LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18713/2020 proposto da:
O.O., nato in ***** (*****) il *****
elettivamente domiciliato in Torino via Valdieri 8 presso lo studio dell’avv. Monica Grosso, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1732/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di avere lasciato il suo paese perché additato pubblicamente come omosessuale ed esposto alle conseguenze negative, sociali e giuridiche, di tale fama.
La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda.
La Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, ha dichiarato inammissibile l’appello perché proposto con citazione, notificata tempestivamente, ma iscritta a ruolo oltre il termine previsto per la impugnazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente affidandosi a un motivo. L’Avvocatura di Stato non costituita nei termini ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 3,10 e 111 Cost., degli artt. 702 quater e 325 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2011, art. 19 nonché violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.
Espone che l’ordinanza di rigetto del Tribunale è stata comunicata in data 13 febbraio 2019, mentre l’appello è stato proposto con citazione notificata il 15 marzo 2019, iscritta a ruolo il 24 marzo 2019. La parte lamenta che la tardività dell’appello è stata dichiarata in applicazione dei principi affermati nella sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 28575/2018, depositata l’8 novembre 2018, senza tenere conto che detta sentenza ha operato un overruling in materia, ritenendo che l’appello debba proporsi con ricorso e non con citazione. Deduce di avere proposto l’appello con citazione facendo affidamento sul precedente orientamento giurisprudenziale e che la notifica della citazione è avvenuta nei termini; rileva che la sentenza a sezioni unite è stata depositata l’8 novembre 2018 mentre l’appello è del 15 marzo 2019 e quindi l’arco di tempo tra la sentenza e la proposizione del gravame è pari a pochi mesi “periodo che non è stato sufficiente per consolidare la pubblicità del mutato indirizzo giurisprudenziale”. Deduce che così come le leggi sono soggette un termine di vacatio per consentire alla collettività di apprenderne l’esistenza, analoga fattispecie dovrebbe essere presa in considerazione per l’overruling processuale.
Il motivo è infondato.
Le sezioni unite della Corte con la sentenza n. 28575/2018 depositata l’8 novembre 2018, hanno risolto un contrasto sulla interpretazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 affermando che: “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27tanto l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto quello contro la decisione di accoglimento dovevano essere introdotti con ricorso e non con citazione, atteso che l’introduzione del riferimento al “deposito del ricorso” implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell’appello, così derogando rispetto a quella individuabile anteriormente nella citazione”. Questa decisione ha importanti effetti sulla tempestività dei gravami proposti con citazione, poiché essi possono ritenersi tempestivi solo se la citazione è stata depositata nei termini di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza impugnata. La pendenza della lite, nei procedimenti che devono iniziarsi con ricorso, infatti, è data dal deposito del ricorso in cancelleria e non dalla notifica alla parte; un appello proposto con citazione può considerarsi validamente proposto ove ne abbia i requisiti di forma e sostanza, purché abbia anche il requisito della tempestività e cioè sia stato iscritto a ruolo nei termini per impugnare.
Applicando questi principi la Corte d’appello ha ritenuto l’appello intempestivo poiché sebbene notificato tempestivamente, è stato iscritto a ruolo dopo la scadenza del termine per impugnare.
La parte se ne duole, rilevando che la Corte con la sentenza sopra citata ha operato un overruling, e deduce di avere fatto affidamento sulla precedente giurisprudenza, secondo la quale l’appello andava proposto con citazione.
Si deve però osservare che, se è vero che l’affermazione di questo principio costituisce overruling, come si precisa nella sentenza, la conseguenza è dalle stesse sezioni unite chiaramente indicata e cioè “che, qualora in detti ricorsi si postulasse che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la forma dell’appello dovesse essere la citazione e non il ricorso e lo avesse fatto in una situazioni nella quale la citazione non risultava depositata nel termine per la proposizione dell’appello, il ricorso non dovrà essere accolto sulla base dell’applicazione del principio di diritto qui affermato e di quello per cui la forma della citazione risulta idonea se essa sia stata depositata entro il termine nel quale doveva depositati il ricorso”.
E’ principio consolidato in tema di overruling, che qualora esso si connoti del carattere dell’imprevedibilità per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso, si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che – in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito – deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (Cass. Civ., sez. un., 11/07/2011, n. 15144). L’affidamento deve però essere incolpevole e cioè non protrarsi oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto.
La incolpevole ignoranza del mutamento imprevedibile e repentino di indirizzo giurisprudenziale potrebbe quindi avere rilievo qualora la proposizione dell’appello fosse avvenuta in data antecedente o coeva alla pubblicazione della sentenza, ovvero anche -secondo le concrete circostanze- a brevissima distanza tale da non consentire una effettiva conoscibilità del nuovo principio; ma in questo caso l’appello è stato proposto dopo quattro mesi dalla pubblicazione della sentenza, lasso di tempo più che congruo a consentire al difensore di prendere contezza del nuovo orientamento.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021