LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4864-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
I.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3831/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava un avviso di intimazione per IRPEF e altro per l’anno d’imposta 2006; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente relativamente alla nullità della notifica di due atti presupposti (due cartelle di pagamento) notificate presso un indirizzo diverso del comune di residenza (*****, in provincia di *****) del contribuente e avverso tale statuizione della sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto l’eccezione della residenza rilevata dal modello Unico dal 2013 al 2015 costituisce una domanda nuova e, quindi, inammissibile. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse formulato una domanda nuova e non delle mere difese (trattandosi di argomentazioni difensive fondate su cartelle esattoriali già acquisite al processo in primo grado) con riguardo alla regolarità della notifica di due cartelle presupposte in quanto notificate presso il domicilio dichiarato dalla parte contribuente rilevata dal Modello Unico dal 2013 al 2015.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte infatti:
nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio) posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguardano eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l’Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto (Cass. n. 2143 del 2021).
Con particolare riferimento alla notificazione dell’atto presso quello che era il domicilio fiscale del contribuente in quanto dal medesimo indicato nel modello di dichiarazione, è stato poi affermato che:
“la prospettazione soltanto in grado di appello da parte dell’agente della riscossione di aver effettuato la notificazione dell’atto presso quello che era il domicilio fiscale del contribuente in quanto dal medesimo indicato nel modello di dichiarazione, non può considerarsi, come erroneamente sostiene il controricorrente, questione nuova e, come tale inammissibile, ma mera difesa, alla stregua dell’insegnamento di questa Corte secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico” (Cass. n. 14486 del 2013; conf. Cass. n. 23578 del 2016); e d’altro canto l’enunciato principio trova logica correlazione con la possibilità, riconosciuta alle parti del processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, di produrre nuovi documenti in appello a confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte” (Cass. n. 32653 del 2018).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove – affermando che in quanto l’eccezione della residenza rilevata dal modello Unico dal 2013 al 2015 presentato dalla parte contribuente stesso costituisce una domanda nuova e, quindi, inammissibile – ha fatto una erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, perché non ha considerato che la considerazione svolta in appello dall’Agenzia era una mera difesa che non ha ampliato il thema decidendum già prospettatosi davanti al giudice di primo grado, in quanto per un verso è la diretta conseguenza dalla decisione, favorevole alla parte contribuente, presa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale e costituisce una argomentazione con cui l’Amministrazione si è difesa dalle contestazioni dedotte in giudizio dalla parte contribuente (notifica effettuata in un indirizzo diverso da quello di residenza) e per un altro verso i Modelli Unici 2013-2015 costituivano documentazione già presente agli atti fin dal primo grado.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione e assorbe il secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021