LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12284/2019 proposto da:
O.G.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Petracca Elena, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2380/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal cittadino nigeriano O.G.E., nato a *****, avverso il diniego del Tribunale di Bologna di concessione della protezione internazionale o umanitaria, che egli aveva invocato allegando di essere fuggito dalla Nigeria il 26/09/2008 “perchè vittima di persecuzione a seguito della sua condizione di omosessuale e di essere giunto in Italia nel 2011, dopo aver trascorso circa 4 anni in Libia”, donde era “fuggito in conseguenza degli scontri intensificatisi nel 2011”.
2. Avverso la decisione di secondo grado il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
3. Con il primo motivo si deduce la “violazione od errata applicazione del combinato disposto” del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 26 del 2008, art. 8 e L. n. 241 del 1990, art. 3, per non avere la Corte d’appello rispettato “l’onere probatorio posto a suo carico”, segnatamente ignorando “le linee guida UNHCR sulle domande di protezione internazionale basate sull’orientamento sessuale” e omettendo di “verificare sia lo status delle persone LGBTI in Nigeria e la sussistenza nei loro confronti, l’efficienza e l’Imparzialità del sistema giudiziario e la situazione carceraria, sia le condizioni socio-politiche della Nigeria attuali ed all’epoca dei fatti (…) soprattutto a fronte della documentazione medica prodotta in appello, comprovante sia le lesioni fisiche riferite sia il disturbo di personalità conseguente alle violenze patite”.
3.1. La censura è inammissibile poichè, al di là della non cogenza delle linee guida invocate, non si confronta, a monte, con la ratio decidendi presupposta, in base alla quale la narrazione del richiedente è stata ritenuta “palesemente non credibile”.
4. Il secondo mezzo – rubricato “violazione od errata applicazione del combinato disposto degli artt. 1(a) della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. a, L. n. 241 del 1990, art. 3 (…) difetto di motivazione” – contesta “le pretestuose quanto illogiche motivazioni” del diniego dello status di rifugiato in ragione della scarsa credibilità del ricorrente, che la Corte d’appello avrebbe fondato sul lasso temporale trascorso tra l’ingresso in Italia e la presentazione della domanda di protezione nonchè sulla circostanza che egli “aveva avuto 4 figli e che continuava una convivenza di convenienza per celare la propria identità sessuale”.
4.1. La censura è inammissibile poichè, oltre a cumulare confusamente vizi eterogenei, non coglie le effettive argomentazioni spese nel giudizio di non credibilità dalla Corte territoriale, la quale ha puntualmente dato conto: che l’ordinanza di primo grado aveva “affrontato scrupolosamente e con dovizia di accertamenti doverosi tutti gli aspetti (…) della narrazione delle vicende asseritamente vissute” dal ricorrente; che questi non aveva “confutato le circostanze di fatto ritenute vaghe e contraddittorie” dal tribunale; che “il riferimento alla situazione nigeriana, generico e non circostanziato, era rimasto del tutto privo di collegamenti alla situazione di vita del ricorrente” anche con riguardo ai “generici pericoli derivanti da ***** o dai *****”; che la narrazione restava “palesemente non credibile, apparendo tutte le vicende esposte dal medesimo un affastellamento di luoghi comuni e situazioni generiche, prive di ogni riferimento ad elementi di tempo e di luogo, o individuanti persone o situazioni, e ciò anche con riferimento alla presunta condizione di omosessuale”; che il ricorrente “aveva celato in udienza quanto riferito alla CT, di essere sposato e di avere quattro figli, fornendo la diversa versione che la presunta relazione omosessuale sarebbe stata dissimulata da una relazione di facciata con una donna nella città di *****; che la domanda di asilo era stata avanzata “solo nel 2014, dopo quattro anni che era in Italia e spinto da un decreto di espulsione del 2013”, con conseguente connotazione in termini di strumentalità; che dunque il ricorrente non aveva compiuto “quel doveroso sforzo di corredare la propria domanda con tutte le circostanze concrete che possano mettere nelle condizioni gli organi giudicanti di valutare congruamente la reale situazione fatto”.
4.2. Occorre al riguardo rammentare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il richiedente è tenuto non solo ad allegare i fatti costitutivi del diritto, ma anche a fornirne la prova, a meno che ciò risulti impossibile; solo a fronte di un’esaustiva allegazione il principio dispositivo può dunque trovare deroga, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e l’adozione del criterio di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare; sempre che costui, oltre ad essersi attivato tempestivamente per la proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva, condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (ex plurimis, Cass. 6936/2020, 15794/2019).
4.3. La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che dei criteri generali di ordine presuntivo idonei a consentire la valutazione giudiziale della veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019) La norma suddetta impone infatti al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, se non suffragate da prove, non solo a un controllo di coerenza – sia intrinseca (con riguardo al racconto) che estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – ma anche a una verifica di plausibilità della vicenda narrata a fondamento della domanda, con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni (Cass. 21142/2019), al fine di stabilire se “dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile” (v. dell’art. 3, comma 5, lett. e) cit.) ed in ultima analisi ad escludere la strumentalità delle dichiarazioni, tenendo conto anche della tempestività della domanda.
4.4. Ebbene, per consolidato orientamento di questa Corte, l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente – valutata alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – attiene al giudizio di fatto ed è in quanto tale insindacabile in sede di legittimità, se, come nella specie, congruamente motivato (ex multis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 3340/2019,1 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).
5. Con il terzo motivo – rubricato “violazione, falsa od errata applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b e c, L. n. 241 del 1990, art. 3 – difetto di motivazione”, ci si duole che la corte d’appello “non ha minimamente analizzato la riconducibilità della situazione del ricorrente ai presupposti di cui alle lett. a e b, limitandosi ad escludere l’ipotesi di cui alla lett. c, quando invece in Nigeria l’omosessualità integra un reato, con conseguente rischio di essere incarcerati e soggetti a trattamenti inumani e degradanti.
Inoltre, tutto il territorio nazionale della Nigeria, e non soltanto la zona posta a nord del paese, dov’è attivo il gruppo terroristico *****, verserebbe in una grave situazione di violazione dei diritti umani, mentre la zona da cui è fuggito il ricorrente sarebbe da anni teatro di “un conflitto mai sopito tra molteplici attori” (gruppi indipendentistici, bande armate, militanza antigovernativa), mentre la Corte territoriale avrebbe omesso di consultare le COI e documentarsi su recenti pronunce di merito.
5.1. La censura è inammissibile, poichè, oltre a cumulare confusamente vizi eterogenei, sui presupposti della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), resta superata e assorbita dal giudizio di non credibilità motivatamente formulato dai giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito, mentre, con riguardo alla successiva lett. c), appare generica, avendo la Corte territoriale richiamato le risultanze delle COI, attendibili e aggiornate, utilizzate dal Tribunale (Nazioni Unite e UNHCR) per confermare che da esse “non emerge che lo stato di provenienza del ricorrente – Edo State – sia interessato da una situazione tale da porre in serio rischio la vita o l’incolumità fisica della popolazione civile per il solo fatto di essere presente sul territorio”, tanto più in assenza di “particolari fattori individualizzati di rischio”.
5.2. Al riguardo deve aggiungersi come questa Corte abbia più volte osservato – se non altro con riguardo ai presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – che il dovere di cooperazione istruttoria non sorge, sempre e comunque, anche in presenza di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, dovendo il giudice di merito preliminarmente accertare la credibilità soggettiva della versione del richiedente asilo circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona e, qualora giudichi le dichiarazioni inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al citato art. 3, non deve procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria del, Paese d’origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (ex plurimis, Cass. 16925/2018, 28862/2018, 33096/2018, 15794/2019, 33858/2019, 8367/2020, 11924/2020, 16925/2020) 6. Il quarto mezzo denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d’appello ignorato quanto dichiarato dal ricorrente avanti alla Commissione territoriale e nel ricorso introduttivo in merito alla sua permanenza in Libia.
6.1. La censura è inammissibile in quanto formulate senza l’osservanza dei canoni imposti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5), (applicabile ratione temporis) in base ai quali il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).
7. Con il quinto motivo – rubricato “violazione, falsa od errata applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6, L. n. 241 del 1990, art. 3 – difetto di motivazione” – si contesta l’erronea applicazione dei criteri normativi dettati per il riconoscimento della protezione umanitaria, avendo la Corte d’appello dato rilievo alla non credibilità e genericità del racconto del richiedente ed avendo seguito un’interpretazione restrittiva del concetto di vulnerabilità, senza dare il dovuto risalto al diritto alla vita privata tutelato dall’art. 8 CEDU e senza operare alcuna valutazione comparativa anche con riguardo al paese di ultima provenienza, che nel caso di specie sarebbe la Libia.
7.1. La censura è inammissibile poichè, oltre a cumulare confusamente vizi eterogenei e a non rispettare i canoni prescritti per le censure motivazionali (sopra richiamati), difetta di autosufficienza sia sulle pregresse condizioni di vita in Nigeria e il livello di integrazione raggiunto in Italia – oggetto del giudizio comparativo da compiersi ai fini della protezione umanitaria, astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. sez. U., nn. 29459,, 29460, 29461 del 2019; cfr. Cass. 4455/2018, 630/2020) sia sulle vicende occorse in Libia, al riguardo avendo la Corte d’appello espressamente dichiarato “in sè non decisivi le tracce fisiche di cicatrici od una certa condizione di traumaticità psicologica attesane la incerta origine causale”.
7.2. In ultima analisi va fatta applicazione dell’indirizzo nomofilattico di questa Corte per cui “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U., 34476/2019).
8. L’assenza di difese dell’intimato esclude la statuizione sulle spese.
9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. U., 4315/2020)
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021