè non provata.
3.5.3. Orbene, posta tale premessa, si osserva che la Corte di appello non ha chiarito affatto da quali elementi specifici abbia tratto la convinzione che la normativa indicata comportasse una violazione del diritto di difesa rispetto al distinto profilo della limitazione a far valere la nullità o la annullabilità di un contratto per incapacità naturale del contraente, dalla stessa ravvisato ed in relazione al quale ha pronunciato il diniego del riconoscimento.
3.5.4. Invero, la normativa straniera richiamata esclude l’utilizzo difensivo di una condizione personale (ludopatia), ma dalla stessa disposizione non si evince un limite alla possibilità di provare la ricorrenza di una condizione di incapacità naturale quale causa di nullità o di annullabilità del contratto, né dal complessivo tenore normativo è possibile dedurre tale ulteriore effetto. Ugualmente, non è dato evincere se sia stata denunciata da An. la nullità o annullabilità dello specifico contratto per incapacità in concreto a contrarre, se lo stesso abbia chiesto di provarla e se ciò non gli sia stato consentito a causa di una normativa ostativa e quale fosse la eventuale normativa ostativa.
Dalla trascrizione dei passi della sentenza di cui si è chiesto il riconoscimento, invece, si evince che nemmeno la ludopatia (invocata quale fonte dell’incapacità naturale) era stata provata, ma “presunta” e “asserita”.
3.5.5. In proposito è comunque necessario ricordare che la ludopatia, anche quando accertata, non consente di inferire in maniera immediata, diretta ed incontestabile la incapacità naturale.
Giova rammentare che, secondo l’insegnamento di legittimità espresso in sede penale (Cass. pen. Sez. U. n. 9163 del 2005), in astratto, anche i “disturbi della personalità” possono rientrare nel concetto di infermità di cui agli artt. 88 e 89 c.p. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità formatasi alla luce del richiamato arresto impone che la verifica, caso per caso, dell’eventuale infermità relativa (anche con riferimento al vizio del gioco d’azzardo) passi per l’accertamento dei seguenti aspetti: 1) se il disturbo abbia consistenza, intensità e gravità tali da incidere effettivamente sulla capacità di intendere e di volere del reo, escludendola o scemandola gravemente; 2) se il disturbo sia poi in concreto collegato da un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (da ultime, Cass. pen. 18458/2012; Cass. pen. 33463/2018; Cass. pen. 14467/2020).
D’altronde, l’ordinamento italiano in sede civile prevede che l’incapacità naturale vada provata in relazione al caso concreto da chi l’assume – come si evince dall’art. 428 c.c. richiamato a fini argomentativi dalla stessa Corte distrettuale – e non può essere semplicemente dedotta, anche se non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio (Cass. n. 13659/2017).
3.5.6. La decisione impugnata risulta quindi viziata perché la preclusione di una difesa che eccepisca la sussistenza di un disturbo mentale e comportamentale relativo al gioco d’azzardo – come prevista dalla normativa applicata nella sentenza statunitense – non comporta una lesione del diritto di difesa, nei termini ravvisati dalla Corte di appello, perché tale disposizione non consente di ritenere come apoditticamente desunto dalla Corte di appello con evidenti aporie logico/giuridiche – che ciò abbia impedito di dedurre e provare la ricorrenza di una concreta incapacità ad agire in relazione ad atti specifici, che sola potrebbe rilevare per poter poi conseguire, l’accertamento della nullità o annullabilità di questi ultimi alla ricorrenza di tutti i presupposti di legge, così come avviene nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
3.6.1. Ciò posto, risulta fuori centro, oltre che del tutto incongrua l’argomentazione a sostegno svolta dalla Corte di appello in relazione all’art. 428 c.c., comma 1, che riguarda l’atto unilaterale, perché, nel caso in esame, viene in considerazione l’esecuzione di un contratto assimilabile al mutuo che ha visto tra le sue modalità esecutive la sottoscrizione di un titolo di credito (v. sub 3.1.).
3.6.2. Invero, per l’annullamento dei contratti ai sensi dell’art. 428 c.c., comma 2, a differenza che per i negozi unilaterali di cui al comma 1, non è richiesta la dimostrazione di un grave pregiudizio che sia derivato o possa derivare all’incapace, non costituendo questo in sé un elemento costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della mala fede, la quale consiste unicamente nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell’altro nella sfera intellettiva o volitiva (cfr. Cass. n. 7403 del 2003n. 19659 del 01/10/2004; n. 1770 del 08/02/2012).
3.6.3. In altri termini, quindi, ai fini dell’annullamento del contratto concluso da un soggetto che abbia provato la condizione di incapacità naturale al momento della sua conclusione, deve ricorrere la malafede dell’altro contraente, il cui onere probatorio grava sempre su colui che intenda farla valere, senza che sia richiesto anche il grave pregiudizio per l’incapace; laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede (cfr. Cass. n. 17583 del 2007), ma, di per sé, non è idoneo a costituirne la prova (Cass. n. 19458 del 2015).
3.7. Va, infine osservato che le considerazioni svolte, sia pure come obiter dictum, nella parte conclusiva dell’ordinanza in merito alle “prove deducende nel giudizio dinanzi alla Corte statunitense”, sono errate perché esorbitano dai compiti valutativi assegnati al giudice italiano dalla L. n. 218 del 1995, art. 67 al quale non è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata dal giudice straniero, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (v. sub 2.4): invero, il giudice dello Stato richiesto del riconoscimento non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato di origine.
4. In conclusione, va il ricorso va accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi, che dovrà provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021