Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29445 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8486- proposto da:

EUROPA 93 Coffee Industry s.r.l., cf *****, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’avv. Sabina Ciccotti, dalla quale, unitamente all’avv. Simone Baggio, è rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, cf *****, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1430/22/2014 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 24.09.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l’8.07.2021 dal Consigliere Dott. FEDERICI Francesco.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale condotta nei confronti della Europa 93 Coffee Industry s.r.l. relativamente all’anno d’imposta 2006, notificò l’avviso d’accertamento, con cui rideterminò l’imponibile ai fini Ires, Iva e Irap. L’attività accertativa prese in considerazione la quantità di caffe’ venduto rispetto a quanto contabilizzato, tenendo conto delle giacenze iniziali, degli acquisti e vendite nell’anno, nonché delle giacenze finali, rilevando una differenza non contabilizzata pari ad Euro 406.259,7. Su tali importi vennero calcolate le maggiori imposte. Con l’accertamento furono anche formulati ulteriori rilievi.

Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con sentenza n. 18/06/2013, escluse alcuni dei rilievi, rideterminando il reddito d’impresa nel minor importo di Euro 389.205,00. La società impugnò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che con la decisione n. 1430/22/2014 accolse in parte le ragioni. Il giudice regionale ha ritenuto che al quantitativo di caffe’ confezionato in sacchetti o in capsule dovesse riconoscersi un calo complessivo medio del 26%, rispetto al 20% riconosciuto dalla Amministrazione finanziaria.

La contribuente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Fissata l’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al giudizio per adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2021 la causa è stata trattata e decisa.

CONSIDERATO

che:

Esaminando l’istanza della contribuente di rinuncia al giudizio, dalla documentazione prodotta si evince che la società ha aderito alla definizione disciplinata dal D.L. n. 193 del 2016, con richiesta di rateizzazione dei pagamenti dovuti. L’agente della riscossione ha comunicato alla debitrice l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione.

In presenza della dichiarazione del debitore (del 23.02.2017) di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 (espresso nella dichiarazione medesima), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia del debitore, qualora egli sìa ricorrente -ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato-. Mancando tuttavia la prova della comunicazione alla controparte dell’atto di rinuncia, la stessa rileva comunque agli effetti dell’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio.

Le spese del giudizio di legittimità non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782; 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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