Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29525 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36521-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO D’AVOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3869/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

che:

1. M.E.M.M. impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso, L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, del 90% delle imposte versate negli 1990-1992.

2. La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il dedotto ius superveniens non incideva sul diritto al rimborso operando solo in fase esecutiva ed in ogni caso, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova normativa non trovava applicazione ai giudizi in corso.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e del Territorio sulla base di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito in L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nel ritenere applicabile la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l’ammontare del rimborso.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contenendo motivazione della sentenza due affermazioni tra loro inconciliabili circa l’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1 La censura non attinge la ratio decidendi principale della sentenza costituita dalla affermazione, corretta in quanto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte citata nella sentenza, che il prospettato ius superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita dal diritto al rimborso ma opera solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza.

2.3 E’ ius receptum, nella giurisprudenza della Corte Suprema, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. tra le tante, Cass. n. 24189/2006; Cass. 4424/2001).

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1 Le ragioni del rigetto dell’appello sono state individuate dalla CTR nella inapplicabilità dello ius superveniens al caso di specie per la mancanza di norme transitorie e per la non incidenza della riduzione del 50% prevista dalla normativa nel procedimento di cognizione.

3.2 Si tratta di distinte ed alternative rationes decidendi, una delle quali non è stata oggetto di censura, che non rendono la motivazione perplessa o incomprensibile o affetta da insanabile ed irriducibile contradittorietà.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6– Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.900,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per spese rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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