LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36098-2019 proposto da:
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL D’OSSOLA, 100, presso lo studio dell’avvocato MARIO PETTORINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;
– ricorrente –
RISTORANTE DA MARIO DI F.A. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N. 70, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE BERNARDO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5395/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Ritenuto che:
Con ricorso alla CTP di Napoli Ristorante da Mario di F.A. & C. s.n.c. titolare di una struttura alberghiera, impugnava l’avviso di pagamento emessa dal Comune di Barano d’Ischia con cui le veniva chiesto il pagamento a titolo di Tarsu per l’anno 2017 per lo stabilimento balneare e per il bar ristorante.
Con sentenza del n. 3689 del 2018 la CTP rigettava il ricorso sostenendo che l’esenzione non poteva essere concessa sulla base di un presunto utilizzo delle superfici produttive di rifiuti che era stata dichiarato dal 1.5 al 15 settembre. Proposto appello avverso detta pronuncia da parte della società contribuente, la CTR della Campania con sentenza in data n. 5395/2019 in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, rilevava che la Tari doveva essere applicata al periodo di effettiva occupazione sulla base della superficie occupata.
Avverso tale pronuncia il Comune propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale illustrato da memoria.
Considerato che:
Il ricorrente lamenta che la CTR avrebbe riconosciuto non correttamente il carattere stagionale dell’attività sulla base dell’effettiva occupazione della struttura e delle denunce di inizio e fine attività presentate dal contribuente censurando il comportamento del Comune laddove aveva tenuto in debito conto tali comunicazioni.
Sostiene che, come affermato dalla Suprema Corte, la stagionalità va provata unicamente sulla base della natura della licenza stagionale o annuale della licenza di esercizio evidenziando che nel caso di specie il carattere annuale della licenza avrebbe precluso qualsiasi esenzione.
La censura è inammissibile.
Va ricordato che, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, né la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass. Sez. 3, 29/08/2013, n. 19882, Rv. 627575 – 01; Cass. Sez. 1, 24/03/2006, n. 6671, Rv. 587786 – 01).
Ciò posto il ricorrente principale non appare censurare nessuna norma di legge né precisare nel corpo del motivo quale vizio fra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., abbia inteso far valere in questa sede.
Il motivo presenta profili di inammissibilità conseguenti alla genericità ed alla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, in punto di indicazione delle norme violate. La contribuente a sua volta propone ricorso incidentale con cui si duole ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della non corretta determinazione della superficie tassabile della tariffa evidenziando che il Regolamento comunale, art. 10, comma 3, ha previsto che per gli arenili la superficie tassabile per l’anno in corso ove inferiore a quella in concessione è quella risultante dalla media delle misurazioni che l’ente effettuerà in contraddittorio con il contribuente.
Si duole pertanto che la motivazione resa dalla CTR sarebbe frutto di un semplice copia incolla dell’atto di appello dell’Ente.
La censura è fondata.
Com’e’ noto, in tema di TARSU, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, pone a carico del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante i locali e le aree tassabili, nonché, in generale, le condizioni di tassabilità (denuncia originaria od integrativa), che deve essere effettuata anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti (denuncia di variazione).
Il rapporto tributario è dunque connesso ad una dichiarazione ultrattiva del contribuente, che ha efficacia fino ad una successiva denuncia di variazione ovvero ad un accertamento dell’ente (vedi Cass., Sez. T, n. 20646 del 01/10/2007).
Da quanto sopra consegue che in assenza di denunce di variazioni la superficie tassabile è quella indicata nell’originaria dichiarazione.
Ciò posto risulta agli atti che con riferimento alle pregresse annualità 2012 e 2013 il Comune ha applicato la superficie tassabile dichiarata dal contribuente nella denuncia e quindi per quanto riguarda l’arenile una superficie pari a mq 257 come risulta dalla riproduzione del contenuto degli avvisi di accertamento debitamente trascritti dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza. Va poi considerato che il Regolamento comunale, art. 10, comma 3, stabilisce che la superficie tassabile per quanto riguarda gli arenili ove inferiore a quella data in concessione è quella risultante dalla media delle misurazioni non inferiori alle tre annualità che l’ente effettuerà in contraddittorio con il contribuente a nulla valendo eventuali denunce di variazione di superficie prodotte dalla parte nel corso dell’anno.
E’ di tutta evidenza che nel caso di contestazione in merito alla superficie tassabile era onere del Comune provvedere ad effettuare le necessarie misurazioni.
Onere questo che nella specie non era stato assolto.
La CTR non si è pertanto conformata alle previsioni regolamentari pur in presenza di una espressa contestazione sul punto riprodotta nella parte narrativa della sentenza impugnata.
Va, conseguentemente accolto il ricorso incidentale e dichiarato inammissibile quello principale.
La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso principale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla CTR della Campania in relazione al motivo accolto. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021