Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29457 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20958/2020 proposto da:

A.K., nato a ***** (*****) il ***** elettivamente domiciliato in Roma via Lima 20 presso lo studio dell’avv. Vincenzo Iacovino del Foro di Campobasso che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2020 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 10/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di essere fuggito dal suo paese perché, dopo aver avuto una relazione con un uomo, dal quale ha avuto denaro aprendo così una attività commerciale, alcune persone omossessuali di sua conoscenza, una volta arrestati, lo avrebbero denunciato come omosessuale.

La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Campobasso, che ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Campobasso, adita dal richiedente, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non sussistenti i presupposti della invocata protezione, in assenza di rischio individuale o di rischio di danno grave da violenza indiscriminata. La Corte osserva che la narrazione dei fatti appare connotata da plurime e rilevanti contraddizioni interne, specificamente indicate e da inverosimiglianza; che il richiedente ha fornito in un primo momento una versione dei fatti diversa, in cui le ragioni della fuga sono ricondotte a contrasti di ordine religioso con il padre; che le stesse spiegazioni sul perché abbia reso versioni diverse sono state plurime e contraddittorie. La Corte di merito ha quindi escluso il rischio persecutorio ed escluso altresì, ai fini della protezione sussidiaria, il rischio di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 alla luce di informazioni tratte dal Report di Amnesty International 2017/2018, dal Report EASO 2017 e dalle pubblicazioni del Dipartimento di Stato degli USA. Infine, sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, applicando la disciplina previgente alle modifiche operate dal D.L. n. 113 del 2018, ha osservato che il richiedente non ha dedotto alcuna specifica condizione di vulnerabilità.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7 in uno all’art. 10 Cost., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 14, nonché D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nonché l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La parte deduce che ha errato la Corte a non riconoscergli la protezione internazionale in ragione dello stato di violenza generalizzata e violazione dei diritti umani esistente nel suo paese, nonché in ragione dei singoli episodi di violenza subiti dal ricorrente stesso, a causa della sua storia e della sua vulnerabilità, dovuta alla condizione di omosessuale di fede *****. Afferma che nel paese di origine sussiste un clima di guerra, terrorismo ed intimidazione religiosa, come dimostrano le informazioni tratte dal sito del Ministero degli interni (*****). La Corte non avrebbe indagato adeguatamente sulla condizione di omosessualità e non ha considerato la rilevanza della relazione psicologica in atti, né considerato la rilevanza della fede ***** perché noto che il paese è affetto da persecuzioni religiose. Infine sulla protezione umanitaria, rileva che il ricorrente ha sempre manifestato una fortissima volontà di integrazione ed è stato assunto da una società.

Il motivo è infondato.

1.2.- Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità ove sia sorretta da una motivazione adeguata e comprensibile nel rispetto dei criteri di valutazione dati dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 (Cass., Sez. 1, n. 3340/2019; Cass. 7105/2021).

Secondo le regole poste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 il giudicante deve in primo luogo verificare l’attendibilità intrinseca del racconto, valutandone la coerenza interna e la completezza dei dettagli; una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione, alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune ed incongruenze, non deve procedere al controllo di credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione esclusivamente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente al richiedente. Invero, il difetto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero fa venire meno il dovere del giudice di esercitare i propri poteri istruttori ed approfondire la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, limitatamente all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b) (Cass., Sez. 1, n. 24575/2020; Cass., Sez. 1, n. 10286/2020; Cass., Sez. 6, n. 33096/2018; Cass., Sez. 6-1, n. 16925/2018). Di contro sulle dichiarazioni ritenute intrinsecamente veritiere il giudice deve operare un controllo di attendibilità estrinseca assumendo informazioni sul paese di origine, al fine di verificare non solo la veridicità del racconto ma anche il profilo di rischio, in assenza del quale non può riconoscersi la misura di protezione: ad esempio, professare una determinata religione può costituire un rischio in alcuni paesi, connotati da intolleranza religiosa ed essere invece un fatto neutro in un altro paese.

Il richiedente ha fornito due diverse versioni dei fatti deducendo dapprima la sua condizione di ***** esposto a persecuzione religiosa e successivamente quella di omosessuale (o meglio di persona che si è malvolentieri piegata a relazione omosessuale per denaro). La Corte li ha esaminati entrambi e ha ritenuto il racconto del richiedente, sul punto dell’omosessualità, non attendibile in ragione delle molteplici contraddizioni intrinseche rilevate, escludendo così qualsiasi rischio di persecuzione lindividuale o rischio di danno grave in ragione della dedotta (ma ritenuta non veritiera) condizione di omosessuale. Sulla riferita persecuzione religiosa sono state assunte informazioni provenienti da fonti attenibili (come il Report EASO), debitamente citate in sentenza, sul rispetto della libertà di culto nel paese di origine e sulla tolleranza religiosa; questa parte della vicenda narrata non ha pertanto superato il controllo di attendibilità estrinseca.

La Corte d’appello ha quindi correttamente eseguito la verifica sulle dichiarazioni del richiedente asilo secondo le regole poste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, escludendo l’attendibilità intrinseca del racconto sulla omosessualità e rilevando la non compatibilità del racconto sul conflitto religioso con le informazioni sul paese di origine. Le argomentazioni rese sul punto dalla Corte non sono state specificamente censurate con il motivo di ricorso ove la parte si limita a ribadire apoditticamente che egli versa in una condizione di vulnerabilità in ragione della sua omosessualità e della sua fede *****, e sul punto delle asserite persecuzioni religiose non specifica in ricorso quali sarebbero le fonti eventualmente diverse e contrastanti rispetto a quelle utilizzate dalla Corte, limitandosi a citare alcune informazioni tratte dal sito “*****” che tuttavia sono pertinenti ad altra tipologia di rischio, e rivolte ai viaggiatori stranieri.

Da ritenersi quindi corretta la esclusione di una condizione di vulnerabilità individuale e la esposizione al rischio persecutorio o di danno grave ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

1.3.- Anche sul punto del rischio da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) la Corte ha operato una corretta valutazione, escludendo – in base alle informazioni assunte- la sussistenza di un conflitto armato generante violenza indiscriminata. La parte deduce di contro che nel suo paese d’origine sussistono violenze contro minoranze etniche e religiose nonché il rischio di attentati terroristici.

La nozione di violenza indiscriminata da conflitto armato proposta dal ricorrente tuttavia non collima affatto con quella rigorosa data dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakite’ C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte.

La determinazione del significato e della portata del concetto di conflitto armato va stabilita sulla base del significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia di protezione internazionale (Diakite’, cit. p.27) e quindi “senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Diakite’, cit. p.35).

Ai fini della protezione internazionale il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). La Corte Europea ha infatti precisato che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (Elgafaji, cit., p. 39). Con la conseguenza, a contrario, che se il riscontro individuale, come nel caso di specie, è del tutto assente, per beneficiare della protezione ex art. 14, lett. c) è richiesto l’accertamento di un grado molto elevato di violenza indiscriminata. La violenza indiscriminata derivante da conflitto, intesa in questi termini, è dunque cosa ben diversa dalle limitazione delle libertà individuali, dalle tensioni sociali ed economiche, dalla povertà, dalla diffusione della criminalità comune e dal rischio di attacchi terroristici.

1.3.- Quanto alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte ha reso un giudizio di fatto non censurabile in questa sede. Una volta escluso che le ragioni della fuga dal paese così come narrate dal ricorrente rappresentino una condizione di vulnerabilità, la Corte osserva che la richiesta è rimasta priva di una concreta allegazione, ritenendo non sufficiente a tal fine il mero percorso di integrazione lavorativa. Il ricorrente, nel ribadire apodidittica mente che sussiste una condizione di vulnerabilità, senza allegare elementi nuovi e diversi rispetto ai fatti ritenuti inattendibili dalla Corte, non specifica neppure in cosa consisterebbe il percorso di integrazione sociale se non con riferimento piuttosto generico alla assunzione da parte di una società come “addetto al taglio del bosco”, senza chiarire se si tratti di contratto a tempo determinato, stagionale o a tempo indeterminato.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 e art. 136, comma 2. Il ricorrente lamenta la revoca gratuito patrocinio e la mancata liquidazione dei compensi all’avvocato in relazione alla ritenuta manifesta infondatezza dell’appello.

Il motivo è inammissibile.

Il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l’opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 al presidente del Tribunale o della Corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale (Cass. Civ., sez. II, 03/01/2020, n. 17).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese il difetto di regolare costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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