LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17821-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4022/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata l’03/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che, su impugnazione da parte di A.A. del silenzio rifiuto su istanza di rimborso della somma di Euro 25.817,71 indebitamente trattenute a titolo di Irpef su somme relative a pensione di reversibilità, per gli anni fra il 2005 e il 2010, ha respinto l’appello dell’Ufficio.
La CTP di Catanzaro, preso atto che all’Ente previdenziale (INPDAP poi INPS) la Corte dei Conti aveva riconosciuto il diritto al recupero della maggiore somma versata per somme corrisposte in eccedenza sulla pensione di reversibilità (nel periodo dal 1988 al 2010) e verificato il diritto della contribuente a ottenere a sua volta dall’erario la restituzione delle somme trattenute a titolo di imposta (non contestate dall’Ufficio), accoglieva il ricorso della contribuente; la CTR confermava la sentenza di primo grado, ritenendo inammissibile l’eccezione dell’Ufficio di tardività della presentazione della domanda di rimborso della ritenuta indebita, in quanto eccezione nuova non proponibile in appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57.
La contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria.
CONSIDERATO
che:
1. col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ex art. 360 c.p.c., n. 4; violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ex art. 360 c.p.c., n. 3. Ritiene che la eccezione di tardività della domanda di rimborso, pur se sollevata solo in grado di appello, sia ammissibile trattandosi di questione rilevabile d’ufficio (Cass. 2004 n. 1152).
2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il dies a quo della decorrenza del termine per il rimborso va individuato nella data in cui è maturato il presupposto per la restituzione della ritenuta, e cioè dalla richiesta di restituzione dell’INPS datata ***** (in quanto il termine di decorrenza è quello del versamento o della ritenuta (Cass. 2019 n. 771; Cass. 2018 n. 22345).
3. Il ricorso va accolto.
4. Questa Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile di ufficio, ex art. 2969 c.c., in ogni stato e grado del giudizio, sicché è deducibile per la prima volta anche in appello (Cass. n. 317 del 13/01/2015).
5. E’ stato altresì statuito che la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell’amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, purche ‘ emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (Sez. 6 – 5, n. 22399 del 26/09/2017). Pertanto in tema di contenzioso tributario, la decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell’Amministrazione finanziaria per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato è rilevabile di ufficio anche in grado di appello, perché attiene a situazioni indisponibili determinate dall’esigenza di assicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito e costituisce, quindi, una mera argomentazione, tesa a contrastare la sfavorevole decisione di primo grado, che, come tale, non integra una domanda o eccezione nuova, la cui proposizione per la prima volta nel giudizio di appello è vietata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 (Sez. 5, n. 4670 del 23/03/2012).
6. Con specifico riferimento alla domanda o eccezione avente ad oggetto “la decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell’A. F.” essa non costituisce eccezione nel senso precisato dalla norma citata (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57) perché (Cass., trib., 4 agosto 2011 n. 16978, n. 4670 del 23/03/2012, cit.) “attiene a situazioni indisponibili dell’Amministrazione” (intesa, “per materia sottratta alla disponibilità delle parti” ai sensi dell’art. 2969 c.c., “non solo quella che riguarda diritti per natura loro indisponibili, ma anche quella disciplinata da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo”: cfr., Cass., trib., 14 gennaio 2011 n. 791, che ricorda (Cass. 19 marzo 1996, n. 2318, e Cass. 28 marzo 1996, n. 2841"), di tal che “rientra fra quelle rilevabili d’ufficio” attesa la “finalità di interesse pubblico” (“stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito”) sottesa alla stessa.
Da tali principi discende che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, le argomentazioni oggetto dell’appello dell’ufficio, non integrano in alcun modo “domande ed eccezioni nuove”, non ostando alla dichiarazione di decadenza della domanda di rimborso che la relativa eccezione sia stata proposta solo in grado di appello dall’Ufficio, trattandosi di situazioni indisponibili determinate dall’esigenza di assicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito 7. Quanto alla tardività della domanda di rimborso, nella fattispecie la contribuente ha prodotto l’istanza di rimborso il ***** con riguardo a ritenute d’imposta operate nell’anno 2005 e richieste in restituzione dell’INPS il *****, quindi oltre il termine di 48 mesi D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38.
8. La CTR non si è attenuta agli indicati principi per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Calabria.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021