LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25398/2020 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Cunfida 16 presso lo studio dell’avvocato Visentin Maria, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Monza E Brianza, Ministero Dell’interno, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato 17/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da A.S. cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di avere lasciato la ***** a causa dei problemi incontrati per il proprio orientamento sessuale. In particolare, era stato scoperto nella sua abitazione mentre era a letto con il compagno anche se era riuscito a scappare prima dalla zia e poi da un amico, prima di lasciare definitivamente il proprio paese. Il compagno era morto in cella, anche se la famiglia di quest’ultimo era convinta che fosse morto durante il compimento di riti magici.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile, in ciò, condividendo il giudizio della Commissione per l’assenza di circostanze del caso, in particolare, sulla eventuale difficoltà del ricorrente a vivere la sua relazione omosessuale nel contesto omofobo di riferimento. Il tribunale non riconosceva, quindi, nessuna delle protezioni richieste, rilevando l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata (alla luce delle fonti) e l’assenza di profili di violazione di diritti fondamentali.
Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) convertito nella L. n. 46 del 2017, del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,19, 19 bis del D.Lgs. n. 116 del 2017, dell’art. 158 c.p.c. e dell’art. 25 Cost., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il collegio giudicante prima di assumere la decisione aveva subdelegato al Got l’audizione del richiedente e l’espletamento di tutta l’attività istruttoria prima della decisione, in violazione del principio di pre-costituzione del giudice e del principio di immediatezza; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) convertito nella L. n. 46 del 2017, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il collegio giudicante non aveva proceduto all’audizione dell’interessato prevista per legge; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base al diritto vivente di questa S.C. (Cass. sez. un. 27310/08), del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e della dir. 2004/83/CE, nonché per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in ambedue i casi rilevante, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il tribunale aveva utilizzato fonti d’informazione non aggiornate senza utilizzare i propri poteri officiosi, per dirimere le lacune della narrazione; (iv) sotto un quarto profilo, per il vizio di omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente davanti alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (vi) sotto un sesto profilo, per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; (vii) sotto un settimo profilo (rubricato con il numero uno, v. p. 24 del ricorso), per violazione del principio di non refoulement, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; (viii) sotto un ottavo profilo (rubricato con il numero due, v. p. 25 del ricorso), avente la rubrica parzialmente identica agli ultimi due motivi, oltre che per omessa applicazione dell’art. 10 Cost., omesso esame delle fonti informative e delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria oltre che per omessa comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono infondati, in quanto secondo l’insegnamento di questa Corte, “Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta” (Cass. n. 5425/21).
Nella specie, all’audizione ha provveduto il Got con delega pienamente legittima.
Il terzo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi del giudizio di non credibilità, sulla cui base il tribunale non era tenuto ad alcun approfondimento istruttorio (Cass. n. 16925/18).
Il quarto motivo è inammissibile, perché contesta la valutazione discrezionale delle dichiarazioni del richiedente, non consentita trattandosi di valutazioni istruttorie che spettano in via esclusiva al giudice del merito (Cass. n. 25608/13).
Il quinto motivo è inammissibile, perché contesta, in termini di mero dissenso, l’accertamento di fatto del tribunale, condotto sulla base delle fonti informative consultate, in merito alla situazione generale del paese di provenienza del ricorrente, che quest’ultimo non condivide, chiedendo, alla fine, un nuovo giudizio.
Il sesto, settimo e ottavo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono infondati, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021