LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19441/2020 proposto da:
S.I., elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora n. 42, presso lo studio dell’avv. S. Santilli, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 105/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da S.I., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere stato membro del partito ***** e che a seguito di violenti scontri con il partito politico avversario dell'*****, veniva ferito un parlamentare diell'***** e rimaneva ucciso un membro del partito oppositore. Il richiedente ha, inoltre, dichiarato di essere stato avvertito dallo zio che la polizia lo aveva cercato a casa e che pendevano a suo carico false accuse e che era anche stato emesso nei suoi confronti un mandato di arresto. Era quindi scappato all’estero e ha dichiarato di temere che se avesse fatto rientro nel suo paese sarebbe stato ucciso dalla polizia oppure arrestato e poi condannato a morte.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il richiedente non credibile, per le dichiarazioni a tratti contraddittorie e a volte non plausibili e perché la documentazione prodotta (fotocopia tessera del partito, fotocopia della carta d’identità e copia delle dichiarazioni del difensore del richiedente attestante le denunce a suo carico) era priva dell’attestazione di genuinità rilasciata dalla competente ambasciata. La Corte d’appello non riconosceva, quindi, nessuna delle protezioni richieste, rilevando l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata (alla luce delle fonti) e l’assenza di profili di violazione di diritti fondamentali.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, degli artt. 2 e 3 CEDU, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte d’appello compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione personale del ricorrente da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il tribunale aveva erroneamente escluso che nel paese di origine vi fosse una situazione d’instabilità tale da comportare minaccia grave alla vita e alla persona del richiedente; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,10 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché per motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità.
Il primo motivo è inammissibile, perché censura il merito della valutazione di non credibilità, che è un giudizio discrezionale (anche se non arbitrario) nella specie, congruamente motivato e sulla cui base non sussiste alcun obbligo di cooperazione istruttoria.
Il secondo motivo è inammissibile, perché solleva censure di merito sull’accertamento espresso dalla Corte d’appello, alla luce delle fonti consultate, in merito alla situazione generale del paese di provenienza del ricorrente, accertamento non condiviso dal ricorrente che mira ad un nuovo giudizio in merito.
Il terzo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha espresso il giudizio comparativo rispetto alla richiesta di protezione umanitaria, valutando anche l’impiego del ricorrente a tempo indeterminato come lavapiatti, tuttavia, la predetta Corte l’ha ritenuto un elemento, in sé, non sufficiente alla luce dell’assenza di patologie documentate (anche se il ricorrente ha dichiarato di essere sordo e con difficoltà deambulatorie) e al fatto che i genitori e i figli sono tutti tutt’ora viventi in *****, dove il ricorrente svolgeva il lavoro di allevatore di galline.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021