Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29502 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12720-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTE MARTONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9339/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava un avviso di iscrizione ipotecaria basato su diverse cartelle di pagamento riguardanti carichi non tributari e tributari, quest’ultimi per imposte erariali e non, in ordine a varie annualità;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso della parte contribuente e avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio affermava che al contribuente era stata riconosciuta dall’Enasarco una pensione di invalidità permanente del 75% a seguito di una sopravvenuta impossibilità fisica a continuare lo svolgimento dell’attività di agente di commercio. Orbene, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, esclude dalla categoria dei redditi tassabili quelli dipendenti da invalidità permanente come nel caso di specie e pertanto la suddetta pensione non è soggetta a tassazione.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto di non far rientrare fra i redditi soggetti a tassazione quelli derivanti da pensione di invalidità per infermità permanente corrisposta da Enasarco.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

l’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie, ivi compresa la quota di aumento, pari al decimo della pensione stessa, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ex art. 67 soggiace ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 e non possono essere assimilate, tenuto conto della natura eccezionale dei casi di esenzione, alle pensioni di guerra o, a seguito della sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale, alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva. Ne’ in senso contrario ha rilievo l’eventuale componente risarcitoria dei suddetti trattamenti, che non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative (Cass. n. 25293 del 2014; Cass. n. 8129 del 2016);

in tema di determinazione del reddito delle persone fisiche ai fini dell’assoggettamento alla relativa imposta, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 le pensioni di ogni genere costituiscono redditi di lavoro dipendente nella cui nozione vanno comprese tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta (Cass. n. 27713 del 2017);

“soltanto una espressa previsione di legge, che comporti deroga (come disposto per quelle di guerra dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34) al principio dell’assoggettabilità ad imposizione delle pensioni D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 46, comma 2 TUIR (ora D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2 TUIR), può sottrarre le pensioni privilegiate ordinare dai redditi di lavoro dipendente che compongono la base imponibile IRPEF, previsione necessaria in quanto ogni disposizione di esenzione o agevolazione in detta materia assume carattere di specialità rispetto alla regola generale di cui al citato art. 46, e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 10870 del 16/08/2000; id. Sez. 5, Sentenza n. 17896 del 13/12/2002)” (Cass. n. 23722 del 2013).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove – affermando che al contribuente era stata riconosciuta dall’Enasarco una pensione di invalidità permanente del 75% a seguito di una sopravvenuta impossibilità fisica a continuare lo svolgimento dell’attività di agente di commercio e che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, esclude dalla categoria dei redditi tassabili quelli dipendenti da invalidità permanente come nel caso di specie e pertanto la suddetta pensione non è soggetta a tassazione – non ha rilevato per un verso che nel caso di specie non si tratta né di una pensione di invalidità di guerra né contratta nel servizio militare di leva, per un altro verso che l’eventuale componente risarcitoria derivante dalla sopravvenuta impossibilità fisica a continuare lo svolgimento dell’attività di agente di commercio non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative ed è dunque suscettibile di imposizione fiscale e per un altro verso ancora che ogni disposizione di esenzione o agevolazione in detta materia assume – rispetto al principio generale di assoggettabilità ad imposizione fiscale delle pensioni carattere di specialità, e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica, diversamente quindi dal principio apodittica mente affermato senza alcun sostegno giurisprudenziale nella memoria del ricorrente, secondo cui invece occorrerebbe una espressa tipizzazione normativa dei redditi soggetti ad imposta.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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