LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28441/2020 proposto da:
D.M., nato il ***** a ***** (*****) elettivamente domiciliato in Cuneo viale Angeli 24 presso lo studio dell’avv. Michele Parola, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 996/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino della *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di essere fuggito dal paese di origine per paura di essere ucciso da un militare nei cui confronti aveva un credito insoluto, poiché il militare acquistava merci nel suo negozio; ha riferito che per questa ragione suo fratello è stato picchiato.
La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda.
La Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non credibile il racconto perché connotato da contraddizioni interne, incongruenze e genericità. La Corte osserva inoltre che il rischio, così come prospettato, è privo di concreta attualità e che il richiedente non ha ragionevolmente spiegato le ragioni per le quali non si è rivolto alle autorità. La Corte ha poi escluso il rischio di danno grave da violenza indiscriminata D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), facendo riferimento a informazioni tratte da un Report del 2019 del quale indica il collegamento ipertestuale; ha escluso anche la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, osservando che la documentazione offerta dal richiedente non è sufficiente al fine di dimostrare l’avvenuto radicamento in Italia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 lett. b), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
La parte deduce che la Corte non ha verificato realmente la situazione della ***** che è sull’orlo di una guerra civile a causa dell’approvazione di una riforma costituzionale che consentirebbe al presidente C. di concorrere per il terzo e quarto mandato; le informazioni assunte non tengono conto dello scenario successivo alle elezioni presidenziali del marzo 2020.
Il motivo è inammissibile.
Si tratta di una generica doglianza sul giudizio reso dalla Corte che ha adeguatamente argomento sulla insussistenza di un conflitto armato nella zona di provenienza, sulla base di informazioni di cui è stata indicata la data e la fonte, nonché sulla mancanza di un rischio individuale D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b), anche per la ritenuta inattendibilità della storia narrata e per non avere il ricorrente giustificato il mancato ricorso alle autorità.
Su quest’ultimo punto la parte non svolge specifica censura, sicché anche a prescindere dalla assunzione di informazioni sulla condizione del paese di origine, il rischio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b) deve escludersi, non essendovi un riscontro individualizzante; se la vicenda individuale narrata è stata ritenuta non credibile, o comunque non sono stati allegati, in concreto, elementi idonei a far ritenere che lo Stato non sarebbe in grado di proteggere il suo cittadino, non è necessario assumere informazioni sul quadro socio politico del paese di origine perché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo non convincente dal richiedente (Cass. n. 24575/2020; Cass. n. 10286/2020).
Quanto al rischio di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la sussistenza di un conflitto armato che genera violenza indiscriminata di livello tale da potersi prescindere dal riscontro individualizzante, è stato escluso dalla Corte sulla base di informazioni di cui è stata indicata la data e la fonte; a fronte di ciò il ricorrente si è limitato genericamente a osservare che manca un aggiornamento al periodo successivo al marzo 2020 perché il paese sarebbe sull’orlo di una guerra civile, senza però fare riferimento ad alcuna fonte che riscontri dette generiche affermazioni (Cass. n. 7105/2021).
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione ed erronea applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. La parte deduce che è stato sottovalutato il rischio di rimpatrio, in relazione sia al quadro di instabilità politica della *****, sia alla condizione di militare dell’agente persecutore, in un paese sottoposto a regime semidittatoriale, a fronte dell’intrapreso percorso di integrazione sociale in Italia.
Il motivo è inammissibile.
La parte per un verso ribadisce, apoditticamente, la affermazione di sussistenza di un rischio di danno grave individuale, già escluso dalla Corte con argomenti corretti e che non sono stati adeguatamente censurati; per altro verso sollecita una inammissibile revisione del giudizio di fatto sulla mancanza di radicamento nel tessuto socio economico italiano, che la Corte ha escluso esaminando i documenti allegati e concludendo nel senso che un contratto di lavoro trimestrale non è a tal fine sufficiente.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese il difetto di regolare costituzione della parte intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021