LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE MATERIALE sul ricorso 668-2021 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso unitamente all’avvocato PAOLO SPERLONGANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, EREDI DI S.G.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 27375/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 01/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
Il ricorrente avv. A.G. propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 27375/20, depositata il 27/01/2020, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Campania n. 425/12, depositata il 3/12/2012, e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore di S.G., controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv. R.S. che ne aveva fatto espressa istanza.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questo giudizio. Il ricorso per correzione dell’errore materiale va accolto.
Invero, l’Avv. R.S., difensore di S.G. aveva chiesto, nel controricorso, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese processuali, per come risulta dal contenuto del predetto controricorso trascritto, in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso in esame.
Orbene, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578; 2021 nr 5695).
Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 27375/2/20, depositata il 1.12.2020, sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: “da distrarsi in favore dell’avv. R.S..” dopo la parola “accessori di legge”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte nr 27375/2020 depositata il 1/12 /2020, sia corretto aggiungendo la frase “da distrarsi in favore dell’avv. R.S. dopo la parola ” accessori di legge “;
Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021