Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29468 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19692/2020 proposto da:

A.A., avv. Silvano Zanchini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1529/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

Che:

A.A., cittadino del *****, ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

il ricorso è privo della esposizione sommaria dei fatti di causa, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3, non desumibile indirettamente dall’esame dei motivi che, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, non possono ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (cfr. Cass. 24432 del 2020);

il ricorso è inammissibile;

non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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