LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29818/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;
– ricorrente –
contro
F.E., elettivamente domiciliato in Roma, via A. Farnese n. 7, presso lo studio dell’avv. Claudio Berliri che lo rappresenta e difende unitamente al prof. avv. Antonio Lovisolo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 110, depositata il 28 ottobre 2013, della Commissione tributaria regionale della Liguria;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 giugno 2021, dal Consigliere Dott. Paolitto Liberato.
RILEVATO
che:
1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 110, depositata il 28 ottobre 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia, così integralmente confermando la pronuncia di prime cure relativamente all’impugnazione di un avviso di accertamento Irpef emesso per il periodo di imposta 2004;
– F.E. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – in via pregiudiziale va rilevato che il controricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, depositando documentazione relativa alla domanda presentata, con versamento dell’importo dovuto e, così, concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio;
2. – il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che:
– “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.” (comma 10);
– “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia….” (comma 12);
– “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13);
– risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e dall’altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;
3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);
– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.
PQM
La Corte:
dichiara estinto il giudizio;
compensa, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021