LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 280-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA AMORE m, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE TORTORIELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4730/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Considerato che:
In fattispecie di impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso avanzata in data 08/02/2010 per le ritenute Irpef sulle somme corrisposte quale incentivo all’esodo, la C.T.R. della Campania dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio per inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta, stante l’illeggibilità della firma apposta nella ricevuta di ritorno della relativa racc. A/R; L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi con cui si censurava la decisione nella parte in cui aveva ritenuto non rituale la notifica dell’appello nonché nella parte in cui non aveva rilevato l’intervenuta decadenza, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 2.
Con ordinanza n. 7721/2017 la Corte riteneva che notifica, a mezzo del servizio postale, fosse stata validamente effettuata a mani proprie del destinatario e che pertanto andasse cassata la sentenza impugnata che aveva fondato l’inammissibilità dell’appello, notificato a mezzo posta al difensore del contribuente, sulla illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno, contestualmente escludendo la sussistenza dei “presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.
Rilevava non ricorrenti le condizioni per la decisione nel merito considerando quindi necessario che il giudice di rinvio accertasse se sia o meno intervenuta la decadenza, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 3676/14; conf. Cass. nn. 2837/17, 22420/16, 7996/16, 25268/14).
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso una sentenza della CTR Campania che in sede di rinvio rigettava l’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente P.L. avverso il silenzio rifiuto su di un’istanza di rimborso IRPEF 2005 versata in eccedenza sulle somme erogategli a titolo di incentivo all’esodo, tassate con aliquota ordinaria invece che con il regime agevolato, di cui al L. n. 449 del 1997, art. 59 comma 3.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 36, in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp att c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si sostiene che la decisione sin dal deposito del suo originale risulta priva della pagina 5 e che tale vizio ne determina la nullità assoluta ed insanabile, non essendo possibile apprezzare compiutamente il contenuto e comprendere chiaramente nel suo sviluppo logico il pensiero espresso dai giudici di secondo grado relativamente ai punti 3 e 4 della sentenza che avrebbero dovuto essere esaminati dalla CTR.
Si osserva, in proposito, che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sulla questione inerente alla verifica della tempestività della presentazione della domanda di rimborso il cui termine era stato individuato dalla Corte di cassazione nella data di versamento dell’imposta e neppure aveva spiegato le ragioni per le quali il contribuente sarebbe rientrato nelle previsioni della norma agevolativa della riduzione di imposta per cessazione del rapporto lavorativo a titolo di incentivo all’esodo.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, con riferimento ad una vicenda in cui era stata specificamente dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., che è nulla per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia la sentenza d’appello, prodotta in copia autentica, che sia priva di una pagina e, in assenza di contestazioni in proposito, debba esser ritenuta tale sin dall’origine, allorquando la motivazione risultante dalle altre pagine presenti una frattura logico espositiva che non consenta di ricostruire l’esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione impugnata (Cass. 5-12-2002 n. 17308; Cass. 2015 n. 9488).
Nella specie, la sentenza della CTR, prodotta in copia autentica dal ricorrente, pur risultando composta da 6 pagine, numerate da 1 a 6, manca della pagina 5. E’ pacifico, d’altro canto, che tale carenza sussisteva già al momento della pubblicazione della sentenza, avendo di ciò dato atto la stessa cancelleria della CTR di detta mancanza anche nell’originale depositato prodotta dal ricorrente. Risultano mancanti i punti 3 e 4 ove verosimilmente i giudici di appello avranno esaminato sia la tempestività della domanda che il diritto al beneficio fiscale. Ciò posto, si rileva che nella parte motiva della decisione impugnata la CTR, dopo avere illustrato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione è passato ad esaminare il caso concreto rilevando che il contribuente aveva cessato l’attività lavorativa in data 31.10.2001 e che pertanto rientrava nella norma agevolativa senza tuttavia vagliare l’aspetto della decadenza dal diritto all’agevolazione indicato nella premessa come punto da accertare.
La mancanza della pagina 5 non consente di ricostruire l’esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione adottata che presenta una frattura logica espositiva non essendo esplicitate le ragioni che hanno condotto all’accoglimento delle ragioni del contribuente.
Di conseguenza, in accoglimento del motivo in esame, si impone la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla CTR della Campania, la quale, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021