Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2950 del 08/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 5020/2019 proposto da:

O.W., elettivamente domiciliato in ROMA, Via della Giuliana 9, presso lo studio dell’Avv.to Anna Pensiero; rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Edoardo Cavicchi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova, n. 1247/2018, depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1247/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Genova che, a sua volta aveva confermato il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè dell’istanza proposta via subordinata, di protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata di protezione umanitaria avanzate da O.W., nato in *****.

Il richiedente asilo, proveniente dallo Stato della Nigeria, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma di essere fuggito dal proprio Paese in quanto temeva di essere ucciso, come la madre, dagli abitanti del villaggio a causa della conversione alla religione cristiana; che aveva subito insieme al fratello minacce di morte (pervenutegli tramite il padre, sciamano del villaggio) e il tentativo di incendio dell’abitazione, aggressioni che lo inducevano in conseguenza a fuggire dal Paese con l’aiuto di un pastore.

I giudici di secondo grado, in particolare, hanno escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti, facendo riferimento alle Coi del 2015-2016 da cui emergeva che gli attacchi terroristici da parte del gruppo ***** interessavano la parte Nord del paese.

Nel contempo, il collegio di merito riteneva non attendibile la vicenda e negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso, in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 7, 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Con la seconda censura (sempre con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato) si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Con il terzo mezzo (con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria), si prospetta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost.; art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5. Con riferimento sempre alla protezione sussidiaria, si lamenta si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Con riferimento alla protezione umanitaria, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost.; art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7. Con l’ultimo mezzo, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

I singoli motivi non sono stati illustrati dal ricorrente, il quale non ha individuato i passi della pronuncia di merito attinte dalle singole censure, limitandosi a criticare la decisione relativa al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per avere i giudici d’appello inferito le informazioni relative alla situazione geo-politica del Paese di provenienza da fonti internazionali risalenti nel tempo (anni 2015-2016), mentre, avrebbero dovuto considerare la situazione di violenza indiscriminata diffusa nel sud del paese al momento del reimpatrio e dunque alla data della decisione.

Aggiungendo che il riconoscimento della protezione sussidiaria non è subordinata alla prova che il richiedente sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, atteso che l’esistenza di una minaccia rilevante ai fini della protezione sussidiaria è inferibile dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso che sia tale da far ritenere che il rientro nel paese di origine esporrebbe il richiedente ad un rischio di subire detta minaccia.

In particolare, evidenzia la presenza di gruppi etnici e religiosi armati contrapposti armate contrapposti nella zona sud della Nigeria.

3. La doglianza è fondata, con riferimento alla terza censura.

Questa Corte ha affermato che il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887; 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062 – 01) e che la predetta fonte dev’essere aggiornata alla data della decisione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174), purchè il ricorrente abbia assolto l’onere di allegazione delle specifiche circostanze ritenute decisive ai fini del riconoscimento dell’invocata misura di protezione.

Ne discende che il motivo di ricorso che mira a contrastare l’apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base la Corte territoriale ha deciso siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre e più aggiornate fonti qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, infatti, può ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni non veritiere e tratte da fonti non più attuali.

In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dalla Corte di Appello si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Tuttavia, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali ed opera anche d’ufficio al fine di accertare se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Genova ha attinto informazioni dalla fonte UNHCR a cura di Amnesty international del 2015-2016, dunque in data risalente rispetto alla data della decisione (giugno 2018), concernenti, tuttavia, notizie relative al gruppo armato *****, senza valutare la situazione di conflitto armato che interessa la parte Sud dello stato (da cui proviene il richiedente asilo) ed in particolare la zona del Delta della Nigeria, come documentato dal ricorrente. L’impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata alla medesima corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi ai principi esposti; essa provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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