LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4180/2019 proposto da:
J.R., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Umanitaria Prefettura Utg Torino;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 17/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da J.R. cittadina ***** (*****), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
La ricorrente ha riferito – nel modello C3 – di aver lasciato il proprio Paese, perché in ***** “ci sono conflitti e sparatorie che hanno causato anche la morte della mia sorella maggiore”. Davanti alla Commissione territoriale ha riferito di non voler far rientro nel proprio paese perché in ***** le persone litigano ed uccidono. Dalla relazione del servizio sociale anti-tratta, la richiedente ha ammesso di aver svolto attività di prostituzione in Italia per un breve periodo e di convivere con un cittadino italiano molto più anziano, ma ha sempre negato qualsiasi collaborazione con gli operatori e non ha mai richiesto l’aiuto dello Stato italiano.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale, condividendo il giudizio della Commissione territoriale, ha ritenuto l’intero racconto estremamente vago sia rispetto alle ragioni e alle modalità del viaggio sia in merito alla vita della ricorrente a Torino, della quale la stessa non ha fornito alcun riscontro. Pertanto, se da una parte si rileva il cenno alla prostituzione, dall’altra è stato fermo il rifiuto della richiedente di collaborare in chiave antitratta e l’assenza di ogni riferimento a tale questione nel ricorso introduttivo, oltre che la totale genericità della richiesta di protezione umanitaria. Il tribunale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza della ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunaie, per quanto sopra detto, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
La ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dal tribunale, in riferimento alla situazione della *****, sulla base delle fonti consultate, che la ricorrente ha contestato in termini di mero dissenso, senza impegnarsi in un reale approfondimento alternativo.
Il secondo motivo è inammissibile, perché esprime una censura generica, senza aggredire nessuna effettiva ratio decidendi, con particolare riferimento al dedotto vizio di omessa motivazione, né si fa alcun cenno all’eventuale soggezione della richiedente allo sfruttamento subito in Libia o in Italia, perché costretta a prostituirsi. La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021