LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27433/2012 R.G. proposto da:
San Michele s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Oreste e Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, lungotevere dei Mellini, 17;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, n. 250, depositata il 12 aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Catallozzi Paolo.
RILEVATO
CHE:
– la San Michele s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 12 aprile 2012, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2004 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate;
– il ricorso è affidato a cinque motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
– con nota del 6 giugno 2019 la ricorrente comunica di aver aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con modif., con L. 17 dicembre 2018, n. 136, allegando relativa documentazione;
– ribadisce siffatta circostanza con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., con cui chiede, conseguentemente, dichiararsi l’estinzione del giudizio.
CONSIDERATO
CHE:
– parte ricorrente ha dimostrato di aver presentato la domanda di definizione della lite e di aver pagato l’importo della prima rata entro il 31 maggio 2019;
– poiché l’Agenzia non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo va dichiarato estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dalla medesima disposizione;
– del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto ostativo dell’esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr., sia pure con riferimento alla fattispecie dell’adesione a definizione agevolata delle liti previste da altre disposizioni normative, Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021