LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15013-2019 r.g. proposto da:
D.A., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Cristiano Bertoncini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Guardiagrele, Chieti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila, depositato in data 4.4.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/4/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di L’Aquila, con decreto del 4.4.2019, ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da D.A., cittadino della *****, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale.
Il tribunale ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del migrante – il quale aveva riferito di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese nel 2013, in quanto ricercato dalla polizia dopo essere evaso dal carcere, dove era stato recluso per aver partecipato ad una manifestazione politica contro il governo, repressa con violenza dai militari- evidenziando: che D., che all’epoca aveva solo 14 anni, si era contraddetto sul luogo dove si era tenuta la manifestazione; che il racconto della sua fuga dal carcere era del tutto inverosimile; che il richiedente non era stato in grado di farsi trasmettere dalla madre il mandato d’arresto che affermava essere stato spiccato nei suoi confronti; che non v’era corrispondenza fra la sua narrazione orale e quella contenuta nel mod. C3; il giudice del merito ha poi escluso che ricorressero i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, perché il ricorrente non aveva allegato profili soggettivi di vulnerabilità all’infuori di quelli ritenuti non credibili.
2. Il decreto è stato impugnato da D.A. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo e il secondo motivo, che, sotto i rispettivi profili dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denunciano violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 7, il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe escluso la sua credibilità sulla scorta di una motivazione apparente, attese la logicità, la coerenza e l’analiticità del suo racconto, contenente indicazione di date e luoghi e coincidente con le notizie sulla ***** emergenti dai reports internazionali.
2. Con il terzo motivo censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, per aver il tribunale escluso che il Paese versi in una situazione di violenza indiscriminata.
3. Con il quarto deduce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 36, per aver il giudice respinto la domanda di protezione umanitaria nonostante la sua giovane età, il suo lungo e difficile tragitto migratorio, il suo sradicamento dalla Guinea, che versa oltretutto in una grave crisi sociale ed economica, e il suo avviato percorso di integrazione in Italia, dove svolge il lavoro di operaio saldatore.
4. Tutti i motivi sono inammissibili.
4.1. Il primo e il secondo si risolvono in assunti generici e meramente assertivi: il ricorrente, che non ha neppure riprodotto nei motivi il verbale delle dichiarazioni rese alla C.T., né lo ha allegato al ricorso o indicato dove esso sia rintracciabile all’interno della produzione di parte o del fascicolo d’ufficio, omette totalmente di considerare che il tribunale ha ampiamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la vicenda da lui narrata, con valutazione che, integrando un apprezzamento di fatto, avrebbe potuto essere censurata nella presente sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (fra molte, Cass. n. 3340 del 05/02/2019).
4.2. Il terzo, anziché denunciare un vizio di omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), lamenta l’erroneità di una valutazione, in ordine alla pericolosità interna della *****, che il tribunale non ha compiuto.
4.3 Il quarto, a fronte dell’accertamento contenuto nel decreto, dell’assenza di specifiche situazioni di vulnerabilità del ricorrente (all’infuori di quelle ritenute non credibili) non specifica, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se, quando e in qual modo siano stati allegati i fatti, decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, che il giudice avrebbe omesso di esaminare. Ciò a prescindere dal rilievo che la dedotta, raggiunta integrazione sociale di D. potrà giustificare la presentazione di una nuova domanda.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021