LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21207/2020 proposto da:
I.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. Angelo Russo, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappres. e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1019/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
I.B., cittadino della *****, ha proposto appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, rilevando che: dalle dichiarazioni dell’istante non erano emersi episodi di persecuzione e neppure una situazione di vita ai limiti della sopravvivenza, atteso che il ricorrente aveva un lavoro in *****; le stesse dichiarazioni, relative a fatti di violenza subite in Italia da parte di una banda di connazionali, erano contraddittorie ed inverosimili, sopratutto con riguardo alla denuncia che l’istante avrebbe presentato; la diagnosi prodotta era relativa a perforazione di membrana timpanica, senza segni compatibili con percosse da bastone; ai fini del permesso umanitario, non era stata dimostrata l’integrazione in Italia, né una situazione di vulnerabilità derivante da stato di salute precario, Con sentenza del 15.4.2020, la Corte d’appello ha rigettato il gravame, confermando la motivazione del Tribunale, osservando che: era generico e non credibile il racconto del ricorrente circa le violenze che avrebbe sofferto da parte di cittadini ***** appartenenti ad un’organizzazione criminale operante sul territorio italiano; che la denuncia cui il ricorrente ha fatto riferimento circa le suddette violenze non era stata prodotta in appello (unitamente al fascicolo di primo grado); dalle fonti esaminate, risalenti al 2018, non si desumeva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nel paese di provenienza dell’istante; non ricorrevano i presupposti del permesso umanitario, in mancanza di prove di indici personali di vulnerabilità e dell’inserimento sociale, non dimostrabile attraverso attività di volontariato, sicché non era possibile la comparazione tra la situazione attuale e quella in cui l’istante verserebbe in caso di rimpatrio.
I.B. ricorre in cassazione con due motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO
CHE:
Il primo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto contraddittorie le dichiarazioni del ricorrente sulla denuncia presentata, omettendo comunque di espletare l’onere di cooperazione istruttoria sulla situazione interna del paese di provenienza in ordine alle violenze e ai conflitti armati.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, per aver la Corte territoriale escluso la protezione umanitaria senza effettuare la comparazione tra la situazione attuale e quella in cui l’istante verserebbe in caso di rimpatrio, e non tenendo conto degli indici di vulnerabilità derivanti dalla giovane età del ricorrente all’epoca del viaggio (17 anni), dall’abbandono dei suoi familiari, dalle gravi problematiche sociosanitarie interne al paese di origine (instabilità politico-sociale; povertà diffusa; bassa scolarizzazione; emergenza sanitaria da covid 19).
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti circa la valutazione di inattendibilità del racconto del ricorrente, considerando in particolare la mancata produzione del fascicolo di primo grado e della denuncia.
Il secondo motivo è inammissibile, avendo la Corte d’appello escluso, ai fini della protezione umanitaria, l’avvenuta integrazione del ricorrente nel territorio italiano, avendo quest’ultimo svolto solo attività di volontariato, mentre è irrilevante il riferimento alle problematiche socio-sanitarie del paese di provenienza, nella misura in cui non sono allegati fatti specifici, espressivi di una situazione individuale di vulnerabilità.
Nulla per le spese, considerato il mancato deposito del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021