LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26586/2020 proposto da:
E.H., nato in ***** il ***** elettivamente domiciliato in Reggio Emilia via Malta 7 presso lo studio dell’avv. Mario Di Frenna, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 02/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di essere fuggito dal paese di origine in seguito alla morte della fidanzata di un suo amico, al quale egli aveva prestato la casa, dove la ragazza è stata trovata morta; i familiari lo hanno ritenuto responsabile del fatto, ma tuttavia ha dichiarato di non sapere se erano state mosse accuse formali nei suoi confronti.
La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Catania, che ha rigettato la domanda.
La Corte d’appello di Catania, adita dal richiedente, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non credibile il racconto perché connotato da contraddizioni interne, incongruenze e genericità. In particolare la Corte osserva che il richiedente non riferisce le cause della morte della ragazza e se si tratti di morte naturale o omicidio; è rimasto incerto il suo ruolo nella vicenda, poiché dopo avere trasportato la ragazza in ospedale è fuggito senza chiarire la sua posizione pur avendo un testimone in suo favore; non sa riferire se vi è un processo in base al quale si possa ritenere che gli vada incontro a conseguenze ingiuste. La Corte ha poi escluso il rischio di danno grave da violenza indiscriminata D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), facendo riferimento ai dati aggiornati a cura del Ministero degli affari esteri, nonché al Report EASO 2018; ha escluso anche la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, osservando che pur applicandosi la normativa antecedente al decreto sicurezza, l’appellante non ha dedotto alcuna circostanza che possa far ritenere una situazione di vulnerabilità.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a un motivo. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 14 e 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nonché D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e la insufficiente omessa e contraddittoria motivazione su questioni controverse e decisive ai fini del giudizio.
La parte deduce di avere esposto la sua storia in modo semplice e chiaro e di aver fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla e quindi la Corte ha errato ritenere il racconto generico contraddittorio; lamenta inoltre che ai fini del rischio di danno grave da violenza indiscriminata la Corte non ha assunto informazioni precise, e cita una sentenza della Corte d’appello di Trieste la quale ha evidenziato che ***** è uno degli Stati più violenti del *****; sulla scorta di questi argomenti deduce che la Corte ha omesso o comunque reso una insufficiente motivazione. Sulla protezione umanitaria osserva che il giudice d’appello pur riconoscendo l’inserimento sociale del ricorrente ha erroneamente escluso qualsivoglia condizione di vulnerabilità personale, nonostante il lungo periodo da lui trascorso in Italia.
Il motivo è inammissibile.
Si tratta di una generica doglianza sul giudizio di inattendibilità, nonché sulla ricorrenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, che non evidenzia alcun errore procedimentale da parte della Corte, né delle effettive violazioni di legge.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità ove sia sorretta da una motivazione adeguata e comprensibile (Cass., Sez. 1, n. 3340/2019). Il giudice è tenuto a valutare innanzi tutto se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione, alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune ed incongruenze, non deve procedere al controllo di credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione esclusivamente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente al richiedente. Invero, il difetto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero fa venire meno il dovere del giudice di esercitare i propri poteri istruttori ed approfondire la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, limitatamente all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b) (Cass., Sez. 1, n. 24575/2020; Cass., Sez. 1, n. 10286/2020; Cass., Sez. 6, n. 33096/2018; Cass., Sez. 6-1, n. 16925/2018).
Nella specie la Corte ha rilevato che il racconto è connotato da estrema genericità e contraddizioni interne; ha pertanto adeguatamente illustrato le ragioni per la quali deve escludersi il rischio persecutorio o di danno grave individuale, attenendosi ai criteri di cui al citato art. 3, rendendo una valutazione di fatto che non è censurabile in questa sede.
Quanto al rischio di danno grave da violenza generalizzata, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), la Corte ha escluso che sussista una situazione di violenza indiscriminata da conflitto interno, sulla base di informazioni tratte da fonti di cui indica la data e la provenienza (report EASO 2018) e alle quali il ricorrente non contrappone altre informazioni, ma solo la citazione di giurisprudenza di merito, che tuttavia non costituisce una fonte di informazioni nei termini previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, bensì una valutazione. Peraltro il ricorrente, a fronte di una motivazione sulla nozione di violenza indiscriminata da conflitto armato resa dalla Corte di merito negli stessi termini rigorosi della giurisprudenza della CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakite’ C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019), utilizza termini vaghi, facendo riferimenti a scontri tra bande e conflitti interni non controllati dalle forze di polizia. Non è chiaro pertanto se il ricorrente intenda riferirsi effettivamente alla minaccia di danno grave derivante da violenza indiscriminata da conflitto di livello talmente elevato da mettere a rischio i civili per la sola presenza sul territorio, ovvero ad altri rischi, non rilevanti in difetto di riscontro individualizzante – qui assente – quali le contese politiche, le tensioni sociali ed economiche e la diffusione della criminalità comune.
Infine, sul punto della protezione umanitaria, la parte ricorrente si limita ad affermare apoditticamente che avrebbe errato il giudice ad escludere una condizione di vulnerabilità a fronte di una non meglio precisata a documentazione che dimostrerebbe l’inserimento sociale del ricorrente. Anche in questo caso manca una effettiva censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese il difetto di regolare costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021