LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22557/2020 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via della Giuliana, 32 presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2190/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
Che:
A.A., cittadino *****, ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (riferiva di avere lasciato il suo paese per il timore essere ucciso dal datore di lavoro che aveva denunciato per possesso di sostanze esplosive);
i motivi sono inammissibili: il primo motivo, che lamenta il mancato supporto probatorio, è del tutto generico, non appuntandosi su alcuna specifica statuizione della sentenza impugnata; il secondo, riguardante la protezione sussidiaria, non coglie né censura la ratio decidendi, concernente la non credibilità della narrazione e, comunque, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni della insussistenza di rischi di danno grave in caso di rimpatrio, anche escludendo la violenza indiscriminata nel paese; il terzo motivo (numerato erroneamente in ricorso come quinto) è strumentale a una impropria rivisitazione dei fatti di causa, ai fini di una diversa decisione sulla domanda di protezione umanitaria;
il ricorso è inammissibile;
non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021