Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29538 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35509-2019 proposto da:

ADE – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 816/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

Con sentenza nr816/2019 la CTR della Toscana dichiarava inammissibile l’appello proposto da Agenzia delle Entrate -Riscossione nei riguardi di P.A. avverso la sentenza della CTP di Grosseto che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50.

Il Giudice di appello rilevava che l’appellante non aveva fornito la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica di impugnazione.

Osservava inoltre che non era stata neppure contestata da parte dell’Agenzia la circostanza sollevata dal contribuente di non aver avuto ricevuto la notifica dell’atto di gravame.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’intimato non si è costituito.

Considerato che:

Si denuncia la violazione e falsa degli art. 115,156 e 160 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si osserva in particolare che contrariamente a quanto affermato dalla CTRJ l’appellante aveva prodotto in causa la ricevuta di spedizione la quale attesta l’invio dell’appello in data 19.2.2018.

Si rileva poi che nella specie l’atto aveva raggiunto il suo scopo essendosi tempestivamente costituito l’appellato.

Il motivo è fondato.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale stride con l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale in tema di notificazione a mezzo posta (nella specie relativa ad appello dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale), quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale; e che al fine di dimostrare la tempestività di siffatta presentazione è sufficiente una ricevuta delle Poste che, quale terzo addetto a tale adempimento, certifichi in modo incontrovertibile di aver ricevuto l’atto in questione in quella data (Cass. n. 19547 del 2019; Cass., n. 14163 del 2018; Cass., SU, n. 13452 del 2017; Cass., n. 3386 del 2018).

Risulta, infatti, dall’esame della ricevuta di spedizione riprodotto nel corpo del ricorso, che la sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata il 1.8.2017 e che la spedizione dell’atto di appello per mezzo del servizio postale è avvenuta il 19.2.2018, quindi nel termine c.d. lungo di sei mesi per la proposizione dell’appello ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis.

La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Toscana per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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