Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29471 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 22702/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.

– Ricorrente principale –

nonché

Riscossione Sicilia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Mirmina elettivamente domiciliata in Roma, via G. Puccini, n. 10, presso lo studio dell’avv. Mario Ferri;

– controricorrente ricorrente incidentale –

Contro

V.S.;

– intimato –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale di Palermo, Sez. staccata di Siracusa, n. 640/16/14 depositata il 25/02/14;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 13/01/2021.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria della Sicilia n. 640/16/14 depositata il 25 febbraio 2014.

La vicenda trae origine dalla notifica al contribuente V.S. dell’intimazione di pagamento n. ***** con cui veniva richiesto di corrispondere Euro 73.988,13, già oggetto della cartella di pagamento n. *****, notificatagli il 28.09.2000, riguardante tributi dovuti per omesso versamento delle ritenute alla fonte per gli anni dal 1988 al 1992. Il contribuente impugnava l’intimazione e la CTP di Siracusa, con la sentenza n. 35/2013, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto la pretesa erariale era già stata oggetto della sentenza (relativa alla citata “cartella”) della stessa commissione provinciale, n. 80/2004, passata in giudicato, sfavorevole al V., per essere divenuti definitivi gli originari avvisi di accertamento.

La parte impugnava la sentenza n. 35 del 2013 (relativa all’intimazione) e la CTR Sicilia – sezione di Siracusa accoglieva il gravame.

Il ricorso dell’Ufficio è basato su quattro motivi.

Con controricorso-ricorso successivo si è costituita la società Riscossione Sicilia s.p.a deducendo due motivi.

Non si è costituito il contribuente V.S..

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione dell’art. 2909 c.c..

Con il secondo lamenta la mancata riunione dei procedimenti conclusi con le sentenze della CTR Sicilia sezione di Siracusa, n. 639-16-14 e n. 640-16-14. Con il terzo deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. Con il quarto eccepisce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non aver la CTR motivato sulle deduzioni dell’Ufficio in merito alla esistenza di un valido condono.

Con il ricorso successivo, avente natura di ricorso incidentale, l’Agente della Riscossione ha chiesto a sua volta la cassazione della sentenza impugnata deducendo due motivi, l’uno per violazione dell’art. 2909 c.c., l’altro per violazione della L. n. 29 del 2002, art. 9, comma 17.

Tanto premesso, giova precisare che la sentenza n. 639/14, che l’Ufficio richiama a conferma della sua tesi, aveva riguardato gli anni d’imposta 1988 e 1989, nel senso che era stata rigettata l’istanza di definizione agevolata, per quei due anni, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12.

Detta sentenza non afferiva, quindi, agli anni oggetto del condono ai sensi della legge medesima, ex art. 9, comma 17, cioè gli anni 1990,91 e 92, ai quali si riferisce il presente ricorso. Su questi ultimi anni si e’, infatti, pronunciata la sentenza n. 640/14, qui impugnata.

l’Ufficio censura tale ultima pronuncia per non aver confermato la sentenza n. 35 del 2012, della Commissione provinciale di Siracusa e per non aver ritenuto, anch’essa, inammissibile l’opposizione all’intimazione di pagamento, avanzata del contribuente, malgrado il (e per effetto del) giudicato formatosi sulla sentenza n. 80/2004, avente ad oggetto la cartella di pagamento.

Ora, la successione temporale indicata nella sentenza, qui impugnata dai soggetti ricorrenti, evidenzia che, sopravvenuta la L. n. 289 del 27 dicembre 2002,11 contribuente, intendendo avvalersene, in data 16.05.2003, aveva corrisposto quanto dovuto per beneficiare della definizione agevolata, ai sensi della legge medesima, art. 9, comma 17. Versando, ben prima dello spirare del termine allora fissato del 16 aprile 2004, il 10% di quanto dovuto a titolo di capitale. Sottolineava la CTR in esame che la citata legge non poneva alcuna esclusione dal condono né degli accertamenti che delle cartelle esattoriali (pur se) divenute definitive, per cui non avrebbe alcuna rilevanza impeditiva, alla fruizione del beneficio, la sentenza n. 80/2004, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento. Sentenza dalla quale l’Ufficio e la società ricorrenti fanno discendere l’inammissibilità anche del ricorso avverso l’intimazione.

La tesi del giudice regionale è da ritersi fondata in un’ottica di interpretazione della norma condonistica estensiva e costituzionalmente orientata.

Infatti, il testo della disposizione non pone alcuna preclusione, né preclusioni sono state poste dalle disposizioni successive di riapertura del termine per fruire del condono. E’ il caso del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 17 del 2007. Lo stesso scarto temporale tra gli eventi calamitosi dovuti al sisma del dicembre 1990 e la data per la riapertura del termine per accedere alla definizione automatica, sino al 31 dicembre 2007, cioè a molti anni dall’evento, e ancora una volta senza preclusioni, inducono a ritenere che il legislatore facesse riferimento anche ad atti impositivi divenuti frattanto definitivi per mancata opposizione o per giudicato. E’ palese l’intendimento di ampliare la platea dei beneficiari dettato da un chiaro intento sociale di mitigazione degli effetti del sisma. Il beneficio in esame non è del resto mosso da esigenze di finanza pubblica, ma da istanze solidaristiche e di stimolo alla ripresa economica di un territorio in difficoltà.

Rafforza tale visione la possibilità, pacificamente ammessa da consolidata giurisprudenza di questa Corte, di chiedere il rimborso dei versamenti già effettuati per gli anni impredicati, consentendo di riaprire rapporti già definiti. Peraltro, la sentenza n. 80/2004 è stata depositata il 23/6/2004, quando cioè il contribuente aveva già versato (in data 16.05.2003) il 10% del dovuto, così perfezionando la definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, ben prima che la sentenza n. 80 del 2004 divenisse definitiva, per mancata impugnativa della decisione.

Ne’ risulta che alcuna pronuncia abbia affermato che la procedura di definizione agevolata, ai sensi delle legge citata, ex art. 9, comma 17, della quale il Valente si era avvalso, non fosse conforme a norma. Infatti, la decisione richiamata dall’Amministrazione, e cioè la sentenza n. 639/2014 della CTR Sicilia-sezione di Siracusa, relativa agli anni 1988-89, sfavorevole al contribuente, laddove richiama la “conclamata inefficacia della sanatoria…. per essere insufficiente il solo pagamento della prima rata”, implicante perdita del beneficio, fa riferimento alla procedura prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 e non già a quella di cui alla legge medesima, art. 9, comma 17.

Pertanto, ritiene il collegio che il contribuente, in base alla disposizione di favore, della quale si è avvalso, nel termine previsto e con il versamento del dovuto, perfezionando la procedura anteriormente al deposito della sentenza n. 80 del 2004, non fosse più debitore della pretesa erariale, richiamata negli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta interessati dal beneficio.

Il ricorso principale dell’Agenzia va perciò rigettato per essere infondati il primo e il terzo motivo di ricorso, non ravvisandosi violazione né dell’art. 2909 c.c.né dell’art. 9 comma 17, assorbiti il secondo e il quarto. Va rigettato, altresì, per le stesse ragioni, il ricorso incidentale della società Riscossione Sicilia s.p.a. Nulla è da definire sulle spese non essendosi costituito l’intimato, V.S..

Non ricorrono le condizioni per il versamento del c.d. doppio contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, in base al principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le pubbliche amministrazioni non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo (e il doppio contributo ha natura tributaria), per le evidenti ragioni che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso, con la conseguenza che l’obbligazione non sorge (Cass. n. 9938/2014).

Doppio contributo invece dovuto dalla società Riscossione Sicilia s.p.a..

PQM

Rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e il ricorso incidentale della società Riscossione Sicilia s.p.a. Nulla sulle spese.

Dà atto che ricorrono i presupposti, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, per il versamento, da parte della società Riscossione Sicilia s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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