Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29488 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35089-2019 proposto da:

D.G.M. e IREN ACQUA S.P.A., già MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Ugo Balzani, 6, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Micali, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alessandro Morini;

– ricorrenti –

contro

LA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, (GIA’ PROVINCIA DI GENOVA) rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Scaglia e Valentina Manzone;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 537/2019 della Corte d’appello di Genova, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– D.G.M. e la società Iren Acqua s.p.a.(già Mediterranea delle Acque s.p.a.) impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Genova che, respingendo il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stata respinta l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 29 giugno 2015 dalla Provincia di Genova con la quale – richiamato il verbale di accertamento che l’impianto di depurazione dei reflui urbani della località Capenardo del Comune di Davagna e gestito dalla Mediterranea Delle Acque s.p.a. era privo della autorizzazione in violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124 (Norme in materia ambientale) – veniva irrogata la sanzione prevista dall’art. 133, comma 2 del medesimo decreto;

– la corte territoriale ha confermato che anche dopo la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 152 del 2006 è consentito alla Provincia di Genova esercitare il potere sanzionatorio in materia ambientale a seguito di legittimo conferimento del potere da parte della Regione;

– la corte d’appello ha poi ritenuta corretta la individuazione in Mediterranea delle Acque s.p.a. del soggetto legittimato passivo responsabile della violazione sanzionata, quale gestore operativo che effettua o mantiene lo scarico;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, cui resiste la Città Metropolitana di Genova con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 abrogativo della precedente formulazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56;

– assumono i ricorrenti che la nuova formulazione impedirebbe alla Regione di delegare alla Provincia il potere sanzionatorio;

– con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle statuizioni previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 2;

– secondo il ricorrente, la mancanza di titolarità dell’impianto, facente capo a Iren Acqua Gas s.p.a. (oggi IRETI s.p.a.), determinerebbe il difetto di legittimazione passiva di Mediterranea delle Acque s.p.a (oggi Iren Acqua s.p.a.);

– entrambi i motivi di ricorso sono infondati;

– osserva il Collegio che sulle questioni sollevate dai ricorrenti con i due enunciati motivi si è già espressa la Corte con l’ordinanza. 8364/2020 riguardante altra sentenza della Corte d’appello di Genova in un contenzioso fra altre parti, ma sempre in materia di ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Genova, ora Città Metropolitana, in fattispecie riguardante la gestione di impianto di depurazione di reflui urbani in assenza della prescritta autorizzazione;

– con l’ordinanza n. 8364/2020 la Corte ha approfondito la disamina normativa in materia, i rapporti fra D.Lgs. n. 152 del 1999, previgente art. 56 e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 la disciplina transitoria e la legge regionale n. 41 del 2014 (successiva al D.Lgs. n. 152 del 2006 che ha confermato, con efficacia retroattiva, l’operatività della previsione di cui alla precedente L. n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b)) alla luce dei principi generali e della sentenza della Corte Cost. n. 380/2007 sulla compatibilità costituzionale della delega da parte delle Regioni alle Province in materia ambientale (cfr. in particolare da pag. 6 a pag. 11 della citata ordinanza);

– sviluppando l’ermeneusi lungo le suddette direttrici la Corte è pervenuta alla conclusione cui il Collegio ritiene di dare seguito che in tema di tutela delle acque da inquinamento sussiste la potestà sanzionatoria delle Province per effetto di delega da parte delle Regioni, avendo il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 provveduto solo ad un riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni disciplinanti la materia, nel cui quadro si delinea una competenza trasversale, in piena coerenza con il principio di sussidiarietà;

– con riguardo alla questione sollevata nel secondo motivo, la Corte ha già evidenziato da ultimo nella citata ordinanza n. 8364/2020 come assuma valenza risolutiva la considerazione che dell’illecito amministrativo di scarico senza autorizzazione rispondono anche coloro che gestiscono di fatto e, dunque, operativamente l’impianto da cui deriva lo scarico (nello stesso senso Cass. 3176/2006);

– ciò posto, la corte d’appello con accertamento in fatto, non suscettibile di sindacato in questa sede, ha rilevato che la società Mediterranea delle Acque aveva la gestione operativa dell’impianto che è stato interessato dalla contestazione oggetto di causa, il che già appare sufficiente per fondare in capo alla stessa la qualità di obbligato in solido;

– la sentenza ha poi compiuto una logica e condivisibile ricostruzione anche delle vicende scaturenti dalla convenzione ATO/AMGA del 16 aprile 2004, rimarcando come quella esercitata dalla società ricorrente fosse una gestione “salvaguardata” che assicurava al gestore operativo (qualità pacificamente rivestita dalla ricorrente) una piena autonomia gestionale, potendosi al più configurare un’ulteriore responsabilità a titolo di concorso da parte della diversa società alla quale è stato affidato il compito di gestore del servizio idrico integrato;

– non appare, infine, sostenibile una responsabilità del Gestore d’ambito, posto che, anche a voler riconoscere a quest’ultimo il potere di compiere le scelte in ordine al completamento degli impianti dalla stessa gestiti, ciò non autorizzava il soggetto al quale era stata affidata la gestione operativa a contravvenire alla prescrizione che impone il previo rilascio dell’autorizzazione per lo scarico;

– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso è rigettato;

– in applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura di Euro 2300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, a seguito di riconvocazione, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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