Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29545 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14308-2019 proposto da:

IMMOBILIARE ARP DI A. M. D.T. E F. M. D.T. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, PASSITI ENRICA ANTONELLA ANNA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato LIVIO TARIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE, ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5594/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello proposto dall’Ufficio contro la Immobiliare ARP di D.T.F.M. e A.M. s.n.c. avverso la sentenza che aveva annullato l’avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro ripresa a tassazione sulla base della rettifica del valore dell’immobile compravenduto in Milano, liquidava le spese in favore della società appellata in Euro 2.000,00, oltre accessori, ponendole a carico dell’Agenzia delle entrate.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. La ricorrente ha depositato memoria.

La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, commi 1 e 2, nonché degli artt. 91 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014. La ricorrente deduce l’esiguità della liquidazione delle spese processuali che il giudice di merito aveva quantificato senza tenere conto delle fatture prodotte e della stessa notula delle spese processuali prodotta dall’Agenzia delle entrate in grado di appello.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al – decoro della professione – cfr. Cass. n. 30286/2017 -.

Si è pure aggiunto che In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione -cfr. Cass. n. 11601/2018 -.

Peraltro, Cass. n. 23798/2019 ha precisato che la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria “una diminuzione di regola fino al 70%”, D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 1, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio.

A tali principi non si è complessivamente attenuto il giudice di merito che ha sicuramente ridotto l’importo della liquidazione delle spese spettante alla parte vittoriosa senza tuttavia provvedere alla specifica indicazione delle ragioni che l’avevano indotto a tale decurtazione, all’esito della quale il quantum liquidato alla parte vittoriosa era risultato pari a meno del 70 % degli compensi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 in relazione al valore della controversia, pari ad Euro 147.702,60, per il quale trovava applicazione lo scaglione delle spese comprese nella fascia da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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