LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28785/2020 proposto da:
F.T., nato a ***** (*****) il ***** elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell’avv. Laura Barberio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maurizio Veglio;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza n. 205/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di avere lasciato il suo paese per ragioni economiche.
La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda.
La Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che l’appello è limitato al riconoscimento della protezione sussidiaria, deducendo la sussistenza del rischio di trattamento inumano e degradante da parte dei creditori per i debiti di viaggio non saldati, allegazione che tuttavia non trova riscontro nelle dichiarazioni rese personalmente dal richiedente, che non riferisce di minacce o violenze ma soltanto di essere partito per ragioni economiche. La Corte ha poi escluso il rischio di danno grave da violenza indiscriminata D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), facendo riferimento a informazioni tratte dal Report EASO 2018 e da altre fonti di cui indica la data e il collegamento ipertestuale. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. Il ricorrente deduce che la sentenza viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e che indebitamente è stata rivalutata la credibilità del racconto del ricorrente. Lamenta che in sede di redazione del ricorso di primo grado sono state esposte circostanze nuove e ulteriori rispetto alle dichiarazioni rese in sede amministrativa, e cioè che il richiedente ha contratto debiti teme di essere ucciso dai creditori in caso di rientro in patria. La difesa del richiedente aveva quindi rilevato l’esistenza di tipici indici del fenomeno del traffico dei migranti e della estorsione, comprovati da numerose fonti. Deduce che la Corte nel rivalutare la credibilità del richiedente ha violato i limiti del devoluto.
Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8. La parte deduce che il grave danno può provenire anche da soggetti privati e che la difesa ha trattato il rischio di essere sottoposto a tortura e minacce sulla base di informazioni pubblicamente disponibili; lamenta l’omessa istruttoria sul rischio e l’omessa istruttoria sulla possibilità del ricorrente di ottenere protezione dalle autorità *****.
Il motivo possono trattarsi congiuntamente e sono inammissibili non cogliendo la ratio decidendi della sentenza.
La Corte d’appello non ha rivalutato la credibilità del ricorrente, anzi al contrario le ha valorizzate evidenziando che la prospettazione difensiva (il timore dei creditori) non trova riscontro nel contenuto delle dichiarazioni rese personalmente dalla parte, la quale non ha riferito di violenze o minacce subite ma solo di avere lasciato il paese per ragioni economiche.
La circostanza che la difesa abbia impostato il ricorso sul traffico dei migranti e sul pericolo che corrono coloro che non onorano i debiti è stata quindi ritenuta una mera argomentazione astratta, senza pertinenza alla vicenda individuale così come narrata dalla parte, ritendendo del tutto ipotetico il rischio.
In difetto di allegazione effettiva di un profilo di rischio, non avendo la parte parlato né di minacce né di violenze né di creditori in atteggiamenti persecutori, ogni approfondimento su fenomeni che possono accadere nel pase di origine non è necessario perché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non solo provati, ma neppure riferiti dalla parte (Cass. n. 24575/2020; Cass. n. 10286/2020).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese il difetto di regolare costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis e dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021