LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 18621/2014 proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.
– Ricorrente principale –
contro
B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Guidetti e dalli avv. prof. Gianfrancesco Vecchio, elettivamente domiciliato in Roma, viale B. Buozzi n. 49, presso lo studio dell’avv. A.
Riccioni.
– controricorrente –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 10/5/14 depositata il 9/01/14.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 25/02/2021.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 10/05/14 depositata il 9 gennaio 2014.
La vicenda trae origine dalla notifica, al contribuente B.G., dell’avviso di accertamento ***** di maggior reddito per l’anno d’imposta 2005, in esito alla verifica di tre conti correnti a lui intesti.
Il B. opponeva l’atto impositivo con esito favorevole nei gradi di merito. L’Ufficio ha impugnato la decisione d’appello basando il ricorso due motivi. Ha resistito il contribuente con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, l’Ufficio censura violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
In particolare, evidenzia che la CTR aveva ritenuto provata la natura non reddituale della movimentazione bancaria posta in essere dal contribuente dal fatto che le singole operazioni trovassero riscontro nel libro giornale della società H.T.L. s.r.l. di cui il B. era amministratore e nel quale le operazioni erano indicate con la dicitura “cassetta di sicurezza”.
La motivazione del giudice regionale non appare conforme alla consolidata interpretazione di questa Corte dell’art. 32 cit., che il collegio ribadisce, secondo la quale “In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili” (Sez. 5 -, 30/06/2020, n. 13112) L’indagine da seguire per escludere la presunzione legale relativa in materia e’, dunque, quella di dimostrare che le operazioni bancarie su conti riconducibili al contribuente, esercente attività imprenditoriale, siano state utilizzate per esigenze della società e siano sottoposte a tassazione.
Il contribuente, in merito alle operazioni verificate presso la Banca popolare di Verona e Novara, le più consistenti, ha affermato che erano state effettuate nella qualità di amministratore della società, depositate sul conto personale solo per sottrarle all’aggressione dei creditori. La CTR ha ritenuto che tale affermazione fosse sufficiente e suffragata dal fatto che gli importi risultavano registrati nel libro giornale della società stessa, sotto la dicitura, in sé non inequivoca, “cassetta di sicurezza. Aggiungendo che le operazioni erano state poi “utilizzate dalla stessa società”. Affermazione, questa, rimasta priva di supporto dimostrativo.
Il giudice regionale è così incorso in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in quanto la sua corretta applicazione, alla luce della consolidata interpretazione di questa Corte, avrebbe implicato la verifica da parte della CTR, dandone conto in motivazione, che il contribuente avesse fornito la prova analitica che le operazioni bancarie fossero, appunto, legate ad esigenze della società. Ed infatti, “ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi” (Cass. Sez. 5, 28/11/2018, n. 30786).
Viceversa, il contribuente non ha fornito alcuna analitica prova delle singole operazioni rilevate sui tre conti correnti, quanto alla destinazione degli importi e quanto all’avvenuto loro assoggettamento a tassazione. E, ciò nondimeno, la CTR ha ritenuto assolto l’onere probatorio della parte, senza esigere che la prova fosse analitica, attenendosi alle sole generiche dichiarazioni del B., disattendendo il chiaro orientamento giurisprudenziale richiamato.
Con il secondo motivo, l’Ufficio deduce in via subordinata l’omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver, il giudice regionale, motivato sulle deduzioni dello stesso ufficio circa le ragioni dell’assoggettabilità delle somme a tassazione, “movimentate” sui tre conti correnti esaminati dai verificatori.
Il motivo, alla luce delle ragioni esposte per l’accoglimento del primo, può ritenersi assorbito.
Il ricorso va, pertanto, accolto, per essere fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi indicati in motivazione e per la definizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna per il riesame nei termini indicati e per la definizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021