Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29542 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36581-2019 proposto da:

DEMARMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA INNOCENZO XI, 8, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA UBERTINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ANDREANI TRIBUTI SRL, nella veste di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione TIA del Comune di *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO CARILE, ALBERTO TASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3340/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

Con sentenza nr 3340/2019 la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da De Marco s.r.l. avverso la sentenza n. 9958/2017 con cui la CTP di Roma aveva parzialmente accolto la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per il pagamento della TIA del Comune di ***** relativa agli anni 2010 e 2011.

Il giudice del gravame, ha ritenuto dovuta dalla contribuente che nell’area de qua produce rifiuti speciali la quota fissa del tributo richiamando al riguardo l’orientalmente espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza del 2019 nr 5296 Avverso tale sentenza la Demarmo s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo illustrato da memoria.

La società Andreani Tributi s.r.l. si è difesa con controricorso.

Considerato che:

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 50 del 1993, art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, nonché del Trattato CE, art. 174, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente, partendo dalla distinzione giuridica dei rifiuti, che la TIA disciplina i soli rifiuti urbani sicché dovrebbe essere esclusa non solo la quota variabile ma anche la quota fissa della Tariffa per le aree produttive di rifiuti speciali non assimilati né assimilabili a quelli urbani che vengono smaltiti a cura e spese del produttore.

Lamenta pertanto che la CTR avrebbe errato nel ritenere dovuta la parte “fissa” della TIA1, in forza del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, senza tenere conto di quanto dettato per la TARSU dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, concordemente ritenuto applicabile anche alla TIA1, ove è stabilito che, nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali o non si formano rifiuti.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è conforme all’orientamento più volte espresso da questa Corte, la quale – tenuto conto che, come sopra evidenziato, la TIA1 è composta di una quota “fissa” e di una “variabile” e considerato che la quota “fissa” è destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse della collettività – ha affermato che la parte “fissa” della tariffa è sempre dovuta per intero, sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, lasciando che ogni valutazione in ordine alla qualità e alla quantità dei rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizio effettivamente erogato in suo favore possa incidere sulla parte “variabile” della stessa (così da ultimo Cass. 2020 n. 22901; Cass., Sez. 5, n. 33757 del 2019; Cass., Sez. 5, n. 14038 del 2019).

La quota “variabile” della TIA1 può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell’assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente.

Il riferimento al disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, è dunque corretto, ma sempre e solo con riferimento alla sola quota “variabile” della tariffa.

In tema di TARSU, con riguardo all’articolo appena richiamato, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, incombendo comunque sul contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, producendo di regola rifiuti speciali, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (così da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 10634/2019; Cass., Sez. 5, n. 21250/2017; Cass., Sez. 5, n. 17293).

Tale regola deve ritenersi applicabile anche alla TIA1, cui è stata riconosciuta natura di mera variante della TARSU, di cui mantiene identica natura tributaria (Corte Cost. n. 64/2010; Corte Cost. n. 300 del 2009; Corte Cost. n. 238 del 2009; Cass., Sez. U, n. 5078/2016; Cass., Sez. U, n. 23114/2015), in quanto il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14, nella parte in cui fa salva l’applicazione di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” chiaramente attiene ad una situazione diversa, in cui opera l’assoggettamento alla tariffa, salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”.

Il presupposto impositivo della quota “variabile” della TIA1 deve, dunque, essere individuato nella produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati. Per questi ultimi, laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio per tale smaltimento, può trovare applicazione la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione, sempre della sola parte “variabile” della tariffa, ai sensi del citato D.Lgs., art. 49, comma 14, nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti. Nella diversa ipotesi in cui il contribuente provi di non produrre in determinate aree rifiuti suscettibili di smaltimento (in quanto, ad esempio, interamente riciclati nello stesso impianto e venduti a terzi) o di produrre esclusivamente rifiuti speciali, non assimilabili o comunque non assimilati (smaltiti autonomamente, sopportando il costo del servizio di smaltimento a mezzo ditte esterne), deve essere escluso che per le relative superfici, già soggette alla quota “fissa”, sia tenuto anche al versamento della quota “variabile” della TIA1 (così Cass., Sez. 5, n. 14038 del 2019; Cass. 2020 n. 22901).

Nel caso di specie, l’impugnata sentenza, una volta rilevato che nelle aree in questione si producevano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, ha ritenuto che la contribuente, in relazione a tali aree, fosse tenuta al pagamento della quota “fissa”, dando corretta applicazione ai principi enunciati.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2100,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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