Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29439 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15504-2016 r.g. proposto da:

F.M., (cod. fisc. *****), D.F.A., (cod. fisc. *****), D.P.M., (cod. fisc. *****) e G.S., (cod. fisc. *****), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Sebastiano Capotorto, e Dante Grassi, e Eva Utzeri, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Fulcieri Paulicci de’ Calboli n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Utzeri;

– ricorrenti –

contro

C.E., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avvocato Stefano Piras, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Gracchi n. 128.

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** srl, in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 15.4.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha deciso, con sentenza parziale, l’appello proposto dal Fallimento ***** s.r.l., respingendolo e rigettando pertanto la domanda di accertamento di responsabilità di amministratori e sindaci proposta dalla curatela fallimentare, e con sentenza definitiva l’appello incidentale proposto da C.E. in ordine alla quantificazione della spese di giudizio, accogliendolo, e così riformando in parte qua la sentenza n. 8760 emessa dal Tribunale di Roma in data 23 aprile 2009.

La corte del merito, per quanto qui ancora di interesse, ha censurato la decisione del Tribunale in ordine alla determinazione dell’importo delle somme dovute per spese ed onorari al C., quale terzo chiamato in causa (senza ragione) dagli odierni ricorrenti, nell’azione di responsabilità proposta dalla curatela fallimentare. La decisione della corte di appello ha in realtà riguardato non il diritto al riconoscimento delle spese legali del C., non avendo in realtà D.F., D.P., F. e G. impugnato questa determinazione del giudice di prime cure, ma al contrario la quantificazione della condanna alle spese compiuta da quest’ultimo.

La corte territoriale ha infatti osservato che i compensi, qui di nuovo in esame, erano stati liquidati al di sotto dei minimi previsti dalla tariffa approvata con D.M. n. 127 del 2004, vigente all’epoca del giudizio di primo grado, in considerazione del valore della controversia determinato sulla base della domanda del fallimento, che aveva richiesto il risarcimento del danno pari ad Euro 21.500.000,00 e non considerando la nota spese depositata in primo grado; ha dunque evidenziato che il D.M. n. 127 del 2004, art. 2 vigente al momento della conclusione del giudizio di primo grado, stabiliva che gli onorari si liquidano tenendo conto del valore della controversia e che l’art. 6 prescrive che il valore della controversia si desume dal valore indicato nella domanda, richiamando a tal fine il disposto normativo di cui all’art. 10 c.p.c.; ha pertanto ritenuto equo liquidare per gli onorari gli importi minimi dello scaglione superiore ad Euro 5.164.600, applicando al valore della controversia di Euro 21.500.000,00 i coefficienti prevista dalla tariffa per le voci 12, 13, 15, 16, 18 e 19 della tabella a par. 11 del predetto D.M., considerando anche la marginalità della posizione del C. e l’assenza dell’istruttoria orale nonché la sinteticità degli scritti difensivi redatti, con una liquidazione complessiva di Euro 54.309,00; ha infine regolato le spese del giudizio di appello secondo la regola della soccombenza, condannando pertanto D.P.M. (che aveva resistito all’appello incidentale) al pagamento delle stesse in favore del C., applicando lo scaglione da Euro 52.000 fino ad Euro 260.000, individuato in base al decisum dell’appello incidentale.

2. La sentenza, pubblicata il 15.4.2016, è stata impugnata da F.M., D.F.A., D.P.M. e G.S. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui C.E. ha resistito con controricorso.

Il FALLIMENTO ***** srl intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004. Si evidenzia che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una ultrapetizione laddove aveva liquidato le spese legali del primo grado in favore del C. facendo riferimento agli importi minimi dello scaglione superiore ad Euro 5.164.600 di cui al D.M. n. 127 del 2004, così discostandosi dalla domanda dell’appellante incidentale che avrebbe richiesto la liquidazione delle predette spese in conformità alla nota spese depositata in giudizio e comunque al di sotto dei minimi degli onorari previsti dal tariffario professionale per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza.

1.1 Il motivo è infondato.

Emerge dalla lettura dello stesso provvedimento impugnato che il C. aveva richiesto in primo grado la liquidazione delle spese giudiziali secondo la nota spesa calcolata con applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore superiore ad Euro 5.164.600 e che in sede di gravame aveva richiesto, in accoglimento del proposto appello incidentale, la riforma del capo della sentenza relativa alla liquidazione giudiziale delle spese indicando “… la liquidazione in conformità alla nota spese depositata nel fascicolo del primo grado e, comunque, non al di sotto dei minimi degli onorari previsti dal tariffario professionale per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza (scaglione da Euro 258.300,01 fino ad Euro 516.500)…”, risultando pertanto evidente che la domanda di riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese era stata svolta dal C. chiedendo, in via principale, l’applicazione dello scaglione superiore ad Euro 5.164.600 (come già richiesto in primo grado) e, solo in via gradata, individuando il valore minimo degli onorari liquidabili sulla base dello scaglione riguardante le cause di valore indeterminabile di particolare importanza.

Ne consegue che alcuna violazione del principio regolato dall’art. 112 c.p.c. è rintracciabile nella motivazione impugnata.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 10 e 91 c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004, artt. 2,5 e 6. Osservano i ricorrenti che, secondo le norme regolamentari ora richiamate, gli onorari a carico della parte soccombente avrebbero dovuto essere determinati avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., nonché del D.M. n. 127 del 2004, artt. 2 e 6. Osservano i ricorrenti che il criterio di determinazione del valore della controversia indicato nella norma di cui all’art. 10 c.p.c., ossia quello della domanda, diverrebbe parametro per la liquidazione delle spese di giudizio solo nell’ipotesi di integrale accoglimento della domanda attrice, evidenziando che il rigetto della domanda di pagamento dell’importo di Euro 21.500.000, formulata dal fallimento nell’odierno processo, sia in primo che in secondo grado avrebbe determinato la conseguenza applicativa di non dover tener conto del criterio della domanda, quanto piuttosto dello scaglione di cause di valore indeterminabile di particolare importanza.

3.1 Il secondo e terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la prospettazione delle medesime doglianze vanno anch’essi rigettati.

3.1.1 Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza espressa da questa Corte ha fissato il principio secondo cui “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica dell’art. 6, primo e comma 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella Delib. Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell’impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del “decisum”), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del “disputatum”, ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007).

3.1.2 Va dunque precisato, in termini generali, che il sopra richiamato principio della liquidazione delle spese secondo il criterio del “decisum”, evocato dai ricorrenti per auspicare l’applicazione di un diverso scaglione di liquidazione degli onorari, si applica solo in caso di accoglimento parziale della domanda e non già nella diversa ipotesi, qui invece in esame, del rigetto integrale della domanda ove unico criterio fruibile è quello del “disputatum”.

3.1.3 A ciò occorre, comunque, aggiungere che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum” (Cass. 28417/2018; Cass. 25553/2011).

4. Il quarto mezzo denuncia error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004, artt. 5,1 e art. 2, comma, e art. 6, comma 1, con violazione anche del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., comma 7, e art. 24 Cost. Osservano i ricorrenti che la corte di appello – nello statuire in ordine alle spese di soccombenza in capo al terzo chiamato (odierno controricorrente) – avrebbe dovuto tenere conto, nel valutare il valore della controversia ai fini del D.M. n. 127 del 2004, art. 6 del temperamento del principio di causalità, in considerazione della circostanza che la chiamata in causa per la quale è stata accertata la soccombenza è causalmente connessa alla prospettazione propria della domanda attrice, rigettata in primo grado come in appello.

4.1 Il motivo e’, in parte, infondato e, per altra parte, inammissibile.

4.1.1 Sotto il primo profilo, rileva la Corte che la corte territoriale ha correttamente liquidato le spese in favore del terzo chiamato in causa, facendo legittima applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e dei criteri di liquidazione previsti dagli artt. 5 e 6 del sopra richiamato D.M..

Sul punto, va infatti precisato che, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. 31889/2019; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012; Sez. 2, Sentenza n. 23948 del 25/09/2019).

4.1.2 Ciò posto, risulta evidente la manifesta infondatezza dell’iniziativa processuale degli odierni ricorrenti, in relazione alla chiamata in causa del terzo C. nell’azione di responsabilità proposta dalla curatela fallimentare, posto che la domanda della curatela è stata rigettata sia in primo che in secondo grado e che peraltro la chiamata in causa del terzo non era stata neanche determinata dall’iniziativa giudiziale coltivata dalla curatela fallimentare nell’azione di responsabilità sopra descritta.

4.1.4 Sotto altro profilo, non può essere sottaciuto che i ricorrenti intendono sollecitare questa Corte di legittimità a un nuovo scrutinio di merito in ordine alla corretta quantificazione delle spese di giustizia, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 127 del 2004, art. 6 scrutinio che è all’evidenza inibito al giudice di legittimità per essere rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, implicando lo stesso valutazioni di carattere discrezionale in relazione all’entità e qualità dell’attività defensionale svolta dalle parti.

5. I ricorrenti propongono, inoltre, un quinto motivo, con il quale censurano la sentenza impugnata per error in iudicando in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1 e per violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., commi 1 e 7 e art. 24 Cost., in ordine alla determinazione delle spese di lite nel giudizio di appello. 5.1 II motivo è fondato.

Sul punto occorre evidenziare che la liquidazione delle spese di lite del primo grado accordata dalla corte di appello, in sede di accoglimento dell’appello incidentale del C. (terzo chiamato in causa), non specificava che tale liquidazione fosse avvenuta in via solidale a carico dei chiamanti ( F.M., D.F.A., D.P.M. e G.S.), di talché, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 97 c.p.c., comma 2, , la ripartizione delle spese legali doveva ritenersi essere stata effettuata per quote.

Ne consegue che – in relazione alla quantificazione delle spese del giudizio di appello (ove la corte di merito ha ritenuto di condannare al pagamento delle stesse il solo D.P., non avendo gli altri appellati resistito all’impugnazione del C.) – occorreva prendere in considerazione il diverso scaglione relativo alla condanna pro quota del solo D.P. (1/4 di Euro 57.799), e cioè lo scaglione da Euro 5.200 ad Euro 26.000, e non già il più alto scaglione applicato dalla corte territoriale relativo alle controversie comprese tra Euro 52.000 ed Euro 260.000, calcolato erroneamente, cioè, sull’intero importo liquidato a carico di tutti gli appellati incidentali.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al quinto motivo di censura che va pertanto accolto.

La decisione sulle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del rinvio.

PQM

accoglie il quinto motivo del ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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