Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29537 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34221-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ORTOPEDIE B. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO RATTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5058/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

La società Ortopedia B. s.r.l. impugnava l’avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale e relative sanzioni, con riferimento al decreto di omologa della proposta concordataria nel fallimento ***** s.r.l. pronunciato dal Tribunale di Milano.

La contribuente deduceva di non essere tenuta al pagamento dell’imposta in quanto il decreto non poteva essere ricondotto alla fattispecie degli atti di trasferimento di cui all’art. 8 TUIR, lett. a).

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 2515/2016 rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n. 5058, accoglieva il gravame. Rilevava che i primi giudice non avevano tenuto in debito conto l’evoluzione giurisprudenziale che attribuisce valenza meramente nominalistica all’atto di omologa del concordato con cessione dei beni in presenza o meno di assuntore sicché l’imposta di registro andava applicata in misura fissa.

Osservava poi che la base imponibile era costituita unicamente dall’unico asset trasferendo costituito dall’azienda ***** s.r.l. per un valore pari ad 570.000,00 sicché l’imposta di registro doveva essere pari a detto importo e non già ad Euro 2.446.629,00.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione svolgendo due motivi cui resiste controricorso la contribuente.

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 8.

Si sostiene che la decisione di omologazione quale atto traslativo di proprietà dei beni in favore del terzo non può che essere assoggettata all’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett a).

Si afferma infatti che il presupposto per l’assoggettamento all’imposta dell’atto all’imposta in questione in misura proporzionale andrebbe ricercati; non tanto in relazione all’effetto economico del medesimo quanto a quello giuridico avendo riguardo alla natura dell’atto che è idoneo a produrre le modificazioni giuridiche a contenuto economico Con un secondo motivo si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto di individuare il criterio impositivo cui assoggettare l’imposta nel valore dell’azienda da trasferire.

Si osserva che il decreto di omologa prevedeva la cessione al terzo assuntore dell’attivo fallimentare del valore di Euro 2446.629 e l’accollo da parte del terzo assuntore del fabbisogno concordatario pari ad Euro 2.781.545 sicché l’Ufficio ritenendo che le due disposizioni fossero connesse da vincolo di derivazione necessaria ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, ha applicato l’aliquota del 3% stabilita dall’art. 9 della Tariffa all’accollo in quanto disposizione più onerosa.

Il primo motivo è fondato.

La controversia riguarda l’imposta di registro sul decreto di omologa del concordato fallimentare di s.r.l., terzo assuntore emesso avviso di liquidazione per la tassazione in misura proporzionale, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro l’annullamento della CTR.

Sul punto giova ricordare che questa Corte in più occasioni ha precisato che: “In tema di imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervenuto di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata tariffa, parte prima, art. 8, lett. a), in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli atti di omologazione, contenuto nel detto art., lett. q)” (Cass. n. 3286 del 2018).

Il terzo assuntore acquista i beni fallimentari già con l’omologa del concordato, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (cfr. Cass. n. 15716 del 2002, Cass. n. 8832 del 2007, Cass. n. 4863 del 2010, Cass. n. 6643 del 2013) Cass. 2020 n. 26441.

Dichiarando dovuta l’imposta di registro soltanto in misura fissa, il giudice d’appello ha esentato l’effetto traslativo della fattispecie sottoposta al suo esame, e ciò in violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, art. 8, giacché questo prevede l’imposta fissa per gli atti di omologazione pura di cui alla lett. g), mentre nella specie all’omologa si sovrappone un trasferimento di diritti, da tassare come tale ai sensi della lett. a).

Un precedente di legittimità diffusamente argomentato giustifica la tassazione fissa in base al “criterio nominalistico” riveniente dall’art. 8, lett. g), cioè per il generico e nominale riferimento di questa disposizione agli atti “di omologazione” (Cass. n. 11585 del 2007 Rv. 598633); detto precedente concerne tuttavia, ancora una volta, un concordato senza immediato effetto traslativo (i.e. concordato con garanzia), del quale pertanto la Corte ha dovuto constatare l’estraneità alla previsione dell’art. 8, lett. a).

Definendo il criterio nominalistico in senso residuale, ovvero facendone applicazione solo qualora all’atto nominato come “omologazione” non si correlino effetti traslativi autonomamente inquadrabili, il precedente richiamato da ultimo getta le basi per escludere dall’ambito applicativo di quel criterio la fattispecie odierna, appunto perché caratterizzata da effetti traslativi propri; in linea, d’altronde, col principio generale che ancora l’imposizione di registro agli “effetti” dell’atto, piuttosto che al relativo “titolo” (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, pur dopo la modifica di cui alla L. n. 205 del 2017).

Con riguardo al secondo motivo se ne deve rilevare l’inammissibilità.

La CTR, sulla scorta dell’esame degli atti, ha ritenuto che l’unico bene oggetto di trasferimento è costituito dall’azienda ***** s.r.l. il cui valore è pari ad Euro 570.000,00.

La censura proposta dall’Amministrazione dietro lo scherma della violazione di legge è invero diretta a censurare la valutazione del giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 2014 n. 8053).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo.

La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Lombardia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia per un nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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