LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26644/2020 proposto da:
O.A., nato a *****, ***** ***** il *****
elettivamente domiciliato in Messina via Placida 13 presso lo studio dell’avv. Carmelo Picciotto, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di essere fuggito dal suo paese temendo di essere ucciso dal padre, per ragioni connesse ad un incesto da lui compiuto con la sorella.
La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Catania, che ha rigettato la domanda.
La Corte d’appello di Catania, adita dal richiedente, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che l’appello riguarda solo il riconoscimento della protezione sussidiaria e la protezione umanitaria; la Corte, ritenuta non credibile la storia narrata, esclude la sussistenza, nel pase di origine, di un conflitto armato di intensità tale da generare una situazione di violenza indiscriminata secondo le informazioni tratte dal Report EASO 2017 e, quanto alla protezione umanitaria, osserva che non è stata evidenziata una condizione di vulnerabilità e che a tal fine non rileva il temporaneo soggiorno in Libia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a un motivo. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis e art. 8, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nonché l’omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 La parte deduce che nelle COI (country of origin information) citate dalla Corte d’appello si evidenzia come vi sia una elevata attività criminale intorno alle piattaforme petrolifere e che ciò comprova una situazione di grave violenza diffusa; ha errato pertanto la Corte ad escludere la situazione di conflitto armato interno che genera violenza indiscriminata.
Il motivo è infondato.
1.2- La nozione di violenza indiscriminata da conflitto armato, rilevante ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14. Lett. c), ha confini ben delimitati e quella proposta dal ricorrente, consistente nella situazione di violenza diffusa per i disordini operati da gruppi criminali, non collima affatto con quella rigorosa data dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakite’ C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte.
La determinazione del significato e della portata del concetto di conflitto armato va stabilita sulla base del significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia di protezione internazionale (Diakite’, cit. p.27) e quindi “senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Diakite’, cit. p.35).
Ai fini della protezione internazionale il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria.
Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). La Corte Europea ha infatti precisato che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (Elgafaji, cit., p. 39). Con la conseguenza, a contrario, che se il riscontro individuale, come nel caso di specie” è del tutto assente, per beneficiare della protezione ex art. 14, lett. c) è richiesto l’accertamento di un grado molto elevato di violenza indiscriminata. La violenza indiscriminata derivante da conflitto, intesa in questi termini, è dunque cosa ben diversa dalle tensioni sociali ed economiche, dalla diffusione della criminalità comune e dal rischio di attacchi terroristici. Le criticità esposte dal ricorrente possono avere rilievo ai fini della protezione internazionale ove pertinenti ad un rischio individuale specifico, che la parte deve allegare fornendo tutti gli elementi utili a circostanziare la domanda, posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età; all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020). Nel caso di specie il rischio individuale dedotto nei giudizi di merito è di natura del tutto diversa dal coinvolgimento nei conflitti legati alle attività delle piattaforme petrolifere ed è stato comunque escluso dai giudici di merito, ritenendo la storia narrata inattendibile, punto che non è stato censurato con il ricorso.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese il difetto di regolare costituzione della parte intimata.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021