Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29448 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13765/2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Torino, via Collegno n. 44, presso lo studio dell’avv.ssa Simona Collegno, del foro di Torino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 da Dott. GENTILI ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 6 febbraio 2017, notificata il successivo 7 febbraio 2017, il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa di A.S., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino aveva respinto la domanda da quello presentata volta al riconoscimento della detta protezione.

Avverso tale provvedimento ha interposto appello il richiedente e la Corte di appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata n. 1 del 2019, pubblicata in data 16 gennaio 2019, ha rigettato il gravame.

Propone ora ricorso per cassazione il richiedente, affidandolo a cinque motivi di impugnazione.

Con atto del 13 settembre 2019 il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito al solo fine di essere informato della udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; ha, in sostanza la difesa del ricorrente dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.p., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di pronunziare sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sostenendo che la questione non avesse formato oggetto di gravame; essendo tale rilievo fondato su di una erronea percezione della realtà, avendo il richiedente formulato istanza al fine di vedersi riconoscere lo status di rifugiato sia in primo che in secondo grado, la sentenza della Corte che ha ritenuto inammissibile la richiesta di riconoscimento di tale status sarebbe viziata.

Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente ha lamentato la violazione di legge per avere i giudici del merito, in particolare la Corte di appello di Torino espresso, in contrasto con i “criteri legali” per la valutazione della credibilità del richiedente, espresso un giudizio di inattendibilità del racconto di questo.

Il terzo motivo di impugnazione è relativo alla violazione di legge in punto di valutazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale; ha al riguardo lamentato il ricorrente che la Corte di appello avrebbe acriticamente avallato il percorso argomentativo già seguito dal giudice di primo grado.

Il quarto attiene, anche in questo caso sotto il profilo della violazione di legge, all’avere disatteso la Corte di appello i criteri per il riconoscimento della protezione umanitaria, avendo del tutto trascurato detta Corte di scrutinare il profilo argomentativo riguardante la avvenuta integrazione sociale del richiedente in Italia.

Infine, il quinto motivo di doglianza ha ad oggetto l’avvenuta revoca dell’ammissione dell’ A. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, che sarebbe stata disposta dalla Corte territoriale in assenza di idonee cause giustificatrici.

Mentre il primo, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione non hanno pregio, il quarto motivo di ricorso appare fondato e, determinando l’annullamento della sentenza impugnata, assorbe il quinto motivo.

Con riferimento al primo è sufficiente osservare che esso non coglie nel segno laddove è volto a censurare, sotto l’aspetto della mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, un’omessa motivazione della Corte di appello in merito ad una richiesta di riconoscimento in favore dell’ A. dello status di rifugiato.

Infatti, in ordine a tale richiesta la Corte di appello ha, infatti, provveduto, come peraltro è lo stesso ricorrente a rilevare, sia pure nei termini della ritenuta inammissibilità della richiesta in quanto formulata per la prima volta in sede di gravame.

E’, pertanto, di tutta evidenza che non vi sarebbe stata, a tutto voler concedere, un’omissione di pronunzia ma, semmai, una pronunzia errata, che, tuttavia, non è stata impugnata per tale sua erroneità ma per la sua, insussistente, omissività.

Quanto al secondo motivo ed al terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro sostanziale omogeneità contenutistica, si rileva che anch’essi non hanno fondamento, posto che con gli stessi si chiede a questa Corte di sostituirsi alla valutazione, non priva di una plausibile motivazione, che i giudici del fatto hanno operato in ordine alla inattendibilità del racconto che l’ A. ha reso di fronte alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale onde chiarire le ragioni che lo avevano portato ad abbandonare la madrepatria; tali ragioni, per come indicate dal richiedente, sono state ritenute inattendibili con valutazione che, attenendo ad un profilo di fatto, non è suscettibile di riesame nel merito da parte di questa Corte di legittimità.

Fondato e’, invece, per quanto sopra accennato il quarto motivo di impugnazione; esso attiene alla violazione dei criteri cui ci si deve attenere in relazione al riconoscimento della protezione internazionale fondata su ragioni di carattere umanitario.

La Corte di merito ha rilevato che questa non era consentita in quanto la circostanza che l’ A. abbia svolto un’attività lavorativa a decorrere dal 2016 non sarebbe di per sé fattore che possa giustificare il riconoscimento di questa particolare forma di protezione internazionale.

Così operando, però, la Corte di merito ha del tutto trascurato, di verificare se in capo all’ A. fosse ravvisabile quella situazione di vulnerabilità soggettiva che è posta alla base della protezione internazionale di carattere umanitario non avendo compiuto alcuna valutazione comparativa tra il grado d’integrazione da lui raggiunto in Italia e la situazione cui egli si troverebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine.

Come già ripetutamente affermato da questa Corte (si vedano, infatti, per tutte: Corte di cassazione, Sezione I civile 14 agosto 2020, n. 17130; idem Sezione I civile, 23 febbraio 2018, n. 4455) tale accertamento deve essere compiuto mediante una verifica officiosa delle condizioni oggettive del predetto paese quanto al rispetto dei diritti umani ivi assicurati, correlati al profilo del richiedente, volta a stabilire se il ritorno in patria lo priverebbe della concreta possibilità di condurre un’esistenza coerente con il rispetto della dignità personale (per una puntuale applicazione dei principi sopra espressi cfr. Corte di cassazione, Sezione I civile, 21 aprile 2020, n. 8020).

Sotto il descritto profilo la sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Torino che provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

Il quinto motivo di impugnazione non ha motivo di essere esaminato, neppure ai fini della valutazione della sua, assai dubbia, ammissibilità, in quanto assorbito dall’accoglimento del quarto motivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso quanto ai motivi di impugnazione primo, secondo e terzo;

accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbito il quinto;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino anche per le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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