Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29540 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36271-2019 proposto da:

EDILIZIA TRIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLA DI CESARE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO SCARPANTONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere non partecipata Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 700/1/15, depositata il 14 luglio 2015, non notificata, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Roseto degli Abruzzi nei confronti della Società Edilizia Tris S.r.l. avverso la sentenza della CTP di Teramo, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente, avverso avviso di pagamento per TARES per l’anno 2013.

La CTR ritenne che la contribuente, essendo titolare dall’anno 2000 di licenza annuale per l’esercizio di attività di “villaggio turistico-campeggio”, non avesse titolo per beneficiare della riduzione tariffaria, viceversa riconosciuta dal giudice di primo grado.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi lamentando essenzialmente che il giudice tributario d’appello non avrebbe tenuto conto della circostanza, emersa dagli atti, che con decorrenza dal 2004 la contribuente aveva comunicato all’ente impositore la propria volontà di effettuare la chiusura per il periodo di sei mesi, esercitando la facoltà di cui alla L.R. Abruzzo 23 ottobre 2003, n. 16, e successive modifiche, art. 17, comma 5.

La Corte, con ordinanza n. 30640 del 2017, rilevava che la CTR aveva omesso di considerare il documento relativo all’avvenuta comunicazione da parte della società al Comune di avvalersi della facoltà prevista, dietro semplice comunicazione all’ente (indicata come acquisita al protocollo del Comune in data 11 febbraio 2004 al n. 904), dalla L.R. Abruzzo n. 16 del 2003, art. 17, commi 4 e 5, come sostituito dalla L.R. 28 dicembre 2011, n. 44, art. 115, di esercitare, anno per anno, la chiusura per un periodo di sei mesi, corrispondente al periodo di chiusura massima consentito per gli esercenti che risultino essere titolari di licenza annuale.

Osservava che tale fatto storico era in grado di determinare il diverso esito della controversia nel senso della conferma del diritto della società ad usufruire della riduzione tariffaria, alla stregua del combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3, lett. c) e della L.R. Abruzzo n. 16 del 2003, art. 17, commi 4 e 5, dovendo interpretarsi la norma di rango secondario (regolamento comunale TARSU, art. 12, all’epoca vigente) anche alla luce della succitata norma di legge regionale.

La contribuente riassumeva la causa avanti alla CTR dell’Abruzzo che con sentenza n. 376 del 2019 accoglieva l’appello del Comune di Roseto degli Abruzzi. Il giudice del rinvio rilevava che il documento che avrebbe dovuto costituire prova dell’adempimento da parte della contribuente delle formalità previste dalla normativa regionale per ottenere il beneficio della riduzione dell’imposta non poteva riconoscersi alcuna valenza sul piano probatorio.

Osservava in punto di fatto che detto documento era rappresentato da una ricevuta portanti il nr 904 del 11 febbraio 2004 di un funzionario del Comune senza indicazione di un protocollo e senza riferimento al documento che il quella data sarebbe stato depositato o alla persona o società che l’avrebbe fatto.

La CTR evidenziava che il Comune, dal canto suo, aveva prodotto altro documento di pari data ma di diverso contenuto con cui la società aveva dichiarato di voler proseguire anche per l’anno 2004 nelle attività già autorizzate con riferimento alla licenza dell’anno 2000 e senza fare alcun riferimento alla sopravvenuta disciplina regionale.

Sottolineava che in presenza di tali discordanze sarebbe stato onere della società dimostrare che la ricevuta n. *****, la quale attesta il deposito di un solo documento, fosse il documento favorevole alla contribuente osservando che nel confronto appariva più verosimile la tesi del Comune in quanto nella predetta ricevuta è indicata come depositata una “dichiarazione prosecuzione attività” che, a sua volta reca un numero di protocollo per il passaggio al competente ufficio.

Avverso tale decisione la società Edilizia Tris s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste il Comune di Roseto degli Abbruzzi con controricorso.

Considerato che:

La contribuente censura la decisione per non essersi uniformata al principio di diritto della Corte in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Si lamenta che la CTR non si sarebbe conformata al principio di diritto enunciato dalla cassazione ritenendo non assolto l’onere probatorio da parte della contribuente e non vagliando in modo adeguato le risultanze processuali in specie per quel che riguarda la documentazione prodotta dal Comune.

Sostiene che, diversamente da quanto affermato dal giudice del rinvio, il documento del Comune non avrebbe avuto un diverso tenore ma avrebbe rappresentato un atto conseguenziale.

Va, preliminarmente, rilevato che non può affermarsi l’inammissibilità del motivo di ricorso in ragione della mancata individuazione delle norme di diritto che si assumono violate.

Sul punto, questa Corte intende dare continuità al proprio orientamento che esclude l’inammissibilità dell’impugnazione per il solo fatto che sia stata omessa l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, atteso che la loro presenza nel contenuto del ricorso non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile dello stesso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicché la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della doglianza solo se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. 7 novembre 2013, n. 25044; Cass. n. 21189 del 20 settembre 2017; Cass. n. 23851 del 2019).

Dalla illustrazione del motivo è chiaramente evincibile il contenuto della doglianza fatta valere.

Il contribuente infatti si duole della violazione dell’art. 384 c.p.c., ritenendo che il giudice di rinvio avrebbe applicato correttamente il principio espresso dalla cassazione ed operato una valutazione del documento non coerente con le risultanze processuali.

La censura è tuttavia infondata.

E’ appena il caso, dunque, di richiamare il principio, più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell’ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (v., ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 18303 del 03/09/2020; Id., Sez. U. n. 10598 del 28/10/1997; Cass. n. 2652 del 02/02/2018; n. 9617 del 22/04/2009; n. 13719 del 14/06/2006).

In altri termini nel giudizio di rinvio, l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova.

Nel caso di specie la CTR ha emendato il vizio di motivazione che aveva determinato la cassazione della precedente sentenza ed ha chiarito l’inidoneità del documento non considerato a dimostrare l’adempimento delle formalità previste dalla legge regionale per ottenere il beneficio della riduzione spiegandone le ragioni e mettendo in luce il contrasto esistente con altro documento prodotto dal Comune di tenore diametralmente opposto.

Si tratta di una valutazione non sindacabile in questa sede e, comunque, eccedono dai limiti nei quali ne è consentito a questa Corte il sindacato, ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881). Nel caso di specie la doglianza si muove invece proprio su tale ultimo piano, risultando diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito della vicenda che risulta già compiutamente esaminata dai giudici a quibus.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Roseto degli Abruzzi delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5000,00 ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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