Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29552 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2763-2021 proposto da:

M.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7817/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/12/2019 di PALEMMO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZ1/ LA TORRE.

RITENUTO

che:

Come si evince dal controricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, M.G. ha proposto ricorso per cassazione – in data 04.10.2020- avverso la sentenza della CTR della Sicilia – resa in data 30.12.2019 – ma ne ha omesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest’ultima.

CONSIDERATO

che:

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 c.p.c., il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d’ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. Cass. n. 25453/2017).

In conseguenza, anche l’omesso deposito del ricorso – ipotesi più grave del deposito tardivo – deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell’art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012).

Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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