LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13539/2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in Roma Via L.v. Bertarelli, 29 presso lo studio dell’avvocato D’amato Ornella, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ammendolia Vincenzo;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Crotone Sez Reggio Calabria, Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
Nonché contro Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 686/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 11/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
Considerato che:
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza nr 686/2018 rigettava l’appello proposto da S.A. avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale con cui erano state rigettate le domande dirette ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria.
Il Giudice di appello rilevava che il vaglio di attendibilità doveva ritenersi esaurito nel senso che le dichiarazioni rese dal richiedente dovevano considerarsi attendibili ravvisando al riguardo la formazione di un giudicato interno. Osservava tuttavia per quanto riguarda il riferimento all’appellativo Dogar che individua una comunità presente nel *****, in ***** ed in ***** costituita da nomadi di bestiame poi divenuti proprietari terrieri che nel distretto di provenienza del richiedente non vi erano elementi per affermare, allo stato, la presenza di questa etnia e della loro collocazione sociale né all’esistenza di fenomeni di diffusa criminalità.
Sottolineava che il riferimento alla famiglia dei *****, quale struttura pervasiva dei legittimi poteri statuali e lesiva dei diritti inviolabili delle persone in ***** e dintorni appariva in contrasto con quanto sopra affermato sebbene apparisse verosimile che tra uomini appartenenti a tale etnia si fosse costituita una qualche forma di associazione per delinquere qualificata del tipo di quella narrata dal richiedente.
Rilevava comunque che l’appellante nel fare riferimento alla condizione di sostanziale suo asservimento della consorteria criminale non aveva formulato allegazioni individualizzanti idonee a farne verificare l’effettiva sussistenza ed operatività e, segnatamente attualità nel distretto territoriale della sua originaria residenza sicché i pericoli temuti per la propria incolumità difettano di concretezza.
Osservava per quello che attiene alla protezione umanitaria che l’impugnazione non aveva offerto elementi idonei a consentire il superiore giudizio di valutazione comparativa ed adeguatamente illustrato dati ulteriori onde consentire l’esercizio dei doveri di cooperazione istruttoria officiosa.
Rilevava che il periodo di soggiorno in Libia non poteva essere valutato positivamente per la sua brevità e per” la sua riferita connotazione in quanto priva di riferimenti a condizioni di particolare disagio o sofferenza”.
Ritenuto che:
Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..
Il Ministero si è costituito solo formalmente.
Si lamenta che la Corte di merito pur avendo rilevato la formazione del giudicato interno in merito alla credibilità del richiedente ha invero affermato che i pericoli temuti e riferiti dall’appellante circa la compromissione dei diritti fondamentali di cui lo stesso si doleva non potevano essere verificati nella loro concretezza ed effettività.
Si sostiene che in tal modo il giudice del gravame sarebbe entrato nel merito dell’attendibilità dei fatti dedotti in relazione ai quali aveva poco prima osservato il formarsi del giudicato interno.
Si rileva che il giudice di appello in tal modo sarebbe andato oltre il devoluto in violazione dell’art. 342 c.p.c. e non avrebbe potuto disconoscere il diritto alla protezione sussidiaria e quella umanitaria sulla scorta della motivazione offerta.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale, pur ritenendo superato in senso positivo il vaglio di attendibilità ha tuttavia escluso, aderendo alla valutazione espressa sul punto dal Tribunale, che non erano state segnalate elementi meritevoli di apprezzamento in ordine alla concessione dello status di rifugiato evidenziando che il pericolo di atti persecutori o ritorsivi esternati non riguardavano la sua condizione etnica, l’appartenenza religiosa, il sesso o l’orientamento sessuale. Con riguardo alla protezione sussidiaria ha sottolineato che stante l’assenza di atti di denuncia non si poteva ritenere che il richiedente fosse privo in concreto di strumenti di difesa.
Infine relativamente alla protezione umanitaria ha osservato che, quantunque nel ***** si fossero verificati atti di terrorismo nessuna situazione particolare era stata segnalata per quanto attiene al luogo di provenienza del richiedente. A tali considerazioni il giudice di appello ha poi aggiunto che nel distretto di provenienza del richiedente non era segnalata la presenza di significativi gruppi di etnia ***** né l’esistenza di fenomeni di criminalità diffusa o di compromissioni dei diritti e delle libertà fondamentali.
Ha osservato che al di là della costituzione di una qualche forma di associazione per delinquere del tipo di quella narrata dal richiedente, l’appellante, nel fare riferimento ad una condizione di sostanziane suo asservimento quantomeno potenziale alla consorteria criminale da lui indicata, non aveva formulato allegazioni individualizzanti idonee a verificare l’effettiva sussistenza ed operatività nel distretto territoriale della sua originaria provenienza.
Per le ipotesi di protezione sussidiaria ed individualizzanti, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) è necessaria l’allegazione da parte del richiedente, che abbia reso un racconto ritenuto credibile, di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio e solo all’esito di una siffatta puntuale allegazione là dove il richiedente lamenti altresì la mancata protezione da parte delle Autorità statali dalle violenze da lui subite, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad effettuare indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata. La corte ha escluso con un giudizio che non si espone a sindacato di questa Corte che il richiedente abbia reso un racconto legittimante il riconoscimento della misura.
Con riguardo al riconoscimento di un permesso per ragioni umanitarie la deduzione formulata al riguardo è inammissibile perché il ricorrente non allega l’esistenza di una condizione di vulnerabilità dedotta in fase di merito e non valutata dalla corte di appello che sul punto ha espressamente escluso l’esistenza dei presupposti che giustificano la misura invocata per l’assenza di elementi relativi alla posizione attuale del richiedente e per il difetto di specificità dell’impugnazione (Cass. 13573 del 02/07/2020).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021