Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29446 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’Angiolella Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13652/15 R.G. proposto da:

P.E., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Carlo Sebastiano Foti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Felice Grossi Gondi n. 62;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5981/36/14 depositata in data 17 novembre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propose appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, emessi, con determinazione sintetica, nei confronti di P.E., aveva accolto i ricorsi da quest’ultimo proposti.

I giudici di secondo grado, confermando i redditi accertati, osservarono che se, come emergeva dai calcoli illustrati dall’Ufficio, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 9.319,00 vi era un reddito accertato dall’Ufficio di Euro 20.675,28, pur dopo la rideterminazione operata in sede di accertamento con adesione, doveva ritenersi che ricorresse, sia nell’anno 2006 che nel successivo anno 2007, lo scarto non inferiore al 25 per cento fra reddito dichiarato e reddito accertabile idoneo a giustificare il ricorso all’accertamento sintetico.

Ritennero, quindi, che l’accertamento dell’Ufficio, alla luce delle rettifiche operate in sede di accertamento con adesione, fosse particolarmente “prudenziale, a fronte di indici di capacità contributiva non certo indicativi di redditi (del contribuente e del coniuge) realisticamente idonei a consentire la mera, stentata sopravvivenza e non certo il possesso di un immobile di un certo pregio, l’acquisto di due autovetture, ecc.”

2. Contro la suddetta decisione d’appello P.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6.

Espone di avere provato, anche prima della notificazione dell’accertamento, sia di avere corrisposto il prezzo dell’autovettura Mercedes CLS 320 Sport con due assegni tratti dal suo conto corrente bancario aperto presso la Banca Popolare di Milano, sia di avere reperito le risorse per l’acquisto dell’auto da quanto ricavato dalla vendita di altra autovettura e dal disinvestimento dei seguenti titoli: a) Fondo BPM Visconteo di Euro 14.967,16; b) Fondo BPM Sforzesco comune investimento di Euro 13.915,97; c) azioni ordinarie Intesa San Paolo per Euro 27.737,86.

La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, viola la disposizione normativa richiamata in rubrica, in quanto la C.T.R. non si è avveduta che non poteva utilizzare, ai fini della determinazione del reddito sintetico, né la proprietà di un immobile pervenuto in epoca precedente, né l’acquisto dell’autovettura, dal momento che era stato dimostrato che detto acquisto era avvenuto mediante risorse provenienti dalla vendita di altra autovettura e da disinvestimento di titoli. La sentenza, aggiunge il ricorrente, assume erroneamente che egli fosse proprietario di due automobili, mentre era pacifico che fosse proprietario di una sola automobile, acquistata nel 2007 in seguito alla vendita di altra autovettura che possedeva dal 2001.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ribadendo che la decisione gravata ha omesso di considerare che non vi era stato alcuno scostamento tra il reddito dichiarato e quello che l’Agenzia delle entrate aveva accertato. Sottolinea nuovamente che nel 2007 aveva acquistato una sola autovettura, e non due autovetture, poiché aveva potuto contare sui risparmi accumulati e investiti presso la Banca Popolare di Milano, sull’aiuto economico della moglie convivente, titolare di reddito derivante da pensione, sulla vendita di automobile di sua proprietà e sulla decisione, presa in ambito familiare, di mettere in vendita l’immobile di residenza per trasferirsi in altra città in un immobile di valore più modesto.

La documentazione prodotta nel giudizio di merito – in particolare, quella attestante il reddito della moglie e gli estratti conto bancari – era idonea, secondo il ricorrente, a superare le presunzioni adoperate dall’Ufficio e a giustificare l’annullamento degli atti impositivi, ma non era stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata.

3. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente sollecita la Corte ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie ed introduce questioni di fatto – certamente estranee alla dedotta violazione di legge – la cui cognizione è sottratta al controllo di legittimità ed è insindacabilmente riservata al giudice di merito.

I giudici di secondo grado, sebbene con motivazione estremamente sintetica, all’esito della valutazione degli elementi acquisiti agli atti del giudizio, hanno accertato che le rettifiche operate dall’Ufficio finanziario in sede di accertamento con adesione pacificamente operate dall’Agenzia delle entrate in accoglimento delle deduzioni in quella sede svolte dal contribuente, come dallo stesso riconosciuto in ricorso – consentono di ritenere provato il reddito accertato con metodo sintetico, in difetto di prova contraria atta a giustificare lo scostamento rilevato. Hanno, in particolare, evidenziato che la rideterminazione del reddito effettuata in sede di accertamento con adesione tiene conto del reddito dichiarato dal coniuge convivente e degli ulteriori indici di capacità contributiva evidenziati dal contribuente, e sottolineato che tali indici non sono “indicativi di redditi” e non possono, quindi, essere invocati per giustificare gli incrementi patrimoniali rilevati e le spese di mantenimento oggetto di contestazione.

L’apprezzamento svolto dalla C.T.R. non può essere rimesso in discussione in questa sede, peraltro rimandando agli stessi elementi fattuali già sottoposti al vaglio dei giudici di appello e da questi presi in considerazione ai fini della decisione, dovendo il giudice di legittimità limitarsi al mero controllo della logicità e non contraddittorietà della motivazione resa, senza procedere ad un nuovo esame di elementi probatori già scrutinati nel giudizio di merito.

Il vizio denunziato si traduce, in realtà, nella critica alla valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di appello; tuttavia, non è consentito alla parte censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, perché così facendo la doglianza posta a fondamento del ricorso si risolve in una mera nuova lettura delle risultanze processuali difforme da quella data dal giudice di merito (Cass., sez. 3, 14/06/2007, n. 13954; Cass., sez. 6-5, 7/12/2017, n. 29404).

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Va premesso, in linea generale, che questa Corte ha già affermato che, in tema di accertamento sintetico del reddito, quale disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e s.s. lo scostamento di almeno un quarto del reddito induttivamente accertabile in applicazione dei coefficienti presuntivi rispetto al reddito dichiarato – scostamento che costituisce necessario presupposto del concreto espletamento dell’accertamento sintetico – deve essere valutato con riferimento al reddito sinteticamente determinabile al netto dei redditi esenti, giacché questi ultimi possono costituire ragionevole giustificazione dei maggiori indici di redditività riscontrati, secondo quanto del resto si desume dallo stesso citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 (Cass., sez. 5, 12/07/2006, n. 15837; Cass., sez. 6-5, 30/08/2016, n. 17422).

4.2. Nella vicenda in esame, la C.T.R., tenuto conto dei calcoli illustrati dall’Amministrazione finanziaria, ha rilevato che, a fronte del reddito dichiarato, per l’anno 2006, di Euro 9.319,00, è stato accertato un reddito di Euro 20.675,28, pur dopo la riduzione operata in accoglimento dei rilievi mossi in sede di accertamento con adesione, ed ha, pertanto, concluso per la sussistenza, in quell’anno come pure nell’anno 2007, pure oggetto di accertamento, dello scarto non inferiore al 25 per cento fra reddito dichiarato e reddito accertabile, idoneo a legittimare il ricorso all’accertamento sintetico.

4.3. Con il mezzo in esame il contribuente ripropone nuovamente la censura del mancato scostamento di un quarto, nonostante il giudice d’appello abbia ritenuto raggiunta la prova della sua sussistenza, rimarcando che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare le prove documentali offerte (quali risparmi accumulati emergenti dagli estratti del conto corrente bancario, l’apporto economico del coniuge convivente, titolare di reddito da pensione, la vendita di un automobile e “la decisione presa” di mettere in vendita l’immobile di pregio nel quale risiedeva).

Il motivo così come illustrato non è inquadrabile nel paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre richiamare l’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

A tal fine costituisce un “fatto” non una “questione” o un “punto” ma un vero e proprio “accadimento storico”. Non costituisce, viceversa, “fatto” suscettibile di fondare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass., sez. 5, 08/10/2014, n. 21152).

Ne consegue che con il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 può riguardare soltanto l’omesso esame di un fatto (non di un documento o di un atto), che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass., sez. 5, 25/06/2018, n. 16703).

La doglianza incorre in un duplice profilo di inammissibilità perché, da un lato, sottende la richiesta, rivolta a questa Corte, di una nuova valutazione delle prove, ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, dall’altro le argomentazioni si rivelano in ogni caso lacunose rispetto al profilo “decisivo” delle argomentazioni offerte.

5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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