LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27681-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
FONDO PENSIONE PERSONALE DELLA CESSATA BANCA DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 955/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 22/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali anno 2015 ha respinto l’appello dell’Ufficio in relazione a unità immobiliare sita in *****, modificando la cat. ***** classe ***** in cat. *****, con conseguente rettifica della rendita catastale. La CTP, su ricorso del Fondo pensione personale cessata Banca di Roma, accoglieva il ricorso, statuendo l’incongruità del classamento e la carenza di motivazione.
La CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio nel merito, sulla base della relazione tecnica di parte, ritenuta idonea a dimostrare che il frazionamento dell’unità immobiliare era specificamente volto a creare una unità principale ad uso commerciale (non contestata), e una unità secondaria ad uso deposito e magazzino, chiuso al pubblico e senza personale dipendente, separata e autonoma, in alcun modo rientrante nella cat. ***** (da attribuirsi ai fabbricati destinati ad attività commerciali non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, in mancanza di destinazione funzionale e produttiva), in assenza della possibilità per l’Ufficio di avere “contezza della reale situazione dell’immobile in questione, giacché chiuso all’atto del sopralluogo, mancando la stima puntuale delle condizioni accertate al momento della variazione, mancandone traccia nell’accertamento e nell’allegato A). Richiama la giurisprudenza che ha ritenuto decisivo accertare la destinazione effettiva dei vari locali di un intero compendio, senza effettuare alcuna rilevazione in loco (Cass. n. 5600 del 2017).
Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, commi 2, 3 e 10 e del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. L. n. 1249 del 1939.
Deduce che l’Ufficio, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, nell’avviso di accertamento ha attribuito all’immobile la cat. ***** in considerazione delle sue caratteristiche, in base a stima diretta, utilizzando la consistenza lorda rilevata dalla planimetria fornita dal contribuente, secondo un criterio di stima analogo a quello prospettato nella perizia di parte allegata alla variazione DOCFA. Nel caso di specie l’unità immobiliare avrebbe una estensione non compatibile con la cat. *****, derivante dal frazionamento e parziale cambio di destinazione d’uso di unità originariamente censita, e a seguito di lavori eseguiti, consistenti in un semplice tramezzo divisorio.
2. Il motivo, è inammissibile, in quanto volto a una rivalutazione in fatto, congruamente motivata dalla CTR, che non trova ingresso nel giudizio di legittimità.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione (o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. Un. 34476 del 27/12/2019; conf. n. 5987 del 04/03/2021). Costituisce altresì principio consolidato quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 04/04/2017).
Nella fattispecie, fermo restando che non era necessario il sopralluogo e che l’Ufficio poteva ricorrere alla stima diretta in base alle risultanze documentali in suo possesso, la CTR ha accertato, con valutazione di merito congruamente motivata, che una porzione dell’immobile – separata da quella di natura commerciale rientrante nella categoria ***** – rientrava, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, nella diversa cat. C/2, sulla base della valutazione di elementi concreti dell’immobile, come determinate dalla CTR in base alle prove in suo possesso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021