Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29455 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14990/2020 proposto da:

O.F.E., nato a ***** (*****, *****) rappresentato e difeso dall’avv. Davide Bosio, del Foro di Torino, indirizzo PEC davidebosio.pec.ordineavvocatitorino.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 117/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di avere lasciato il suo paese per evitare la forzata sterilizzazione conseguente ad un incarico di collaboratore del capo villaggio.

La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 291 c.p.c., poiché il ricorrente ha eseguito la rinnovazione della notificazione dell’atto d’appello, disposta dalla Corte, con ordinanza del 23 novembre 2018, oltre i termini dati.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente affidandosi a tre motivi.

L’Avvocatura di Stato, non costituita nei termini, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 291 c.p.c. deducendo che l’atto di citazione introduttivo del giudizio d’appello è stato notificato ad un indirizzo errato, ma rispettando i termini. La Corte ha quindi fissato una nuova udienza al fine di effettuare una nuova notifica con un termine che non è stato rispettato per un solo giorno.

Secondo il ricorrente l’art. 291 c.p.c. consente la cancellazione della causa dal ruolo solo quando la notifica non è assolutamente eseguita o non è esistente e non quando la stessa è effettuata con un giorno di ritardo.

Con il secondo e terzo motivo del ricorso la parte deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria, deducendo la sussistenza di un rischio individuale (la sterilizzazione forzata) nonché di un rischio derivante da violenza indiscriminata dovuta alla condizione di instabilità politica della *****.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

1.2.- E’ pacifico infatti che la parte abbia rinnovato la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello dopo la scadenza del termine fissato dalla Corte.

Il termine della rinnovazione ex art. 291 c.p.c. è perentorio per espressa previsione di legge e la sua inosservanza determina la improcedibilità del giudizio (Cass. 17/07/2019 n. 19218; Cass. 20/05/2020, n. 9307).

La circostanza che il ritardo sia di un giorno soltanto è irrilevante, data la perentorietà del termine.

Respinto il primo motivo di ricorso, gli altri restano assorbiti. Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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