LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37088-2019 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato RITA BUCOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO LOPEZ;
– ricorrente –
contro
C.D.;
– intimata –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4301/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 03/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente per la rilevata decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo;
in seguito all’appello dell’Ufficio, il concessionario per la riscossione propone appello incidentale in ordine ad una denunciata ultrapetizione della sentenza relativamente alla declaratoria di decadenza, a suo dire, mai avanzata dalla ricorrente;
la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello affermando che a nulla rileva che sia stata eccepita la prescrizione piuttosto che la decadenza perché, al fine di accertare la prescrizione del diritto alla riscossione, il Giudice non può esimersi dall’esaminare e pronunciare la decadenza sancita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, perché sussiste un generale principio di conservazione degli atti, i quali d’altra parte vanno qualificati in ragione della loro sostanza e non del nomen iuris che viene loro attribuito e bene ha fatto la Commissione Tributaria Provinciale a pronunciare la decadenza a fronte dell’eccepita prescrizione perché al giudice è attribuito dall’ordinamento il potere di riqualificare la domanda dando al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris anche in difformità rispetto alla prospettazione formulata dalle parti, purché lasci inalterati il petitum e la causa petendi.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione Riscossione Sicilia s.p.a., affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, Riscossione Sicilia s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 2969 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato la decadenza del diritto alla riscossione per la tardività della notifica della cartella di pagamento senza che tale eccezione fosse mai stata dedotta dalla contribuente opponente, in quanto la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura una eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Il motivo è fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
il termine di decadenza stabilito, a carico dell’ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio né proponibile per la prima volta in grado d’appello, ne discende, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la validità della cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento notificato dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, qualora la decadenza dell’Amministrazione dalla pretesa fiscale non sia stata ritualmente dedotta dal contribuente (Cass. n. 14018 del 2011; Cass. n. 171 del 2015);
in tema di riscossione delle imposte sui redditi, è valida la cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento notificato dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43. Infatti, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. n. 18019 del 2007; Cass. n. 1154 del 2012; Cass. n. 317 del 2015; Cass. n. 24078 del 2018);
l’esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d’interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. n. 9749 del 2018).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che a nulla rileva che sia stata eccepita la prescrizione piuttosto che la decadenza perché, al fine di accertare la prescrizione del diritto alla riscossione, il Giudice non può esimersi dall’esaminare e pronunciare la decadenza sancita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, perché sussiste un generale principio di conservazione degli atti, i quali d’altra parte vanno qualificati in ragione della loro sostanza e non del nomen iuris che viene loro attribuito e bene ha fatto la Commissione Tributaria Provinciale a pronunciare la decadenza a fronte dell’eccepita prescrizione perché al giudice è attribuito dall’ordinamento il potere di riqualificare la domanda dando al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris anche in difformità rispetto alla prospettazione formulata dalle parti, purché lasci inalterati il petitum e la causa petendi – per un verso ha erroneamente ritenuto equivalenti i concetti di prescrizione e decadenza e per un altro verso non ha considerato che la decadenza configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, cosicché l’interpretazione dell’eccezione di prescrizione come equivalente ad una eccezione di decadenza finisce per aggirare il divieto di rilevabilità d’ufficio di quest’ultima.
Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021