LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13178/2018 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’Avv.to Antonella Natale del Foro di Fermo;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1471/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 9/10/2017 ha riformato su impugnazione del Ministero dell’Interno col parere contrario del PG il provvedimento di accoglimento pronunciato dal Tribunale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da P.M. nato in ***** il ***** volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perché aveva subito atti persecutori da un uomo politico influente R.M. che voleva impossessarsi del terreno e della sua famiglia e per questo lo aveva fatto denunciare da una donna per violenza sessuale. Pertanto se non fuggiva rischiava di essere arrestato e forse anche condannato a morte.
La Corte di Appello di Ancona pur ritenendo credibile la narrazione del ricorrente, ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito ha negato il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel suo paese di provenienza nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132,156, c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la motivazione della sentenza impugnata era omessa o apparente, in particolare, pur non mettendo in dubbio la credibilità non si indaga sulla situazione socio-economico-politica del *****.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 10, 13,27, nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 35,7 e 14 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, degli artt. 6,8 e 13 della convenzione EDU, per mancato rispetto del principio di effettività del ricorso, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della dir. n. 2013/32 poiché il Giudice violava il dovere di cooperazione istruttoria.
In ordine al primo motivo in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur essendo graficamente e, quindi, materialmente, esistente, come parte del documento in cui consiste la sentenza o altro provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881).
Con orientamento ormai consolidato e ribadito anche di recente, quindi, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio,né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819).
Nella fattispecie la Corte d’Appello ha motivato seppure genericamente sul diniego della protezione richiesta e, pur ritenendo che le vicende riferite dal ricorrente fossero credibili, ha escluso l’esistenza di una situazione di pericolo legata alla vicenda individuale dell’istante senza tuttavia citare le fonti del proprio convincimento. Deve quindi essere escluso che la motivazione si presenti al di sotto del minimo costituzionale.
Il secondo motivo in ordine alla censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta fondato.
In tema protezione internazionale” il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione.
Nel caso in esame in ordine al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per accertare la situazione oggettiva relativa al Paese di origine, occorre considerare che il giudice territoriale è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto non ha citato alcuna fonte aggiornata dalla quale possa aver tratto le informazioni relative alla situazione del ***** in generale e quella della zona di provenienza del ricorrente onde verificare se vi sia il rischio di un danno grave derivante da violenza indiscriminata o conflitto armato generalizzato.
Al contrario il ricorrente ha invece citato numerose fonti dalle quali risulterebbe che la situazione del ***** presenta criticità tali da mettere in pericolo la vita e l’incolumità del ricorrente. E’ pertanto dovere del giudice di merito indagare e verificare attentamente la attendibilità e fondatezza del pericolo paventato dal ricorrente in riferimento alla sua incolumità.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in ordine al secondo motivo, respinto il primo, cassata la sentenza e rinviato alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021